CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Riesame in data 29/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 2 agosto 2022, applicativa nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere. Secondo il provvisorio atto imputativo, [OSCURATO:PERSONA], detto "Giapponese", o "Cinese" o "[OSCURATO:PERSONA]Angelo" o "Faccia di Ghiaccio", ha fatto parte di un'associazione 'ndranghetista, operante in Cosenza e comuni limitrofi, articolata in diversi rami operativi funzionalmente autonomi, ma confederati e facenti capo all'unico vertice, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte alle principali attività oggetto del programma associativo. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore [OSCURATO:PERSONA], il quale articola due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. ed illogicità motivazionale. L'ordinanza impugnata motiva per relationem alla ordinanza genetica, nella quale, tuttavia, la posizione del ricorrente è del tutto obliterata - non essendo indicate né le risultanze investigative a suo carico, né le esigenze cautelari - ed analogo vuoto motivazionale connota la richiesta del Pubblico Ministero. Dunque, più che difettare una autonoma valutazione dei presupposti giustificativi della misura, il provvedimento genetico non opera "alcuna valutazione", ciò che, a fortiori, ne determina la nullità radicale. A.fronte di lacune del tessuto argomentativo così radicali, non residuavano spazi per l'esercizio del potere integrativo da parte del Tribunale de libertate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 293 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e carenza motivazionale. Dall'inquadramento della posizione del ricorrente tra gli "zingari delle trascorse articolazioni" si desume l'inesistenza del requisito della attualità delle esigenze; le propalazioni dei collaboratori si riferiscono ad una generica disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a commettere reati-fine, risalente agli anni 2000-2004, epoca di operatività del "gruppo zingari". Del tutto inconferenti risultano: -le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], anche se attinenti a fatti del 2016, in quanto relative alle presunte potenzialità criminali di [OSCURATO:PERSONA], che il collaboratore indica tra coloro che sarebbero stati in grado, all'epoca, di commettere la rapina al caveau di Germaneto; - le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito della partecipazione del ricorrente ad un furto, in epoca più recente, di cui si sarebbero resi responsabili i soggetti di etnia rom, alcuni dei quali non erano associati o, addirittura, in conflitto con l'organizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento è stato celebrato in forma cartolare, non essendo stata avanzata richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo non è devoluto negli esatti termini al Tribunale del riesame e, in ogni caso, è manifestamente infondato. La difesa lamenta che l'ordinanza genetica non abbia minimamente valutato la posizione del ricorrente e che, dunque, il Tribunale si sia indebitamente sostituito al primo giudice nella ricostruzione dei presupposti applicativi della cautela. Si deduce, in sostanza, la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. pen., in forza del quale il potere di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame incontra il duplice limite della assenza di motivazione ovvero della assenza di autonomia valutativa del provvedimento applicativo della misura cautelare rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero (v. Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019 Indelicato, Rv. 276906, per la quale, in tali evenienze "...il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante", in fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva rimediato con propria motivazione alla motivazione mancante, e non soltanto insufficiente, del giudice per le indagini preliminari quanto alla gravità indiziaria della aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; nello stesso senso Sez. 4, n. 40817 del 04/07/2019, Canulli, Rv. 277623, per la quale deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, e non la sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poiché anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela.). Al contrario, in sede di riesame, il ricorrente aveva dedotto la mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta. L'affermazione difensiva non è in ogni caso corretta. Nell'ordinanza del primo giudice, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è esaminata alle pagg. 376 e ss., sia pure in estrema sintesi, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nelle premesse metodologiche della stessa ordinanza, si specifica come la mole e la complessità dei materiali investigativi - costituiti da fonti eterogenee, quali provvedimenti giurisdizionali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, servizi di videosorveglianza, verbali di servizi di pedinamento e osservazione, sequestri e arresti - rendessero pressochè inevitabile il ricorso ad un'esposizione essenziale e sintetica, e che, dovendo intendersi integralmente incorporata nel provvedimento la richiesta del Pubblico Ministero, non fosse necessario riprodurre elementi descrittivi dei fatti contenuti in essa. E' stata fatta, dunque, corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). L'autonomia della valutazione impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del pubblico ministero (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015, D.R., Rv. 265611) Tanto premesso, l'ordinanza genetica specifica i contenuti delle fonti dimostrative e la loro convergenza verso una univocità indicativa, da tutte evincendosi l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell' "altro gruppo degli zingari", così come riferito dai collaboratori: Impieri, che gli ascrive la commissione anche di rapine nell'interesse del gruppo; Bruzzese, che lo inquadra come esponente particolarmente rappresentativo del suo gruppo di appartenenza; [OSCURATO:PERSONA] che lo descrive come conoscitore delle dinamiche interne al gruppo, anche di gravi fatti di sangue, che furono perpetrati al fine di ristabilire nuovi assetti di potere criminale (avendo interloquito sulle ragioni dell'omicidio Marincola con "U Tupinaru"). L'ordinanza impugnata riproduce infine, in termini analitici le propalazioni accusatorie dei collaboratori, esplicitando quanto era nella richiesta dell'ufficio di Procura, e specificando quale sia stato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, non può dirsi che la motivazione sia graficamente assente, né che sia mancato un vaglio critico degli elementi decisivi ai fini dell'applicazione della cautela, se non altro perché selezionati, tali elementi, da un coacervo di fonti dimostrative. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il tema posto è quello della attualità della condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, la cui partecipazione risalirebbe, secondo la difesa, al più tardi, al 2004. Nella ricostruzione operata dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha vissuto tutte le evoluzioni del contesto 'ndranghetistico cosentino, dall'era degli scontri tra i due clan storicamente operativi sul territorio, italiani e zingari, fino al nuovo assetto confederativo, connotato da cointeressenze tra i gruppi e costituzione di una cassa comune (c.d. bacinella). Stante la sua. messa a disposizione nei confronti del sodalizio, anche al fine di commettere fatti di sangue, egli è stato ritenuto a tutti gli effetti intraneo, anche a prescindere dalla partecipazione a specifici reati fine. Deve al riguardo precisarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente sancito il principio per cui "La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889. Uniformandosi ai principi affermati dalla sentenza Modaffari, in piena adesione a quanto già avevano ritenuto Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - per la quale " la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi - i Giudici di merito hanno dato conto di una fattiva attivazione di [OSCURATO:PERSONA] a favore della consorteria, protrattasi fino ad epoca tutt'altro che remota.L'ordinanza impugnata ha evidenziato i diversi e convergenti contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dai quali emerge il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del "sistema Cosenza", nitidamente descritto nelle sue varie articolazioni. Egli è stato partecipe dei gruppi di fuoco autori di gravi e più risalenti fatti di sangue, tra cui il duplice omicidio Chiodo - Tucci e l'omicidio Marincola (per il quale funse da 'specchiettista' ); partecipe delle riunioni tenute dai maggiorenti del sodalizio per programmare azioni delittuose, anche a carattere dimostrativo tra cui il ferimento di un giovane, poi non avvenuto, che aveva osato tentare un'estorsione (c.d. cavallo di ritorno) in seguito al furto di un ciclomotore di una parente del capoclan [OSCURATO:PERSONA]. Iniziative, queste, tutte funzionali al rafforzamento del sodalizio criminale di appartenenza. Egli fu poi partecipe di ripetute rapine ai danni di portavalori commesse nel territorio foggiano insieme ad altri sodali tra il 2003 e il 2004 e di truffe perpetrate per lo più mediante l'uso di assegni senza copertura. Venendo ad epoca più recente, se è vero che non sussistono sufficienti elementi indiziari per ritenere la partecipazione del ricorrente alla rapina commessa in Germaneto ai danni di un caveau, nel dicembre del 2016, dal momento che il collaboratore Lamanna, che ne ha riferito, ha deposto piuttosto sulle "potenzialità criminali" del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], detto "strusciatappine" nel settore delle rapine ed individuato tra i suoi adepti [OSCURATO:PERSONA] quale possibile esecutore; è tuttavia anche vero che della operatività del medesimo gruppo criminale gravitante intorno al predetto "strusciatappine" nel settore delle rapine, riferisce anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in particolare attribuendo al ricorrente la responsabilità di un furto al postamat dell'ufficio postale di Popilia, perpetrato nell'anno 2018, unitamente a Rocco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto solo nominativamente indicato, dalla modalità eclatanti, in quanto commesso con l'ausilio di un escavatore e di una gru, che ebbe ad oggetto la rilevante somma di 50.000,00 euro in banconote, che furono rese inservibili dai dispositivi antifurto. Elementi questi che, secondo i Giudici del riesame, permettono di affermare che il ricorrente non abbia sciolto il proprio vincolo associativo, mantenendo intatti nel tempo legami e cointeressenze criminali con il sodalizio 'ndranghetista e con i quali il ricorso non si confronta, proponendo censure che, pur investendo formalmente la motivazione, non sono consentite, perché non ne evidenziano una reale dissonanza rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), ma si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già congruamente esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). La pronuncia ha fatto buon governo del principio, basato sulla regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio di stampo mafioso in difetto di elementi attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo stesso, per cui "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione" (Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 02). 4. Da ultimo, alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila