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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15424/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26312/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in [OSCURATO:PERSONA]Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 1932/1/2015, depositata l’8 maggio 2015.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.

Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva , [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui riteneva , in relazione ad una complessa operazione di merger levereged by out, finalizzata all’acquisizione totalitaria della società, indeducibili i costi perché non inerenti e, in parte non documentati, e , quanto alle operazioni con altre società del gruppo non residenti in Italia, per violazione della disciplina in materia di transfer pricing.

Irrogava le conseguenti sanzioni.

L’impugnazione della contribuenteera accolta dalla CTP di Milano .

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess o in data 7 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali.

Inoltre, le suddette sanzioni sono state tutte oggetto di definizione agevolatain data 30 giugno 2017.

L’Ufficio, pertanto, ha chiesto l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, con compensazione delle spese, istanza cui la contribuente ha aderito in udienza.2.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Deciso in Roma, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26312/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in [OSCURATO:PERSONA]Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 1932/1/2015, depositata l’8 maggio 2015. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva , [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui riteneva , in relazione ad una complessa operazione di merger levereged by out, finalizzata all’acquisizione totalitaria della società, indeducibili i costi perché non inerenti e, in parte non documentati, e , quanto alle operazioni con altre società del gruppo non residenti in Italia, per violazione della disciplina in materia di transfer pricing. Irrogava le conseguenti sanzioni. L’impugnazione della contribuenteera accolta dalla CTP di Milano . La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess o in data 7 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali. Inoltre, le suddette sanzioni sono state tutte oggetto di definizione agevolatain data 30 giugno 2017. L’Ufficio, pertanto, ha chiesto l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, con compensazione delle spese, istanza cui la contribuente ha aderito in udienza.2. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, il 4