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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1965

Cassazione n. 40777/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i motivi di ricorso con i quali [OSCURATO:PERSONA] deduce la erronea applicazione della legge penale ( art. 640 c.p.) e il difetto di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità ed alla ritenuta tempestività della querela presentata dalla p.o.; nonché in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono, da un lato, privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.

Considerato che in relazione alla questione della tempestività della querela, la Corte di merito a pag. 2 ha precisato che la querela era stata tempestivamente proposta dovendosi far decorrere il relativo termine non già dalla perdita del possesso del bene da parte dell'[OSCURATO:SOCIETA]. , ma dal momento in cui la società, venuta a conoscenza dell'inadempimento da parte del Semoski, ha avuto contezza del danno connesso all'operazione di finanziamento dovendo restituire alla Findomestic la somma erogata.

Considerato che, quanto all' affermazione di responsabilità la Corte, a pag. 3, ha individuato gli elementi costitutivi della truffa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo evidenziando come Pietropaoli fosse intervenuto, sfrittando pregresse relazioni commerciali con la società Alma, affinchè questa vendesse l' autovettura, intestata a Pietropaoli, mediante un secondo finanziamento Findomestic al Semoski e che questi poi non onorò, sottraendosi alle richieste di Alma.

Rilevato che, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei precedenti penali già riportati dall'imputato.

E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.

VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez.

H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).

Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla stregua della osservazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio D E POs I -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i motivi di ricorso con i quali [OSCURATO:PERSONA] deduce la erronea applicazione della legge penale ( art. 640 c.p.) e il difetto di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità ed alla ritenuta tempestività della querela presentata dalla p.o.; nonché in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono, da un lato, privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Considerato che in relazione alla questione della tempestività della querela, la Corte di merito a pag. 2 ha precisato che la querela era stata tempestivamente proposta dovendosi far decorrere il relativo termine non già dalla perdita del possesso del bene da parte dell'[OSCURATO:SOCIETA]. , ma dal momento in cui la società, venuta a conoscenza dell'inadempimento da parte del Semoski, ha avuto contezza del danno connesso all'operazione di finanziamento dovendo restituire alla Findomestic la somma erogata. Considerato che, quanto all' affermazione di responsabilità la Corte, a pag. 3, ha individuato gli elementi costitutivi della truffa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo evidenziando come Pietropaoli fosse intervenuto, sfrittando pregresse relazioni commerciali con la società Alma, affinchè questa vendesse l' autovettura, intestata a Pietropaoli, mediante un secondo finanziamento Findomestic al Semoski e che questi poi non onorò, sottraendosi alle richieste di Alma. Rilevato che, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei precedenti penali già riportati dall'imputato. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla stregua della osservazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio D E POs I -
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