CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05720/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede: con doglianze in fatto, che, in quanto tese a prospettare una rivalutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito, fuoriescono dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01), esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti; che, infatti, i giudici di appello, pur non condividendo l’argomento valorizzato dal giudice di primo grado, in ordine al contrasto tra quanto dichiarato dall’imputato nella immediatezza dei fatti e quanto dallo stesso riferito in dibattimento, in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 0; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01), hanno confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, ponendo a base del loro convincimento una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 5-8 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato come la difesa in giudizio non abbia mai fornito giustificazioni ragionevoli ed attendibili, ricorrendo anche ad opportune prove testimoniali, non riuscendo così a fornire una plausibile e riscontrata ricostruzione alternativa a quella indicata dai giudici di merito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/