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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 21055/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palmi, decidendo il 12 settembre 2023 in sede di opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Locri il 29 marzo 2023 ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA], imputato in processo penale, al patrocinio dello Stato, che era stata disposta il 14 maggio 2018, ha rigettato l'impugnazione. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (artt. 74 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 125 cod. proc. pen.).

In estrema sintesi, il decidente avrebbe errato nel ritenere superati i limiti reddituali per accedere al beneficio, con istanza presenta il 2 maggio 2018 in relazione al reddito dell'anno 2016, e per non avere tenuto conto del reddito effettivamente riconducibile al ricorrente secondo quanto accertato nella sentenza pronunziata il 28 giugno 2023 dal Tribunale di Locri proprio per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, contestato come commesso, appunto, il 2 maggio 2018, e dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Di tale sentenza, all. sub lett. b) al ricorso e depositata in data 31 luglio 2023 nel fascicolo dell'opposizione, secondo quanto documentato tramite l'ali, sub lett. c) al ricorso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

Si censura anche la totale omissione, per mera apparenza, della motivazione del provvedimento impugnato 1..

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cessazione nella requisitoria scril:ta del 24 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato t [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenl:i ragioni. 2.Come puntualmente sottolineato dal P.G. di legittimità, il Tribunale, decidendo in sede di opposizione il 12 settembre 2023, non risulta avere tenuto conto del contenuto della sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi del 28 giugno 2023, dep. il 12 luglio 2023 (allegata al ricorso), dall'accusa di avere presentato dichiarazione falsa ex art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, fatto ipotizzato come commesso il 2 maggio 2018.

Nella motivazione di tale sentenza si dà atto che le informazioni della Guardia di Finanza sulla base delle quali è stata, prima, revocata l'ammissione e, poi, respinta l'opposizione erano erronee, poiché attribuivano all'imputato per il 2016 un rdilito che non poteva avere, in quanto si era trasferito presso i nonni nel Comune di Cosoleto (RC) soltanto a far data dal 21 dicembre 2017 in poi, mentre prima conviveva con la madre e con i fratelli in Taurianova (RC) ed aveva altro - ed inferiore - reddito.

Non risulta conforme alle emergenze documentali il passaggio motivazionale che si rinviene nella parte finale del provvedimento impugnato circa la coincidenza tra il nucleo familiare del ricorrente nell'anno 2018 e quello dello stesso nel 2016, in quanto, invece, dal certificato storico di residenza, in atti (rilasciato dal Comune di Cosoleto - RC- il 4 giugno 2021), evidentemente preso in considerazione del giudice della cognizione penale, emerge che il 21 dicembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha mutato la propria residenza, da Taurianova, appunto, a Cosoleto. 3.Discende, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Palmi.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palmi, decidendo il 12 settembre 2023 in sede di opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Locri il 29 marzo 2023 ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA], imputato in processo penale, al patrocinio dello Stato, che era stata disposta il 14 maggio 2018, ha rigettato l'impugnazione. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (artt. 74 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 125 cod. proc. pen.). In estrema sintesi, il decidente avrebbe errato nel ritenere superati i limiti reddituali per accedere al beneficio, con istanza presenta il 2 maggio 2018 in relazione al reddito dell'anno 2016, e per non avere tenuto conto del reddito effettivamente riconducibile al ricorrente secondo quanto accertato nella sentenza pronunziata il 28 giugno 2023 dal Tribunale di Locri proprio per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, contestato come commesso, appunto, il 2 maggio 2018, e dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste. Di tale sentenza, all. sub lett. b) al ricorso e depositata in data 31 luglio 2023 nel fascicolo dell'opposizione, secondo quanto documentato tramite l'ali, sub lett. c) al ricorso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto. Si censura anche la totale omissione, per mera apparenza, della motivazione del provvedimento impugnato 1.. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cessazione nella requisitoria scril:ta del 24 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato t [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenl:i ragioni. 2.Come puntualmente sottolineato dal P.G. di legittimità, il Tribunale, decidendo in sede di opposizione il 12 settembre 2023, non risulta avere tenuto conto del contenuto della sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi del 28 giugno 2023, dep. il 12 luglio 2023 (allegata al ricorso), dall'accusa di avere presentato dichiarazione falsa ex art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, fatto ipotizzato come commesso il 2 maggio 2018. Nella motivazione di tale sentenza si dà atto che le informazioni della Guardia di Finanza sulla base delle quali è stata, prima, revocata l'ammissione e, poi, respinta l'opposizione erano erronee, poiché attribuivano all'imputato per il 2016 un rdilito che non poteva avere, in quanto si era trasferito presso i nonni nel Comune di Cosoleto (RC) soltanto a far data dal 21 dicembre 2017 in poi, mentre prima conviveva con la madre e con i fratelli in Taurianova (RC) ed aveva altro - ed inferiore - reddito. Non risulta conforme alle emergenze documentali il passaggio motivazionale che si rinviene nella parte finale del provvedimento impugnato circa la coincidenza tra il nucleo familiare del ricorrente nell'anno 2018 e quello dello stesso nel 2016, in quanto, invece, dal certificato storico di residenza, in atti (rilasciato dal Comune di Cosoleto - RC- il 4 giugno 2021), evidentemente preso in considerazione del giudice della cognizione penale, emerge che il 21 dicembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha mutato la propria residenza, da Taurianova, appunto, a Cosoleto. 3.Discende, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Palmi. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunal
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