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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 40822/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2017 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore, munito di procura speciale, di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la rescissione del giudicato nei confronti della sentenza del 22 marzo 2017 del Tribunale di Bergamo, divenuta definitiva il 27 marzo 2018, deducendo la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. per procedere in sua assenza e l'incolpevole mancata conoscenza del processo, che si era concluso con la sentenza indicata, della quale era venuto a conoscenza solo il 17 marzo 2023.

2. Secondo la più recente e ormai ferma giurisprudenza della Corte di cassazione - che è condivisa dal Collegio -, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato "in assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 25116 del 26/05/2023, Mordhoci, non massimata; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103; Sez. 5, n. 15938 del 16/04/2021, Osazee, non massimata.

Contra: Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843-01; Sez. 6, n. 19117 del 28/03/2018, Tardiota, Rv. 273441-01).

3. Da ciò discende che, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., anche nel testo sostituito dall'art. 37 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, competente a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato, presentata a seguito di una conoscenza del provvedimento impugnato successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - è stato segnatamente dedotto che tale conoscenza è stata acquisita solo nel marzo del 2023 - è la «corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento» (comma 2 dell'art. 629-bis cod. proc. pen.).

Pertanto, gli atti devono essere trasmessi alla competente Corte d'appello di Brescia.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bresc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2017 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore, munito di procura speciale, di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la rescissione del giudicato nei confronti della sentenza del 22 marzo 2017 del Tribunale di Bergamo, divenuta definitiva il 27 marzo 2018, deducendo la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. per procedere in sua assenza e l'incolpevole mancata conoscenza del processo, che si era concluso con la sentenza indicata, della quale era venuto a conoscenza solo il 17 marzo 2023. 2. Secondo la più recente e ormai ferma giurisprudenza della Corte di cassazione - che è condivisa dal Collegio -, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato "in assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 25116 del 26/05/2023, Mordhoci, non massimata; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103; Sez. 5, n. 15938 del 16/04/2021, Osazee, non massimata. Contra: Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843-01; Sez. 6, n. 19117 del 28/03/2018, Tardiota, Rv. 273441-01). 3. Da ciò discende che, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., anche nel testo sostituito dall'art. 37 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, competente a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato, presentata a seguito di una conoscenza del provvedimento impugnato successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - è stato segnatamente dedotto che tale conoscenza è stata acquisita solo nel marzo del 2023 - è la «corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento» (comma 2 dell'art. 629-bis cod. proc. pen.). Pertanto, gli atti devono essere trasmessi alla competente Corte d'appello di Brescia. P.Q.M. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bresc
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