CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello da lui interposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto in effetti l'atto di appello è del tutto privo di specificità (poiché contiene unicamente l'espressione dell'intenzione di interporre gravame, senza alcuna argomentazione), il che esime da ogni ulteriore considerazione; - il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 585 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato il tempus della notifica dell'ordinanza di inammissibilità incide sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione avverso di essa, impugnazione qui proposta, ma non vizia il provvedimento impugnato; - l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i