CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito, in sostituzione del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 20 giugno 2022. Con tale decreto era stato disposto il sequestro preventivo di sette automezzi intestati alla società Rismondo s.r.I., della quale la ricorrente era amministratore, nonché di somme giacenti su conti intestati alla medesima ANTONOV, alla predetta società, e ad altri conti, intestati a società e persone fisiche, sui quali la stessa aveva delega ad operare. 2. Avverso la richiamata ordinanza l'indagata — destinataria di misura cautelare in carcere per gli stessi fatti e attualmente in stato di detenzione - ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, separatamente denominati ma affrontati in maniera unitaria nel ricorso medesimo. In particolare, per un verso, la ANTONOV ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 416 cod.pen. e 216 e ss. I.fall. in relazione all'ipotesi di bancarotta delle società Gateimpex, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 40, comma 2, 81, comma 2, e 110 cod.pen., e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 273, comma 1, cod.proc.pen. Per altro verso, la ricorrente ha lamentato violazione o falsa applicazione dell'art. 61-bis cod.pen. rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei sui confronti in relazione alle somme giacenti sui conti ad essa direttamente intestati nonché su quelli intestati al figlio minorenne. Nell'illustrazione congiunta dei motivi di ricorso la ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato è carente di qualsivoglia motivazione quanto al collegamento delle somme sequestrate con le ipotesi contestate nel capo di imputazione. Ciò, in primis, con riferimento al sequestro degli importi sui conti del figlio minorenne poiché ogni prelievo deve essere autorizzato dal giudice tutelare e, più in generale, quanto all'assenza degli elementi dai quali sarebbe ritraibile un fumus concreto circa la propria responsabilità rispetto all'ascritto ruolo di partecipe dell'associazione finalizzata al depauperamento di società attraverso evasione di imposte e contributi. Sotto quest'ultimo profilo, la ricorrente sottolinea che l'unica società della quale è amministratrice, ossia la società Rismondo s.r.I., alla data del sequestro era in attivo e solo a causa della misura reale era stata posta in condizioni di non operare. In altre società, invece fallite, la stessa indagata deduce di non avere avuto alcun ruolo effettivo, come attestato dalle emergenze processuali, e che il fumus è stato dedotto dall'ordinanza impugnata, oltre che da un'inammissibile motivazione per relationem al provvedimento reso sulla misura cautelare personale, esclusivamente dalla sua qualità di compagna di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dominus dell'associazione. Difetterebbe inoltre qualsivoglia motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso, secondo la prospettazione della difesa della ANTONOV, in quanto il periculum non potrebbe derivare dall'esigenza di evitare il prossimo fallimento in base alla dinamica strategica del gruppo della società Rismondo rispetto 2 (s all'attuazione programmata della quale nella fattispecie in esame non sussisterebbe alcun elemento concreto. In ogni caso, la prefata ordinanza sarebbe priva di motivazione sul sequestro delle somme sui conti personali della ricorrente e specialmente su quelli del figlio minorenne. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che il ricorso è stato proposto contro una decisione del Tribunale del Riesame in tema di misure cautelari reali: vi è dunque che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen., sono ammissibili solo i motivi con i quali si fanno valere vizi di violazione di legge, nonché quelli che attengono ad una carenza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato. Orbene, la ANTONOV, pur richiamando, nell'intestazione dei motivi di ricorso, la violazione di plurime disposizioni normative, in realtà contesta, per la massima parte, la congruità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano in ordine al fumus commissi delicti ed al periculum in mora. 2.Quanto al primo aspetto, le doglianze della ANTONOV sono inammissibili poiché, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, la decisione impugnata non è corredata di una motivazione solo apparente e dunque esistente solo sul piano grafico, risolvendosi così in un'omessa giustificazione delle ragioni della stessa. E' vero che, in conformità alla giurisprudenza più recente, il fumus commissi delitti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, Rv. 278152 - 01). Tuttavia nella fattispecie in esame l'ordinanza impugnata dà adeguatamente conto - alla medesima stregua del provvedimento genetico adottato dal G.I.P. - della sussistenza di detti elementi in capo alla ANTONOV, stante il ruolo della stessa quale uno dei "bracci operativi" fondamentali del gruppo criminale. E' invero risultato che l'indagata ha concretamente contribuito all'attività del sodalizio per il quale si è messa a disposizione per ricoprire svariate cariche formali (ad esempio, nella veste di amministratore di diritto di [OSCURATO:PERSONA], Rismondo s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), nonché per gestire i conti di società non formalmente amministrate mediante deleghe ad operare per le stesse. Inoltre, la ricorrente era gestore di fatto di distributori di carburante formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, in ordine alla sussistenza di concreti elementi di fatto indiziari della colpevolezza dell'indagata, correttamente la ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano fa riferimento al c.d. giudicato cautelare formatosi sul punto a fronte della decisione del medesimo Tribunale di conferma della misura personale della custodia cautelare carceraria della ANTONOV. Difatti, poiché detta misura è stata comminata per i medesimi fatti, considerato che a tal fine sono necessari gravi indizi di colpevolezza, sarebbe paradossale escludere l'esistenza, a questo punto, di concreti indizi di fatto idonei a corroborare l'ipotizzata responsabilità penale dell'indagata rispetto al fumus minore, in quanto non richiedente gravi indizi secondo quanto prescritto per le sole misure cautelari personali dall'art. 273 cod.proc.pen., richiesto per la disposta misura di natura reale. In definitiva, quando sussiste un giudicato cautelare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, per i medesimi fatti, rispetto ad una misura personale, possono ritenersi sussistenti i concreti indizi idonei a corroborare il fumus commisssi delicti per l'emanazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo (cfr. Sez. 3, n. 30286 del 19/04/2021, Rv. 282135 - 01; Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Rv. 272954 - 01). 3. Il ricorso è inammissibile anche con riferimento al periculum in mora poiché, in relazione allo stesso, la misura impugnata è corredata da una motivazione che non è meramente apparente, bensì supportata da logiche argomentazioni, che precludono il sindacato di questa Corte circoscritto, per le misure cautelari reali, a tale aspetto. Ciò posto, l'ordinanza del Tribunale del Riesame evidenzia che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari si correla alle modalità consolidate con le quali, da anni, agiva il sodalizio criminale anche attraverso una sorta di "fluidità" dei rapporti tra le varie società, confermati anche dalle dichiarazioni dei dipendenti. Peraltro, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, la società Rismondo s.r.I., da essa formalmente amministrata, è stata attinta da una istanza di fallimento. Di qui, argomenta ancora l'ordinanza impugnata, rispondendo in maniera adeguata alle censure della difesa della ANTONOV, il sequestro dei veicoli 4 Q intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e delle somme di denaro è stato compiuto per evitare di aggravare le conseguenze dei reati nonché di agevolare la commissione di ulteriori reati, di natura fiscale o fraudolenta, a condotte di occultamento. Ciò avendo riguardo al consolidato modus operandi del gruppo criminale di "svuotare" società con debiti fiscali e contributivi per poi costituirne altre verso le quali veicolare gli elementi attivi e la clientela delle prime e quindi condurle verso l'insolvenza con il medesimo meccanismo. 3.1. Manifestamente infondata è, poi, la parte del motivo afferente la conferma del sequestro anche dei due conti intestati al figlio minore della ricorrente, poiché sul conto dello stesso ben possono confluire spese afferenti l'attività delittuosa contestata ai genitori che, del resto, quali legali rappresentanti del minore, sono anche delegati ad operare su detti conti senza necessità di alcuna autorizzazione almeno nell'ambito della c.d. ordinaria amministrazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C