CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 12889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4732/2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Brescia, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 04435440286 ), con sede in Rubano (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il qual e elettivamente domicil ia in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 34 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso il decretodel Tribunale di Padova , depositat o in data 21.1.2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]- deducendo di vantare un credito nei confronti della societàPasi [OSCURATO:SOCIETA]., allorquando la stessa era in bonis, credito pari ad euro 5.158,51, quale saldo del conto corrente n. 1643 e di euro 57.137,66, quale saldo del conto anticipi n. 478- chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della predetta società, in via privilegiata pignoratizia,nei limiti del netto realizzo del pegno costituito in data 12.3.2012 per il valore nominale di euro 10.000, ed in via chirografaria per la somma di euro 52.296,17 (pari alla esposizione complessiva di euro 62.296,17, diminuita dell’importo derivante dal realizzo del pegno, con collocazione chirografaria condizionale per euro 11.115,65). 2. Il giudice delegato ammetteva dunque la società istante per euro 10.000 in chirografo, escludendo il privilegio richiesto perché non provato sul rilievo che l’atto di pegno era privo della data certa; ammetteva altresì la predetta società per euro 52.296,17 in chirografo, come richiesto, oltre euro 11.815,65, “salvo pagamento del debitore ceduto”. 3. Proposta opposizione ex art. 98 l. fall. da parte del Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso il predetto provvedimento del g.d., in ordine al mancato riconoscimento dell’invocato privilegio pignoratizio, il Tribunale di Padova, con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione, ha rigettato l’opposizione, confermando le statuizioni impugnate. 4. Il Tribunale ha rilevato che: a) la società opponente aveva allegato, come elemento idoneo ad attribuire data certa all’atto di pegno, l’annotazione della garanzia in questione alla pagina n. 2809 al progressivo n. 401 del libro delle garanzie, che, come evincibile dall’estratto notarile, risultava regolarmente bollato e vidimato all’apertura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima della data di costituzione del pegno, ed in chiusura in data 7.5.2012, successivamente alla costituzione del pegno ma prima della dichiarazione di fallimento, risultando peraltro dalla legenda del libro garanzie che il codice G125, riportato in corrispondenza della garanzia di cui si trattava, descriveva l’annotazione come “pegno su polizze assic. Ns. banca”; b) la menzionata annotazione della garanzia risultava tuttavia assolutamente generica e non corrispondente a quanto stabilito dall’art. 2787, terzo comma, cod. civ., norma secondo la quale “la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa”; c) nell’annotazione citata non risultavano invece indicati né il credito né la cosa data in pegno, non essendo a tal fine sufficiente l’interpretazione del codice G125, che, secondo la citata legenda, stava solo ad indicare il “ pegno su polizze assic. Ns. banca”, quale indicazione altrettanto generica ed inidonea a individuare con determinazione inequivocabile la cosa data in pegno. 2. Il decreto, pubblicatoil 21.1.2016 , è stat o impugnat o da Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2787 e 2704 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. Osserva la banca ricorrente che, nel proposto giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva documentalmente provato che elemento idoneo ad attribuire data certa all'atto di pegno, azionato in sede fallimentare, era rappresentato dalla annotazione della garanzia qui in esame alla pagina n. 2809 e al progressivo n. 401 del libro delle garanzie, che risultava peraltro regolarmente bollato e vidimato all'apertura “in data 12 aprile 2010 n. 1619 prot. delle Imprese CCIAA di Brescia”, prima della data di costituzione del pegno, ed in chiusura in data 7 maggio 2012, successivamente alla costituzione del pegno. Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che il T ribunale , nel rigettare l'opposizione allo stato passivo, aveva sostanzialmente riconosciuto l'idoneità di un siffatto documento ad attribuire ladata certa alla garanzia impugnata, ma aveva nello stesso tempo aggirato il problema, affermando che la suddetta annotazione sarebbe stata inidonea ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2787 cod. civ., sul rilievo dell’insufficiente indicazione del credito e della cosa data in pegno. Avrebbe,dunque, il giudice di prime cure - sottolinea la società ricorrente -sovra pposto e confuso, all'evidenza, le due questioni, in realtà autonomee distinte, riguardanti, la prima, la data certa dell'atto di pegno e, la seconda, l'inopponibilità ai terzi della medesima garanzia, ai sensi dell'art. 2787 cod. civ. Sostiene sempre la banca ricorrente che, una volta acclarato che l'annotazione nel libro garanzie, regolarmente bollato e vidimato,risultava essere pacificamente elemento idoneo ad attribuire data certa alla garanzia azionata in sede di ammissione al passivo,il T ribunale avrebbe dovuto - se del caso (ovverosia solo se oggetto di specifica contestazione da parte del fallimento) - valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2787 cod. civ. (e cioè, la sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno), solo ed esclusivamente con riguardo all'atto costitutivo della garanzia (e alla relativa lettera di carico), e non certo, come è avvenuto, con riguardo all'annotazione contenuta nel predetto libro delle garanzie. Risultava per tabulas - precisa la società ricorrente - che, nel caso di specie, il pegno era stato concesso a garanzia delle “linee di credito di seguito indicata/e: apertura di credito per Euro 5.000 sul c/c n. 1465 e anticpi su crediti/anticipi SBF/anticipi su fatture (Italia e Estero) per Euro 80.000 sul rapporto n. 478” e che oggetto del pegno era il controvalore, pari ad euro 10.000,00, della polizza [OSCURATO:PERSONA] della Compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA], come indicato nell’atto di pegno, nella lettera di carico a garanziae nel fissato bollato di [OSCURATO:PERSONA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla società [OSCURATO:PERSONA], poi fallita, che aveva “… provveduto ad eseguire, in data 10.4.2012, l’operazione di costituzione del pegno a favore di Banco di [OSCURATO:PERSONA] ai crediti derivanti dalla polizza n. 0372762 di cui le riassumiamo i principali dati”. Evidenzia,ancora, la società ricorrente che l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, oltre a tradursi, per quanto sopra detto, nella violazione ovvero nell'errata applicazione degli artt. 2704 e 2787 cod. civ., avrebbe anche comportato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto i giudici di prime cure non si sarebbero avveduti del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito la carenza dei presupposti di cui all'art.2787 cod. civ. solo ed esclusivamente con riguardo all’estratto del libro garanzie, senza contestare nulla, pertanto, sotto tale peculiare profilo, relativamente all’atto costitutivo del pegno. Ciò avrebbe comportato che, una volta accertato che l’annotazione nel libro garanzie del Banco di Brescia, regolarmente bollato e vidimato, era un elemento idoneo ad attribuire data certa alla garanzia azionata, il Tribunale, in assenza di una specifica e puntuale eccezione e contestazione sul punto da parte del fallimento, avrebbe dovuto considerare preclusa, con riguardo all’atto di pegno, ogni e qualsivoglia indagine ex art. 2787 cod. civ. , per l’effetto, avrebbe dovuto ammettere in via privilegiata pignoratizia il credito della banca. Con la conseguenza processuale che se doveva ritenersi pacifico che, in sede di opposizione, il curatore è legittimato a proporre eccezioni e contestazioni non formulate in sede di esame dello stato passivo, risulterebbe altrettanto pacifico che il Tribunale, in sede di opposizione, non avrebbe potuto pronunciarsi, pena la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., su eccezioni non introdotte dalle parti, trattandosi quest’ultima di conclusione obbligata tenuto conto che la questione concernente la sussistenza o meno nel pegno dei requisiti di cui all’art. 2787, 3 comma, cod. civ.,non investiva, in realtà , la validità della garanzia (come tale eventualmente rilevabileanche d’ufficio) ma, all’evidenza, solo l’opponibilità ai terzi della medesima. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sul rilievo che, anche qualora si ritenesse che l’opponibilità ex art. 2787 cod. civ. dell’atto di pegno avesse formato oggetto di specifica discussione (avendo, come detto, il fallimento invece limitato la sua contestazione al profilo della mancanza dei predetti requisiti con riferimento alla sola annotazione contenuta nel libro garanzie), il Tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei medesimi presupposti di cui all’art. 2787 cod. civ. solo ed esclusivamente avuto riguardo al contenuto dell’atto di pegno e della relativa lettera di carico titoli a garanzia e non già ai documenti (libro garanzie) la cui funzione sarebbe stata quella diversa di attribuire alla garanzia medesima data certa, con ciò integrando il comportamento dei giudici di primo grado l’omesso esame di un fatto (il contenuto dell’atto di pegno) decisivo ai fini del giudizio, nella misura in cui l’esame degli elementi in esso contenuti avrebbe dovuto condurre a riconoscere al credito già ammesso il reclamato privilegio pignoratizio. 3. I due motivi di ricorso –che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, in un caso analogo rispetto a quello oggi qui di nuovo in esame, (cfr. Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 23839 del 19/11/2007 ), chi arendo espressamente che “Ai fini dell'ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare, deve escludersi l'opponibilità della prelazione in favore dell'istituto bancario creditore pignoratizio, quando non vengano rispettate le condizioni imposte dall'art. 2787 terzo comma cod. civ., riguardanti sia la certezza della data che l'indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno. Non può, pertanto, ritenersi sufficiente l'annotazione nel libro pegni della banca, ancorchè regolarmente vidimato, che non contenga la riproduzione della scrittura relativa al credito garantito, indicata come prova della costituzione del pegno, ma esclusivamente l'indicazione di un simbolo numerico o altri segni identificativi, con totale omissione del contenuto del contratto” (in senso conforme, v. anche: n. 14869 del 2001; n. 21084/2005; n. 1532 del 2006; n. 20699 del 2007). In realtà, la scrittura di data certa, anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, e la sufficiente specificazione del credito e della cosa data in pegno costituiscono elementi di opponibilità della garanzia alla massa dei creditori e non di validità dell'atto costitutivo della prelazione, tanto essendo espressamente enunciato nell'art. 2787, comma 3, cod. civ.,in riscontro del disposto dell'art. 2786 c.c., il quale stabilisce che il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento, che della cosa conferisce l'esclusiva disponibilità(così, sempre, Cass., n. 23839/2007, cit. supra). Ciò posto occorre subito chiarire che la questione controversa –diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente, nel motivo di ricorso per cassazione qui in esame (anche in relazione al profilo della dedotta ultrapetizione, denunciata ai sensi dell’art. 112 c.p.c.) riguarda, invero, l’opponibilità della prelazione e non la validità del pegno. Sul punto della certezza della data la Corte territoriale ha infatti osservato, conformemente a quanto già accertato dal primo giudice, che, nel libro garanzie, l’annotazione della garanzia pignoratizia , alla pagina n. 2809 al progressivo n. 401 (che risultava,in realtà, regolarmente bollato e vidimato) era stata espressa in modoassolutamente generico e non corrispondente “ a quanto stabilito dall’art. 2787 cod. civ.”, non risultando indicati nella stessa né il credito né la cosa data in pegno e non essendo neanche “sufficiente” l’interpretazione del codice G125, che, secondo la sopra citata legenda , sarebbe stato ad indicare il “pegno su polizze assic. Ns. banca”, in quantotale indicazione altrettanto generica ed inidonea a individuare, con determinazione inequivocabile,la cosa data in pegno ed i crediti garantiti. Sul punto va precisato che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (così, sempre Cass., n. 23839/2007, cit. supra), la cerziorazione di un atto può essere sì compiuta in modi diversi da q uelli tipici proposti dall'art. 2704 c.c. , attraverso cioè fatti che la stessa norma considera equipollenti alla registrazione, i quali stabiliscano, cioè,in modo altrettanto certa l’anteriorità della formazione del documento. Ciò posto, va subito osservato che, quanto alle indicazioni del credito e della cosa, la sentenza impugnata ha affermato, con accertamento infatto oram a i non più suscettibile del sindacato di legittimità, che l’annotazione sul libro garanzie era limitata a simboli numerici insufficienti a corrispondere alla scrittura di pegno dedotta in causa e comunque ini donei ad indicare con sufficiente determinazione sia i crediti che la cosa data in pegno, ai sensi dell’art.2787,terzo comma, cod. civ. Le ulteriori osservazioni della banca - secondo cui la determinazione de l credito e della cosa data in pegno riguarderebbe l’atto di costituzione del pegno ex art. 2784 cod. civ. e non già il profilo della sua opponibilità - finisconoper confermare l'accertamento , in fatto, della ma nca n za dei requisiti di opponibilità dell’atto al fallimento per carenza del requisitodi data certa, perché, diversamente opinando e seguendo il ragionamento dalla società ricorrente,inutilmente l'art. 2787 c.c., comma 3, esigerebbe la certezza della data, ove poi mancasse quella della corrispondenza ad essa delle indicazioni del credito e della cosa, che in tanto giovano alla opponibilità alla massa dei creditori concorsuali, in quanto risultino da atto di data certa, con la conseguenza che vano sarebbe attribuire certezza della data (e dunque la conseguente opponibilità dell’atto di costituzione della garanzia pignoratizia agli altri creditori, e dunque anche al curatore fallimentare) ad una annotazione priva di contenuto, “posto che la scrittura e i suoi elementi sono opponibili, in quanto in quel modo cerziorati“ (così espressamente, sempre Cass., n. 23839/2007, cit. supra). Né la banca ricorrente si è, in realtà,lamentata, nel motivo di ricorso qui in esame, della mancata ricognizione ed applicazione da parte del giudicante del diverso “regime probatorio agevolato”,regolato dall’art. 2787, u.c., cod. civ. secondo cui, per essere la banca un istituto autorizzato a compiere operazioni di credito su pegno, la data della scrittura avrebbe potuto essere accertata con ogni mezzo di prova(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15421 del 06/06/2019) . Sul punto va infatti evidenziato che, oltrealla considerazione preliminare da ultimo svolta, la società ricorrente non ha neanche fatto riferimento ad elementi di prova diversi dalle annotazioni. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,