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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1010/2012

ECLI:EU:T:2012:269
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-440/09) «Responsabilità extracontrattuale — Agricoltura — Influenza aviaria — Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame — Mancata inclusione delle quaglie nelle specie di pollame che danno diritto a compensazione — Parità di trattamento e divieto di discriminazione — Insussistenza di un nesso di causalità — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Presupposti cumulativi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 9-11)

2. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Regolamento n. 1010/2006 — Misure di sostegno all’economia — Esclusione degli allevatori di quaglie — Regolamento n. 2777/75 — Ambito di applicazione — Mancata inclusione delle quaglie — Estensione autonoma delle misure ad altre specie di pollame — Esclusione — Estensione della definizione di «pollame» alla luce della direttiva 2005/94 — Esclusione — Mancanza di illegittimità (Regolamento del Consiglio n. 2777/75; regolamento della Commissione n. 1010/2006; direttiva del Consiglio 2005/94) (v. punti 15, 18, 20-21, 27)

3. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Onere della prova — Interruzione del nesso causale per comportamento illecito del ricorrente (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 37-40) Oggetto Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato alla ricorrente dall’adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3), in quanto esso non prevede misure di tal genere a favore degli avicoltori impegnati nella produzione e nel commercio di quaglie.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:SOCIETA] — in liquidazione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-440/09) «Responsabilità extracontrattuale — Agricoltura — Influenza aviaria — Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame — Mancata inclusione delle quaglie nelle specie di pollame che danno diritto a compensazione — Parità di trattamento e divieto di discriminazione — Insussistenza di un nesso di causalità — Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Presupposti cumulativi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 9-11) 2. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Regolamento n. 1010/2006 — Misure di sostegno all’economia — Esclusione degli allevatori di quaglie — Regolamento n. 2777/75 — Ambito di applicazione — Mancata inclusione delle quaglie — Estensione autonoma delle misure ad altre specie di pollame — Esclusione — Estensione della definizione di «pollame» alla luce della direttiva 2005/94 — Esclusione — Mancanza di illegittimità (Regolamento del Consiglio n. 2777/75; regolamento della Commissione n. 1010/2006; direttiva del Consiglio 2005/94) (v. punti 15, 18, 20-21, 27) 3. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Onere della prova — Interruzione del nesso causale per comportamento illecito del ricorrente (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 37-40) Oggetto Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato alla ricorrente dall’adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3), in quanto esso non prevede misure di tal genere a favore degli avicoltori impegnati nella produzione e nel commercio di quaglie. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:SOCIETA] — in liquidazione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1010/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris