CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16199/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 14 febbraio 2017, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di violenza privata e di lesioni personali gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni cinque e mesi quattro di reclusione. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza di integrazione probatoria emessa ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 10 gennaio 2017, per violazione degli artt. 177 e 191 cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e la conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite, nonché la manifesta illogicità della motivazione rassegnata a corredo del rigetto dell'identica eccezione sollevata al cospetto della Corte territoriale. E' addotto: a) che l'ordinanza censurata sarebbe invalida perché priva di motivazione in ordine alle ragioni atte a giustificarne l'adozione; b) che manifestamente illogico sarebbe il ragionamento sotteso al rigetto della relativa eccezione da parte del giudice di appello, che, pur dato atto dell'assenza di motivazione dell'ordinanza di integrazione istruttoria, aveva ritenuto che il riferimento, in essa contenuto, al tipo di attività disposta valesse a far desumere quale fosse la necessità di effettuare l'integrazione probatoria, sostituendosi, peraltro, al primo giudice nell'illustrare la ragionevolezza della decisione adottata al riguardo. - Il secondo motivo eccepisce la nullità dell'acquisizione al fascicolo processuale della '[OSCURATO:PERSONA]' dell'utenza 3382840355 e l'inutilizzabilità dei riscontri probatori ad essa relativi, per violazione degli artt. 177, 179 e 191 cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 190, comma 2, e 495, comma 1, cod. proc. pen. e 132 d.lgs. n. 196 del 2003, nonché la manifesta illogicità della motivazione rassegnata a corredo del rigetto dell'identica eccezione sollevata al cospetto della Corte territoriale. Si deduce a sostegno: a) che con l'ordinanza di integrazione istruttoria emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 10 gennaio 2017 era stata disposta l'audizione dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] chiamato ad illustrare i dati dei tabulati del traffico telefonico generato dall'utenza citata, non l'acquisizione dei tabulati stessi; b) che i risultati dell'audizione dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] erano, comunque, inutilizzabili, perché questi aveva riferito di elementi attinenti ai dati del traffico telefonico - ossia la localizzazione delle strade delle città coperte dalle celle telefoniche agganciate - emergenti da docun-ientazione originariamente non richiesta dal Pubblico Ministero; c) che non era consentito al GUP, neppure con l'esercizio dei poteri ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., colmare le lacune dell'operato del Pubblico Ministero anche in riferimento all'omessa trasmissione, nei termini, di materiale probatorio già acquisito; d) che le informazioni ritratte dalla 'Ricerca traffico storico telefonico' priva di data di elaborazione, sarebbero inutilizzabili, perché desunte da documentazione acquisita in violazione dell'art. 132 d.l.gs. n. 196 del 2003, che vieta ai gestori telefonici di conservare memoria dei dati del traffico telefonico per più di due anni; e) che non si verterebbe in ipotesi di nullità generale a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito di atti d'indagine in violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., come argomentato dalla Corte di appello per respingere i rilievi al riguardo articolati, ma di vera e propria inutilizzabilità dei risultati probatori, perché la prova ritratta dai dati del traffico telefonico era confluita nel fascicolo processuale solo dopo l'esercizio dei poteri ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.. - Il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si era ritenuto che l'utenza 3382840355, intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie separata di [OSCURATO:PERSONA], fosse in possesso di questi ed in suo uso. Plurimi, infatti, erano gli elementi atti a far emergere il vizio argomentativo nel quale erano caduti entrambi i decidenti di merito: a) la Formisano aveva riferito che la scheda SIM in questione le era stata restituita dal coniuge separato; b) la localizzazione della SIM, nella prima decade di ottobre 2013, in [OSCURATO:PERSONA], starebbe a dimostrare il possesso della stessa da parte della Formisano che ivi era rimasta ad abitare nella casa coniugale; c) il richiamo alle dichiarazioni rese da Sandroni e dalla Mora, che non avevano riferito della presenza di una donna al momento dell'aggressione dal primo subita, nulla apportava a conforto della tesi d'accusa - ossia che Rocco fosse uno dei due aggressori del Sandroni posto che un telefono cellulare munito della scheda SIM in parola era stato trovato sotto il corpo dell'aggredito -, muovendo la difesa dall'assunto che l'imputato non si trovasse nel luogo in cui quella si era verificata. - Il quarto motivo denuncia il travisamento della prova, la violazione dei canoni di valutazione di essa ex art. 192 cod. proc. pen. e l'omessa risposta a specifiche doglianze difensive formulate con i motivi di appello, in relazione alle informazioni desumibili dal tabulato dei dati del traffico telefonico quanto: a) alla localizzazione dell'utenza 3382840355 in Bresso alle ore 18:12 del 10 ottobre 2013; b) all'IMEI del telefono nel quale era stata inserita la detta SIM; c) quanto alla localizzazione della SIM in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA] di Gorle, luogo in cui era avvenuta l'aggressione in danno di Sandroni; d) quanto alla possibilità che fosse possibile localizzare la SIM alle ore 19:19 del 10 ottobre 2013, visto che il telefono, all'interno del quale essa era inserita, era privo di batteria; e) quanto all'attendibilità dei dati relativi al tragitto della SIM, avuto riguardo al profilo della inconciliabilità delle celle di aggancio, sparse nell'ambito di una stessa giornata in più località della Lombardia, e alla lettura che di essi è stata offerta dall'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] escusso in atti ([OSCURATO:PERSONA]). - Il quinto motivo denuncia il travisamento della prova, la violazione dei canoni di valutazione di essa ex art. 192 cod. proc. pen. e l'omessa risposta a specifiche doglianze difensive formulate con i motivi di appello, in relazione all'identificazione fotografica dell'imputato effettuata da [OSCURATO:PERSONA]. Costei, infatti, era caduta in plurime discordanze quanto all'altezza della persona che, a suo dire, presentava affinità con il Rocco; aveva reso dichiarazioni incompatibili con la ricostruzione del fatto operata in sentenza, avendo individuato il prevenuto in colui - dei due soggetti scorti sulla scena del delitto -, che non parlava al telefono, sebbene i giudici di merito avessero ricondotto all'imputato il possesso del telefono cellulare rinvenuto sotto il corpo di Sandroni; a ciò dovendosi aggiungere che la Corte territoriale aveva taciuto dei criteri utilizzati per la formazione del fascicolo fotografico sottoposto alla Mora. - Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 110 e 610 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a). Si lamenta, in proposito, che difetterebbe la tipicità del delitto di violenza privata, perché, non essendo rimasto provato che Sandroni si fosse dimesso dal proprio incarico di direttore del settore acquisti della [OSCURATO:PERSONA]., l'evento del reato in rubrica non poteva farsi coincidere con il mero effetto intimidatorio prodotto sulla persona offesa dalle condotte pur eventualmente poste in essere dal Rocco. 3. Con memoria in data 10 marzo 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso; conclusioni integralmente condivise dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], nella memoria in data 3 febbraio 2022. 4. Tramite PEC in data 4 gennaio 2022, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria con la quale ha insistito per la trattazione orale del ricorso già accordatagli per l'udienza del 30 marzo 2021, poi rinviata, invocando l'applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile. Ha inoltrato nuova, formale, richiesta di trattazione orale del ricorso, tramite PEC, soltanto in data 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente chiarito che la discussione, nell'odierna udienza, del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata fissata a seguito di rinvio a nuovo ruolo (per legittimo impedimento del difensore), disposto nell'udienza del 30 marzo 2021. Dunque, poiché la fissazione di una nuova udienza, non ab origine predeterminata, ha reso necessario rinnovare gli avvisi alle parti, con il conseguente decorrere dei termini di cui all'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trattazione orale del ricorso medesimo avrebbe potuto avere luogo solo se il difensore del ricorrente ne avesse fatto nuova, tempestiva, richiesta, essendo divenuta inefficace, per le ragioni indicate, quella inoltrata per l'udienza del 30 marzo 2021.Ne viene che, poiché il contradditorio cartolare per la nuova udienza, è stato regolarmente instaurato, la trattazione del ricorso deve avvenire nelle forme del rito camerale non partecipato. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. I giudici di merito, nelle loro conformi decisioni in punto di riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violenza privata e di lesioni personali gravi in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato, a sostegno del convincimento da loro maturato, una messe di elementi probatori di natura dichiarativa e documentale stimata tale da integrare, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, la base del giudizio inferenziale circa la ricostruzione dei fatti e la loro attribuzione all'imputato alla stregua del disposto di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. In effetti, all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], come autore dell'aggressione perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] di Gorle, alle ore 19:19 del 10 ottobre 2013 e delle minacce e delle violenze che costringevano questi a dimettersi, in data 28 febbraio 2015, dal proprio incarico di direttore responsabile dell'ufficio acquisti della [OSCURATO:PERSONA] di Gorle, concorrevano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], gli atti di individuazione fotografica da questi ultimi compiuti, i dati ritratti dai tabulati del traffico telefonico dell'utenza n. 3382840355, intestata a [OSCURATO:PERSONA] (coniuge separata dell'imputato), e i risultati delle attività di riscontro effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]: materiale indiziario, siccome integrato dall'attività istruttoria disposta ex officio in sede di giudizio abbreviato, che, valutato tanto nelle sue singole componenti che nella sua globalità, è stato reputato dotato di efficacia dimostrativa dell'assunto accusatorio. 2.2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai largamente dominante, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968; Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Rv. 264407; Sez. 5, n. 10096 del 09/01/2015, Rv. 263456; Sez. 5, n. 49568 del 18/06/2014, Rv. 261338; Sez. 3, n. 20237 del 07/02/2014, Rv. 259644; Sez. 3, n. 12842 del 16/01/2013, Rv. 255109; Sez. 5, n. 36335 del 30/04/2012, Rv. 254027). Tale opzione ermeneutica trae fondamento dalla constatazione che tra le condizioni di acceso al giudizio abbreviato - a seguito della riscrittura della normativa in materia - non figura la completezza del quadro probatorio od istruttorio: donde, la scelta unilaterale del rito da parte dell'imputato non può legittimare alcun suo diritto ad essere giudicato sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza dell'ammissione del rito medesimo, dovendo, invece, il giudice, qualora dovesse rendersi conto dell'incompletezza delle indagini e della conseguente mancanza degli elementi necessari per la decisione, disporre officiosamente l'integrazione probatoria ritenuta indispensabile, la quale costituisce l'unica forma di bilanciamento rispetto all'inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso, come anticipato, alla scelta unilaterale dell'imputato. Ne viene che la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (Sez. 6, n. 11558 del 23/01/2009, Rv. 243063). Tanto comporta che il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione, cui si può dar corso anche con mezzi di prova o di ricerca della stessa diversi da quelli attivati dalle parti (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, Rv. 276246); sicché l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021 - dep. 17/01/2022, Rv. 282395; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265905). Al lume di tali condivisi principi, dunque, l'ordinanza di integrazione istruttoria adottata dal GUP presso il Tribunale di Bergamo in data 10 gennaio 2017, con la quale veniva disposto l'esame dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che aveva analizzato i dati del tabulato del traffico telefonico generato dall'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto protesa a consentire l'acquisizione di informazioni necessarie a «verificare se il telefono rinvenuto sul luogo dell'aggressione si trovasse in precedenza in luoghi incompatibili con quelli frequentati dall'imputato», si appalesa del tutto legittima perché focalizzata su un tema probandum strettamente connesso all'oggetto della contestazione: ossia la ricostruzione, sulla base delle celle di aggancio dell'utenza telefonica di cui si discute, degli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto possessore della scheda telefonica ad essa associata, e della sua presenza nel luogo e nell'ora dell'aggressione di cui [OSCURATO:PERSONA] rimase vittima. 2.3. Il secondo motivo è infondato. Le deduzioni circa l'inutilizzabilità dei dati informativi ritratti dal tabulato del traffico telefonico generato dall'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] tra il 1 agosto e il 10 ottobre 2010 non si confrontano con l'enunciato di sentenza a tenore del quale l'appellante non aveva impugnato, con il proposto gravame, l'ordinanza in data 25 ottobre 2016 con cui: «il GUP aveva affermato che con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari il Pubblico Ministero aveva avvertito che tutta la documentazione relativa alle indagini espletate era depositata presso la Segreteria, ivi compresa la nota di P.G. relativa ai tabulati del traffico telefonico, e che il P.M. aveva provveduto a depositare il CD con i tabulati>> (pag. 26, quinto capoverso, sentenza impugnata), derivandone la loro aspecificità. Comunque, pur ammesso che i tabulati telefonici non siano stati tempestivamente depositati dal pubblico ministero, alla loro carenza si è legittimamente ovviato mediante l'audizione, in sede di giudizio abbreviato, dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva curato l'esame, nonché mediante la nota redatta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] - relativa agli stessi tabulati da pag. 154 a pagina 213 - pacificamente depositata dal pubblico ministero in sede di conclusione delle indagini preliminari e, quindi, presente agli atti del giudizio. Infatti, è approdo largamente condiviso della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti (nella specie: tabulati telefonici) non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Rv. 250765), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246; Sez. U, n. 11060 del 01/10/1991, Rv. 188581). Parimenti aspecifica è l'eccezione di inutilizzabilità dei dati della cd. '[OSCURATO:PERSONA]', allegata alla nota dei C.C. n. 3/37-70-2013 (cfr. pag. 17, secondo capoverso, della sentenza impugnata), formulata sul rilievo che, in quanto <<priva di data di elaborazione>>, la stessa sarebbe stata acquisita dall'Autorità giudiziaria dopo i termini previsti dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (quindi, in violazione del divieto di conservazione dei dati di traffico telefonico da parte del gestore oltre il periodo normativamente predeterminato). Il giudice di appello ha, in effetti, richiamato il decreto del P.M. del 21 ottobre 2014, aff. 159, attestante che la relativa acquisizione era già stata disposta nella fase delle indagini preliminari (pag. 26, primo periodo, della sentenza impugnata); del resto, come osservato dallo stesso giudice, l'ufficiale di P.G., escusso ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non avrebbe potuto riferire degli accertamenti compiuti sulla base di tali dati, se essi non fossero stati tempestivamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari (cfr. pag. 27, primo periodo, della sentenza impugnata), non valendo a smentire la plausibilità di tale conclusione la generica deduzione difensiva circa la mancanza di data di elaborazione del documento di cui si discute. Giova, infine, precisare che nessun limite alla utilizzazione probatoria dei dati del traffico telefonico generato dall'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] discende dalla nuova disciplina sull'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico ai fini di indagine penale, posta dall'art. 1 del d.l. n. 132 del 30 settembre 2021, che, modificando l'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, c.d. 'codice della privacy', ha stabilito - al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza 2 marzo 2021, H.K. - che i tabulati telefonici e informatici possano essere acquisiti solo in funzione dell'accertamento di determinate forme gravi di criminalità e previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o, in caso di urgenza, tramite la successiva convalida). Invero la disciplina intertemporale introdotta dal legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 132/2021 - avvenuta con la I. n. 178 del 23 novembre 2021, che ha aggiunto al menzionato art. 1 del d.l. il comma 1-bis - prevede che « i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Dunque, poiché nell'ipotesi al vaglio ricorrono entrambi i requisiti indicati, vuoi perché i dati del traffico telefonico relativo all'utenza in premessa sono stati acquisiti per l'accertamento del delitto di lesioni personali gravi di cui al capo B), punito con pena edittale pari nel massimo a sette anni, vuoi perché gli stessi si inseriscono in un quadro composito di elementi probatori di varia natura (cfr. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le individuazione fotografica da questi ultimi compiute, nonché i risultati delle attività di riscontro effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]), la novella di cui si è dato conto non incide sul loro legittimo uso processuale. 2.4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso deducono vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. 2.4.1. Il rilievo, comune ai tre motivi, attinenti all'omessa risposta a specifiche doglianze articolate con i motivi di gravame, oltre ad essere generico, in ragione della mancata loro illustrazione anche con riferimento alla decisività delle argomentazioni in esse sviluppate, ignora il pacifico divisamento di questa Corte secondo il quale il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Pavone, Rv. 135181), come desumibile dalla motivazione della sentenza sottoposta a scrutinio. 2.4.2. Per il resto le critiche formulate all'interpretazione, offerta in sentenza, degli elementi probatori dai quali si è tratta ragione per ritenere che la scheda SIM abbinata all'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], coniuge separata di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), fosse in possesso ed in uso a questi il 10 ottobre 2013; all'apprezzamento delle informazioni circa gli spostamenti effettuati dall'imputato in quella stessa giornata tra [OSCURATO:PERSONA], Bresso e Gorle, desunte dai dati dei tabulati telefonici e dalla lettura effettuatane dal [OSCURATO:PERSONA], e al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata da [OSCURATO:PERSONA] - la quale aveva riferito di cogliere nella effige contrassegnata dal n. 10 del fascicolo fotografico esibitole dalla polizia giudiziaria elementi di affinità con la persona di sesso maschile che aveva potuto osservare in [OSCURATO:PERSONA] di Gorle poco prima dell'aggressione subita da Sandroni - si risolvono in censure, con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta e parcellizzata esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagine 20-21, 22, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nelle occasioni in cui venne sentita come persona informata dei fatti, anche prima di procedere all'individuazione fotografica, e 27-28 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Va, peraltro, ripetuto che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). 3. Il sesto motivo è inammissibile. La manifesta infondatezza delle deduzioni protese ad eccepire il vizio di sussunzione del fatto ascritto al Rocco al capo A) nello schema del delitto di violenza privata deriva dal loro mancato confronto con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, con la quale è stato evidenziato come dalle stesse dichiarazioni del datore di lavoro del Sandroni ([OSCURATO:PERSONA]) fosse emerso come questi, dapprima collocato in mobilità (a seguito dell'aggressione subita in Gorle il 10 ottobre 2013), «.. avendo ricevuto lettere minatorie, a causa dello stato d'ansia e della perdita del sonno, avesse l'asciato l'azienda>>. Donde, [OSCURATO:PERSONA], con la spedizione da Aosta delle missive minatorie indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] (di cui era stata testimone [OSCURATO:PERSONA]), aveva contribuito a realizzare un segmento della serie di condotte, che, mediante la crescente intimidazione del destinatario delle numerose lettere anonime meglio descritte in sentenza, l'avevano costretto a dimettersi dal proprio impiego presso la [OSCURATO:PERSONA]. di Gorle. Né è sostenibile che l'imputato ignorasse quale fosse il fine delle lettere anonime da lui spedite da Aosta, posto che egli, per quanto insindacabilmente accertato dai giudici di merito, ben conosceva il loro destinatario, avendolo aggredito, alcuni mesi prima, in Gorle. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c