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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 33902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata g [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, il Tribunale di Pesaro, a seguito di rinuncia all'opposizione da parte dell'imputato, all'esito del dibattimento, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione e l'esecutività del decreto penale di condanna n. 332/2020 emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agi artt. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Fano, il 2 marzo 2020.

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro con decreto di giudizio immediato del 24 dicembre 2020 aveva disposto la citazione a giudizio del ricorrente.

Nel giudizio, dichiarata l'assenza dell'imputato e revocato il decreto penale opposto, erano state ammesse le prove richieste dalle parti e nelle due successive udienze si era svolta l'istruttoria.

All'udienza del 12 ottobre 2022, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, aveva dichiarato di rinunciare all'opposizione e aveva chiesto la revoca del decreto penale.

Il Tribunale aveva, dunque, deciso nel senso sopra indicato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto ammissibile la rinuncia all'opposizione, pur se pervenuta dopo la revoca del decreto penale di condanna, la dichiarazione di apertura del dibattimento e addirittura l'espletamento della intera istruttoria.

Il Procuratore osserva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la rinuncia e procedere alla conclusione del processo.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.11 ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo.

5. L'opposizione a decreto penale ex art. 461 c.p.p. ha natura di impugnazione e pertanto è ammissibile la rinuncia, purché effettuata con atto redatto nelle forme e nei termini di cui all'art. 589 c.p.p. (Sez. 3, Sentenza n. 15369 del 29/01/2013, Morlini, Rv. 255250 ; Sez.4, 21 ottobre 2010 n. 41557; Sez.1, 6 maggio 2010 n. 20276; sez.1, 19 maggio 2004 n. 26278).

La rinunzia, peraltro, è legittima, sempre che intervenga prima dell'apertura del dibattimento e a condizione che il decreto non sia già stato revocato(Sez. 6, Sentenza n. 48593 del 02/11/2022, F., Rv. 284075). 6.Nel caso in esame a seguito di opposizione a decreto penale di condanna da parte dell'imputato, era stata disposta la citazione a citazione a giudizio del ricorrente e nel corso del processo, revocato il decreto penale, si era svolta l'istruttoria, sicché la rinuncia all'opposizione in quanto tardiva non avrebbe dovuto essere presa in considerazione, né avrebbe potuto essere dic:hiarato esecutivo un decreto penale già revocato.

7. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione fisica.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione fisica.

Deciso in ma il 28 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] Sa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata g [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, il Tribunale di Pesaro, a seguito di rinuncia all'opposizione da parte dell'imputato, all'esito del dibattimento, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione e l'esecutività del decreto penale di condanna n. 332/2020 emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agi artt. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Fano, il 2 marzo 2020. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro con decreto di giudizio immediato del 24 dicembre 2020 aveva disposto la citazione a giudizio del ricorrente. Nel giudizio, dichiarata l'assenza dell'imputato e revocato il decreto penale opposto, erano state ammesse le prove richieste dalle parti e nelle due successive udienze si era svolta l'istruttoria. All'udienza del 12 ottobre 2022, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, aveva dichiarato di rinunciare all'opposizione e aveva chiesto la revoca del decreto penale. Il Tribunale aveva, dunque, deciso nel senso sopra indicato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto ammissibile la rinuncia all'opposizione, pur se pervenuta dopo la revoca del decreto penale di condanna, la dichiarazione di apertura del dibattimento e addirittura l'espletamento della intera istruttoria. Il Procuratore osserva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la rinuncia e procedere alla conclusione del processo. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.11 ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo. 5. L'opposizione a decreto penale ex art. 461 c.p.p. ha natura di impugnazione e pertanto è ammissibile la rinuncia, purché effettuata con atto redatto nelle forme e nei termini di cui all'art. 589 c.p.p. (Sez. 3, Sentenza n. 15369 del 29/01/2013, Morlini, Rv. 255250 ; Sez.4, 21 ottobre 2010 n. 41557; Sez.1, 6 maggio 2010 n. 20276; sez.1, 19 maggio 2004 n. 26278). La rinunzia, peraltro, è legittima, sempre che intervenga prima dell'apertura del dibattimento e a condizione che il decreto non sia già stato revocato(Sez. 6, Sentenza n. 48593 del 02/11/2022, F., Rv. 284075). 6.Nel caso in esame a seguito di opposizione a decreto penale di condanna da parte dell'imputato, era stata disposta la citazione a citazione a giudizio del ricorrente e nel corso del processo, revocato il decreto penale, si era svolta l'istruttoria, sicché la rinuncia all'opposizione in quanto tardiva non avrebbe dovuto essere presa in considerazione, né avrebbe potuto essere dic:hiarato esecutivo un decreto penale già revocato. 7. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione fisica. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione fisica. Deciso in ma il 28 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] Sa
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