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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 19977/2022

Testo disponibile della fonte

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4505-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro temporeFlavio Tosi, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domicilia ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 20/c . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 00453120222 ), in persona de i legali rappresentanti pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], quali curatori fallimentari, rappresentat i e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Bergamo , alla via Maglio del Rame n. 3 , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta a margine dell’atto di intervento, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - int erveniente - avverso ildecreto del Tribunale di Trento , depositat o in data 11.1.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiese con domanda del 2.2.2016 l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la somma di euro 2.000.000, in via privilegiata ipotecaria ex art. 2808 cod. civ., sostenendo, a fondamento del suo credito, di avere - nell’ambito di un protocoll o di intesa sottoscritto con la Provincia di Trento e la società ricorrente - controgarantito una garanzia fideiussoria concessa da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nei confronti dei fornitori di prodotti petroliferi di quest’ultima società), tramite altra garanzia fideiussoria rilasciata in data 20.2.2014 in favore diConfidimprese Trentino sc per l’importo pari ad euro 2.000.000 e che, fronte di tale garanzia, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva acconsentito di iscrivere ipoteca infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sui beni immobili di sua proprietà, come da atto di costituzione di ipoteca volontariadatata 20.2.2014. 2.In seguito all’escussione da parte di IES [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della garanzia rilasciata da Confimprese e a seguito della richiesta escussione da parte di quest’ultima della garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in suo favore, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ritenuto pertanto sorto il suo diritto di regresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per euro 2.000.000 ed il conseguente diritto di ammissione di detto credito al passivo fallimentare, con il richiesto privilegio ipotecario di cui all’atto di costituzione volontaria di ipoteca del 20.2.2016.

3. Con decreto datato 25.5.2016 il Giudice delegato del Tribunale di Trento ammise [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al passivo per euro 2.000.000, con riserva ed in via chirografaria.

Proposta opposizione da partedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il predetto provvedimento del g.d., il Tribunale di Trento, con il decreto qui di nuovo impugnato, ha rigettato l’impugnazione confermando pertanto l’ammissione del credito azionato in via chirografaria.

Il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il titolo costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, dellafonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell’art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente; ha osservato, sempre seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che occorreva distinguere i crediti eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto già esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca(come nel caso, frequente nella prassi bancaria, dell’apertura di credito, con concessione di ipoteca), dai crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è neanche concepibile la garanzia ipotecaria; ha evidenziato che, nel caso in esame, l’atto del Notaio costitutivo di ipoteca volontaria del 20.2.2014 era intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che in esso si stabiliva che l’ipoteca veniva rilasciata “a garanzia dell’eventuale esborso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtù di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di [OSCURATO:PERSONA] sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della continuità negli approvvigionamenti e dell’attività aziendale”, senza che l’atto costitutivo di ipoteca in esame fornisse tuttavia altre indicazion i quanto al rapporto esistente dal quale avrebbe potuto nascere il credito; ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] sc era a sua volta fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a garanzia del pagamento del prezzo delle forniture di prodotti petroliferi a quest’ultima da parte di terzi; ha inoltre ricordato che l’obbligazione nascente dalla fideiussione, per sua stessa natura accessoria, mutua il proprio contenuto dall’obbligazione principale, così realizzandosi lo scopo di affiancare al debitore principale ulteriori e solidali debitori, principio quest’ultimo valido anche per l’obbligazione fideiussoria di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.la quale, per il tramite della fideiussione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] sc, trovava finalmente causa nel rapporto fondamentale garantito, vale a dire la fornitura di prodotti petroliferi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da parte di terzi; ha osservato che, pertanto , il debito del fideiussore, come quello del fideiussore del fideiussore, sarebbe sorto se e nella misura in cui fosse venutoad esistenza il debito, derivante dal rapporto principale assistito dalla garanzia personale; ha dunque evidenziato che l’atto costitutivo di ipoteca era in realtà carente quanto all ’ indivi duazione del rapporto esistente, mancando l’indicazione delle obbligazioni garantite dal fideiussore principale e dunque dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha osservato che l’atto costitutivo di ipoteca non consentiva di determinare in alcun modo l’esistenza e l’entità del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, vale a dire il credito di regresso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta coincidente con il debito fideiussorio di quest’ultimo, la cui entità sarebbe stata determinata solo da succes sivi accordi intercorrenti tra il debitore principale e i creditori (i terzi fornitori, cioè, di prodotti petroliferi), restando indefiniti, oggettivamente e soggettivamente, i futuri rapporti da cui sarebbero originatii debiti del debitore principale garantiti dalle fideiussioni, vale a dire indefinite, future e ipotetiche forniture da parte di altrettanti indefiniti fornitori; ha dunque concluso nel senso che il titolo costitutivo dell’ipoteca non soddisfaceva il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, non assicurando la sua originaria determinatezza e che il credito garantito non potevaneanche definirsi “eventuale” ma basato su un rapporto esistente, restando invece meramente futuro e dipendente da rapporti non ancora insorti per quanto probabili (poiché eventualmente iscrivibili nell’attività di impresa normalmente condotta dal PVB), dovendosi diversamente esigere che il credito trovassenel rapporto indicato nell’atto non fonte indiretta ovvero di mero collegamento –come avvenuto nel caso in esame,in relazione al rapporto di fideiussione di secondo grado – ma titolo e originale causale; ha infine evidenziato che ogni ulteriore questione rimaneva assorbita, venendo al contempo meno la possibilità di invocare per il creditore l’art. 63 l. fall. in qualità di creditore ipotecario al fine di superare l’ammissione con riserva connessa alla condizione di effettivo pagamento disposta dal g.d.

2. Il decreto, pubblicato l’

11.1. 2017 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o di censura, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale.

La società ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., hanno depositato memoria.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, nella persona del Sost.

Proc. gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ante omnia, va dichiarato inammissibile l’atto di intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di terzo assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’odierno giudizio di cassazione, posto che, secondo la giurisprudenza prevalente espressa da questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016;Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2808, 2809 e 2852 cod. civ., sul rilievo della piena validità ed efficacia dell’ipoteca iscritta su beni specificatamente individuati per una somma determinata di denaro, a garanzia di un credito, futuro ed eventuale, di regresso per l’obbligazione fideiussoria, prestata a garanzia del fideiussore per le future garanzie solo causalmente individuate. 1.1 Osserva il ricorrente che la disciplina codicistica dell’ipoteca, stabilito l’effetto costitutivo dell’iscrizione, impone che essa sia iscritta su beni specificatamente indicati e che essa sia costituita per una somma determinata in denaro (art. 2809 c.c.), in ciò esprimendosi il cd. principio di specialità, che tuttavia rappresenta principio diverso da quello della necessaria inerenza dell’ipoteca ad un credito, dettato dall’art. 2808 c.c., e che ne delimita la funzione alla sola garanzia.

Osserva ancora che l’ammissibilità della costituzione dell’ipoteca per crediti futuri, eventuali e condizionali è invece derivata dalla disposizione dell’art. 2852 cod. civ. che è dettata invero per stabilire che - in tali casi (anche se iscritta, cioè, per un credito futuro ed eventuale) -essa prende grado dal momento dell’iscrizione.

Evidenzia ancora la società ricorrente che corretto risultava e ssere pertanto il richiamo nel decreto impugnato al principio secondo cui, per ammettersi l’ipoteca per crediti eventuali, il titolo costitutivo della garanzia deve comunque indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente, ma al contempo sarebbe stata errata la sua applicazione perché illegittimamente estesa.

La tesi accolta dal Tribunale trentino – aggiunge la ricorrente – si sarebbe fondato sulla constatazione della sussistenza e della contestualità dell’obbligazione garantita (l’assunzione, cioè, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’impegno fideiussorio in favore di Confidimpresa) e neanche avrebbe posto in dubbio che l’ipoteca fossestata iscritta specificatamente a garanzia del credito (eventuale e futuro) di regresso da essa derivante né che fosse statodeterminato l’ammontare dell’impegno fideiussorio (due milioni di euro) e che l’ipoteca fossestata iscritta su beni immobili specificati per l’ammontare di tale somma.

Evidenzia tuttavia la ricorrente che la decisione impugnata aveva ritene to che l’obbligazione fideiussoria per gli impegni che [OSCURATO:PERSONA] sc avrebbe assunto verso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (datrice di ipoteca per il futuro rilascio di fideiussioni a terzi) non avessein realtà il grado di determinatezza richiesto per la validità dell’ipoteca, in ragione dell’affermata indeterminatezza del rischio che il garantito avrebbe assunto, non essendo stati indicati i fornitori dei prodotti petroliferi né i contratti di fornitura verso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che [OSCURATO:PERSONA] sc avrebbe garantito.

Osserva la ricorrente che tale ricostruzione della fattispecie concreta in esame operata dal Tribunale sarebbe stata, in verità , errata giuridicamente posto che, se fosse stata corretta, allora avrebbe dovuto concludersi per la nullità già dell’obbligazione fideiussoria (per indeterminatezza dell’oggetto), e ciò già prima del riconoscimento o meno dell’invocata garanzia ipotecaria, con la conclusione che avrebbe dovuto escludersi la stessa possibilità di ammettersi il credito di regresso derivante dalla predetta garanzia fideiussoria, credito invece ammesso al passivo in via chirografaria.

Sostiene invece la ricorrente che, allorquando risulti determinata la classe delle future obbligazioni controgarantite nei termini riferiti dalla decisione impugnata (e cioè, la prestazione da parte del controgarantito [OSCURATO:PERSONA] sc di fideiussioni a fornitori di prodotti petroliferi all’impresa datrice di ipoteca), nessuna violazione ai principi di specialità dell’ipoteca né alcuna lesione al principio della necessaria inerenza dell’ipoteca al credito né alcuna lesione all’ordinata circolazione dei beni e alla diffusione del credito potrebbe ritenersi compiuta.

La diversa interpretazione accolta nel decreto impugnato avrebbe l’effetto di ostacolare anche prassi bancarie invece diffuse, come quelle che prevedono l’iscrizione di ipoteche a garanzia di crediti cd. di firma, e dunque anche la possibilità della costituzione di garanzie per il rilascio di fideiussioni che, al momento della iscrizione dell’ipoteca, possono non essere note né con riferimento al beneficiario né alla causale (come nel caso di garanzia ipotecaria a fronte di mandato di credito ovvero a negozi assicurativi con i quali sia garantito il credito di regresso dell’assicuratore).

Si evidenzia che, nell’ammettere la validità della garanzia ipotecaria a garanzia di crediti futuri, derivanti da operazioni creditizie future o dal futuro rilascio di “prestazioni di firma”, occorre che tali crediti devono derivare da negozi conseguenti ad un impegno preesistente o contestuale ma non si richiede affatto l’ulteriore requisito che in tale titolo siano soggettivamente ed oggettivamente predeterminate le operazioni future (e cioè le fideiussioni che il controgarantito [OSCURATO:PERSONA] sc avrebbe rilasciatoin favore ai fornitori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a). 1.2 Il ricorso principale è infondato. 1.2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 18325 del 27/08/2014), deveescludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti meramente futuri che non abbiano fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi.

In realtà, il principio di specialità dell'ipoteca riguarda il credito garantito, ma soltanto nel senso che debba essere precisata la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e che debba essere precisato il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito(Cass. n. 18325/2014, cit. supra).

La specialità soggettiva della ipoteca (così definita, onde distinguerla dalla specialità oggettiva che riguarda l'oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell'art. 2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validità del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo l'ipoteca, per sua natura, connotata dall'accessorietà (v.sempre Cass. n. 18325/2014, cit. supra; cfr. Cass. n. 23669/06).

Tuttavia, la specialità dell'ipotecasi rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell'obbligazione, ed al titolo costitutivo dell'ipoteca; quest'ultimo deve contenere l'indicazione della fonte (cioè, appunto, del titolo dell'obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito (v.

Cass. n. 3997/2000, cfr. altresì Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02).

Orbene, ai sensi dell’art. 2852 c.c., la garanzia ipotecaria, è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (cfr. Cass. n. 2786/94, n. 17886/11; nonché Cass.n. 25412/13, in motivazione, con riguardo al contratto di mutuo fondiario seguito da atto di erogazione e quietanza).

Più specificamente, vanno distinti, secondo una classificazione dottrinaria, i crediti eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto già esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca (come nel caso, frequente nella prassi bancaria, dell'apertura di credito, con concessione di ipoteca); dai crediti meramente futuri, che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è nemmeno concepibile la garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 3997/00 cit., nonché già Cass. n. 686/75).

Dunque, l'art. 2852 cod. civ., ove dispone che l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali od a crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, sottintende, quale principio generale,che l'ipoteca non può essere concessa, e se concessa non è atta a conferire prelazione, con riguardo a crediti dipendenti da rapporti non ancora insorti (cfr. anche Cass. n. 17886 del 2011; v. inoltre C ass. 24 febbraio 1975 n. 686).

È stato altresì afferm ato che “ la garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852 cod. civ.), non puòessere validamente concessa, in sede di apertura di credito "di firma", con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente” (così espressamente: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2786del 23/03/1994). 1.2.2 Ciò posto come premessa, rileva il Collegio come nel caso in esame l’atto costitutivo di ipoteca volontaria del 20.2.2014, intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stabiliva che l’ipoteca venisse rilasciata “a garanzia dell’eventuale esborso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtù di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di [OSCURATO:PERSONA] sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della continuità negli approvvigionamenti e dell’attività aziendale”.

In realtà, [OSCURATO:PERSONA] sc era a sua volta fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a garanzia del pagamento del prezzo delle forniture di prodotti petroliferi a quest’ultima trasferiti da parte di terzi.

Ne consegue che l’obbligazione nascente dalla fideiussione, per sua stessa natura accessoria, mutuandoil proprio contenuto dall’obbligazione principale, realizza lo scopo di affiancare al debitore principale ulteriori e solidali debitori, determinando che analogo principio debba val ere anche per l’obbligazione fideiussoria di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, per il tramite della fideiussione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] sc, trova finalmente causa nel rapporto fondamentale garantito, vale a dire la fornitura di prodotti petroliferi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da parte di terzi.

Con la conseguenza che tanto il debito del fideiussore ([OSCURATO:PERSONA] sc) , come quello del fideiussore del fideiussore([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), sorge se e nella misura in cui venga ad esistenza il debito, derivante dal rapporto principale assistito dalla garanzia personale. 1.2.3 Va tuttavia osservato che l’atto costitutivo di ipoteca in esame non fornisce altre indicazioni, oltre che quelle sopra indicate(nel paragrafo che precede), quanto al rapporto obbligatorio principale dal quale avrebbe potuto nascere il creditodi regresso oggetto di garanzia ipotecaria, essendo in verità carente il predetto atto costitutivo di ipoteca proprio dell ’ indicazione delle obbligazioni garantite dal fideiussore principale e dunque dal fideiussore di secondo gradoTRENTINO [OSCURATO:SOCIETA].

Detto altrimenti, l’atto costitutivo di ipoteca non consent e, cioè, di determinare in alcun modo l’esistenza e l’entità del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, vale a dire il credito di regresso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta coincidente con il debito fideiussorio di quest’ultimo, la cui esistenza edentità dipenderà invero da i successivi accordi intercorrenti tra il debitore principale e i creditori (i terzi fornitori, cioè, di prodotti petroliferi), restando indefiniti,così, oggettivamente e soggettivamente, i futuri rapporti da cui sarebbero origin ati i debiti del debitore principale garantiti dalle fideiussionie dunque anche i crediti di regresso dei fideiussori.

Ne consegue che –come correttamente rilevato anche dal Tribunale trentino – il credito garantito non può certo definirsi “eventuale” e ba sato su un rapporto esistente, nell’accezione sopra ricordata dalla giurisprudenza di questa Corte, dovendolo invece ritenere come “ meramente futuro ” e dipendente da rapporti non ancora insorti, iscrivendosi gli stessinell’attività di impresa normalmente condotta dal PVBe dai successivi rapporti di fornitura del debitore principale nei confronti di soggetti terzi neanche individuati né individuabili.

Ciò che risulta necessario per la corretta costituzione dell’iscrizione ipotecaria è che il credito trovi,nel rapporto indicato nell’atto costitutivo, non già fonte indiretta ovvero di mero collegamento (proprio come avvenuto, invece, nel caso in esame in relazione al rapporto di fideiussione di secondo grado),ma titolo e originale causale.Occorre, cioè, che il creditore di regresso - per poter beneficiare della garanzia ipotecaria costituita in relazione al rapporto fideiussorio- possa vantare i l suo diritt o creditorio come avente la sua fonte nell’atto di fideiussione, di modo che possa ritenersi che si tratti di crediti "dipendenti" dalpredetto atto. 1.2.4 Nelcaso di specie tale rapporto di “dipendenza” diretta manca del tutto posto che, pur essendo indicato nell’atto di costituzione dell’ipoteca il rapporto giuridico in relazione al quale si intende costituire la garanzia reale a protezione del diritto di credito di regressodel fideiussore –e cioè, “a garanzia dell’eventuale esborso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtù di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di [OSCURATO:PERSONA] sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della continuità negli approvvigionamenti e dell’attività aziendale” -, i rapporti negoziali, la cui esecuzione avrebbe dovuto generare i crediti coperti dalla garanzia personale e dunque protetti anche dalla garanzia reale immobiliare sopra descritta in favore del credito di regresso del fideiussore, devono ritenersi ancora non sorti e comunque non determinabili, quanto alla loro dimensione oggettiva e soggettiva, al momento della costituzione dell’ipoteca.

Ne consegue che viene meno il requisito stabilito dall’art. 2852 cod. civ., per come regolato dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata in premessa, requisito secondo il quale la garanzia ipotecaria è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti.

Va dunque confermata la decisione impugnata, per essersi la stessa conformata ai principi dettati da questa Corte di legittimità, e rigettato pertanto il ricorso principale.

2. Merita invece accoglimento il ricorso incidentale presentato dal Fallimento. 2.1 Si duole la curatela fallimentare della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014 con relativa tabella allegata.

Evidenzia il fallimento che la liquidazione delle spese legali operata nel decreto impugnata si era limitato a prevedere la somma di euro 1.700, oltre il 15% per rimborso forfettario, senza alcuna giustificazione rispetto alle somme invece liquidabili, secondo il valore della controversia, sulla base delle tariffe professionali approvate con il predetto d.m., applicabile ratione tamporis.

Si evidenzia, in primo luogo, che la liquidazione effettuata dal Tribunale di Trento non avrebbe indicato in alcun modo le singole fasi del giudizio cui sarebbero riferibili i compensi liquidabili e non sarebbe comunque corrispondente ai valori indicatinelle tabelle allegate al predetto d.m., tenuto conto del valore della presente controversia determinato secondo l’art. 5 del d.m. n. 55/2014 in euro 2.000.000. 2.2 Il motivo –come sopra accennato – è fondato posto che sia che si voglia farriferimento alvalore della causa dichiarato dal ricorrente (euro 2.000.000) sia che si voglia far riferimento, come risulta più corretto, al cd. valore indeterminato alto, secondo il disposto dell’art. 5, 6 comma, d.m. sopra richiamato (venendo qui in questione in realtà il solo profilo del riconoscimento della richiesta prelazioneimmobiliare, essendo il credito già stato ammesso in via chirografaria), la determinazione della somma di euro 1.700 per la liquidazione del compenso al difensore risulta di gran lunga inferiore ai compensi liquidabili per ognuna delle tre fasi del giudizio (studio; introduzione; decisione).

Occorre infatti ribadire il principio secondo cui non è legittima una liquidazione delle spese giudiziali al di sotto dei minimi di legge (Cass. 21487/2018; Cass.1018/2018).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato limitat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4505-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro temporeFlavio Tosi, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domicilia ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 20/c . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 00453120222 ), in persona de i legali rappresentanti pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], quali curatori fallimentari, rappresentat i e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Bergamo , alla via Maglio del Rame n. 3 , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta a margine dell’atto di intervento, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - int erveniente - avverso ildecreto del Tribunale di Trento , depositat o in data 11.1.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiese con domanda del 2.2.2016 l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la somma di euro 2.000.000, in via privilegiata ipotecaria ex art. 2808 cod. civ., sostenendo, a fondamento del suo credito, di avere - nell’ambito di un protocoll o di intesa sottoscritto con la Provincia di Trento e la società ricorrente - controgarantito una garanzia fideiussoria concessa da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nei confronti dei fornitori di prodotti petroliferi di quest’ultima società), tramite altra garanzia fideiussoria rilasciata in data 20.2.2014 in favore diConfidimprese Trentino sc per l’importo pari ad euro 2.000.000 e che, fronte di tale garanzia, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva acconsentito di iscrivere ipoteca infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sui beni immobili di sua proprietà, come da atto di costituzione di ipoteca volontariadatata 20.2.2014. 2.In seguito all’escussione da parte di IES [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della garanzia rilasciata da Confimprese e a seguito della richiesta escussione da parte di quest’ultima della garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in suo favore, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ritenuto pertanto sorto il suo diritto di regresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per euro 2.000.000 ed il conseguente diritto di ammissione di detto credito al passivo fallimentare, con il richiesto privilegio ipotecario di cui all’atto di costituzione volontaria di ipoteca del 20.2.2016. 3. Con decreto datato 25.5.2016 il Giudice delegato del Tribunale di Trento ammise [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al passivo per euro 2.000.000, con riserva ed in via chirografaria. Proposta opposizione da partedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il predetto provvedimento del g.d., il Tribunale di Trento, con il decreto qui di nuovo impugnato, ha rigettato l’impugnazione confermando pertanto l’ammissione del credito azionato in via chirografaria. Il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il titolo costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, dellafonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell’art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente; ha osservato, sempre seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che occorreva distinguere i crediti eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto già esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca(come nel caso, frequente nella prassi bancaria, dell’apertura di credito, con concessione di ipoteca), dai crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è neanche concepibile la garanzia ipotecaria; ha evidenziato che, nel caso in esame, l’atto del Notaio costitutivo di ipoteca volontaria del 20.2.2014 era intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che in esso si stabiliva che l’ipoteca veniva rilasciata “a garanzia dell’eventuale esborso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtù di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di [OSCURATO:PERSONA] sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della continuità negli approvvigionamenti e dell’attività aziendale”, senza che l’atto costitutivo di ipoteca in esame fornisse tuttavia altre indicazion i quanto al rapporto esistente dal quale avrebbe potuto nascere il credito; ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] sc era a sua volta fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a garanzia del pagamento del prezzo delle forniture di prodotti petroliferi a quest’ultima da parte di terzi; ha inoltre ricordato che l’obbligazione nascente dalla fideiussione, per sua stessa natura accessoria, mutua il proprio contenuto dall’obbligazione principale, così realizzandosi lo scopo di affiancare al debitore principale ulteriori e solidali debitori, principio quest’ultimo valido anche per l’obbligazione fideiussoria di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.la quale, per il tramite della fideiussione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] sc, trovava finalmente causa nel rapporto fondamentale garantito, vale a dire la fornitura di prodotti petroliferi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da parte di terzi; ha osservato che, pertanto , il debito del fideiussore, come quello del fideiussore del fideiussore, sarebbe sorto se e nella misura in cui fosse venutoad esistenza il debito, derivante dal rapporto principale assistito dalla garanzia personale; ha dunque evidenziato che l’atto costitutivo di ipoteca era in realtà carente quanto all ’ indivi duazione del rapporto esistente, mancando l’indicazione delle obbligazioni garantite dal fideiussore principale e dunque dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha osservato che l’atto costitutivo di ipoteca non consentiva di determinare in alcun modo l’esistenza e l’entità del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, vale a dire il credito di regresso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta coincidente con il debito fideiussorio di quest’ultimo, la cui entità sarebbe stata determinata solo da succes sivi accordi intercorrenti tra il debitore principale e i creditori (i terzi fornitori, cioè, di prodotti petroliferi), restando indefiniti, oggettivamente e soggettivamente, i futuri rapporti da cui sarebbero originatii debiti del debitore principale garantiti dalle fideiussioni, vale a dire indefinite, future e ipotetiche forniture da parte di altrettanti indefiniti fornitori; ha dunque concluso nel senso che il titolo costitutivo dell’ipoteca non soddisfaceva il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, non assicurando la sua originaria determinatezza e che il credito garantito non potevaneanche definirsi “eventuale” ma basato su un rapporto esistente, restando invece meramente futuro e dipendente da rapporti non ancora insorti per quanto probabili (poiché eventualmente iscrivibili nell’attività di impresa normalmente condotta dal PVB), dovendosi diversamente esigere che il credito trovassenel rapporto indicato nell’atto non fonte indiretta ovvero di mero collegamento –come avvenuto nel caso in esame,in relazione al rapporto di fideiussione di secondo grado – ma titolo e originale causale; ha infine evidenziato che ogni ulteriore questione rimaneva assorbita, venendo al contempo meno la possibilità di invocare per il creditore l’art. 63 l. fall. in qualità di creditore ipotecario al fine di superare l’ammissione con riserva connessa alla condizione di effettivo pagamento disposta dal g.d. 2. Il decreto, pubblicato l’ 11.1. 2017 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o di censura, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale. La società ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., hanno depositato memoria. La Procura Generale della Corte di Cassazione, nella persona del Sost. Proc. gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ante omnia, va dichiarato inammissibile l’atto di intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di terzo assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’odierno giudizio di cassazione, posto che, secondo la giurisprudenza prevalente espressa da questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2808, 2809 e 2852 cod. civ., sul rilievo della piena validità ed efficacia dell’ipoteca iscritta su beni specificatamente individuati per una somma determinata di denaro, a garanzia di un credito, futuro ed eventuale, di regresso per l’obbligazione fideiussoria, prestata a garanzia del fideiussore per le future garanzie solo causalmente individuate. 1.1 Osserva il ricorrente che la disciplina codicistica dell’ipoteca, stabilito l’effetto costitutivo dell’iscrizione, impone che essa sia iscritta su beni specificatamente indicati e che essa sia costituita per una somma determinata in denaro (art. 2809 c.c.), in ciò esprimendosi il cd. principio di specialità, che tuttavia rappresenta principio diverso da quello della necessaria inerenza dell’ipoteca ad un credito, dettato dall’art. 2808 c.c., e che ne delimita la funzione alla sola garanzia. Osserva ancora che l’ammissibilità della costituzione dell’ipoteca per crediti futuri, eventuali e condizionali è invece derivata dalla disposizione dell’art. 2852 cod. civ. che è dettata invero per stabilire che - in tali casi (anche se iscritta, cioè, per un credito futuro ed eventuale) -essa prende grado dal momento dell’iscrizione. Evidenzia ancora la società ricorrente che corretto risultava e ssere pertanto il richiamo nel decreto impugnato al principio secondo cui, per ammettersi l’ipoteca per crediti eventuali, il titolo costitutivo della garanzia deve comunque indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente, ma al contempo sarebbe stata errata la sua applicazione perché illegittimamente estesa. La tesi accolta dal Tribunale trentino – aggiunge la ricorrente – si sarebbe fondato sulla constatazione della sussistenza e della contestualità dell’obbligazione garantita (l’assunzione, cioè, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’impegno fideiussorio in favore di Confidimpresa) e neanche avrebbe posto in dubbio che l’ipoteca fossestata iscritta specificatamente a garanzia del credito (eventuale e futuro) di regresso da essa derivante né che fosse statodeterminato l’ammontare dell’impegno fideiussorio (due milioni di euro) e che l’ipoteca fossestata iscritta su beni immobili specificati per l’ammontare di tale somma. Evidenzia tuttavia la ricorrente che la decisione impugnata aveva ritene to che l’obbligazione fideiussoria per gli impegni che [OSCURATO:PERSONA] sc avrebbe assunto verso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (datrice di ipoteca per il futuro rilascio di fideiussioni a terzi) non avessein realtà il grado di determinatezza richiesto per la validità dell’ipoteca, in ragione dell’affermata indeterminatezza del rischio che il garantito avrebbe assunto, non essendo stati indicati i fornitori dei prodotti petroliferi né i contratti di fornitura verso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che [OSCURATO:PERSONA] sc avrebbe garantito. Osserva la ricorrente che tale ricostruzione della fattispecie concreta in esame operata dal Tribunale sarebbe stata, in verità , errata giuridicamente posto che, se fosse stata corretta, allora avrebbe dovuto concludersi per la nullità già dell’obbligazione fideiussoria (per indeterminatezza dell’oggetto), e ciò già prima del riconoscimento o meno dell’invocata garanzia ipotecaria, con la conclusione che avrebbe dovuto escludersi la stessa possibilità di ammettersi il credito di regresso derivante dalla predetta garanzia fideiussoria, credito invece ammesso al passivo in via chirografaria. Sostiene invece la ricorrente che, allorquando risulti determinata la classe delle future obbligazioni controgarantite nei termini riferiti dalla decisione impugnata (e cioè, la prestazione da parte del controgarantito [OSCURATO:PERSONA] sc di fideiussioni a fornitori di prodotti petroliferi all’impresa datrice di ipoteca), nessuna violazione ai principi di specialità dell’ipoteca né alcuna lesione al principio della necessaria inerenza dell’ipoteca al credito né alcuna lesione all’ordinata circolazione dei beni e alla diffusione del credito potrebbe ritenersi compiuta. La diversa interpretazione accolta nel decreto impugnato avrebbe l’effetto di ostacolare anche prassi bancarie invece diffuse, come quelle che prevedono l’iscrizione di ipoteche a garanzia di crediti cd. di firma, e dunque anche la possibilità della costituzione di garanzie per il rilascio di fideiussioni che, al momento della iscrizione dell’ipoteca, possono non essere note né con riferimento al beneficiario né alla causale (come nel caso di garanzia ipotecaria a fronte di mandato di credito ovvero a negozi assicurativi con i quali sia garantito il credito di regresso dell’assicuratore). Si evidenzia che, nell’ammettere la validità della garanzia ipotecaria a garanzia di crediti futuri, derivanti da operazioni creditizie future o dal futuro rilascio di “prestazioni di firma”, occorre che tali crediti devono derivare da negozi conseguenti ad un impegno preesistente o contestuale ma non si richiede affatto l’ulteriore requisito che in tale titolo siano soggettivamente ed oggettivamente predeterminate le operazioni future (e cioè le fideiussioni che il controgarantito [OSCURATO:PERSONA] sc avrebbe rilasciatoin favore ai fornitori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a). 1.2 Il ricorso principale è infondato. 1.2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 18325 del 27/08/2014), deveescludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti meramente futuri che non abbiano fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi. In realtà, il principio di specialità dell'ipoteca riguarda il credito garantito, ma soltanto nel senso che debba essere precisata la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e che debba essere precisato il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito(Cass. n. 18325/2014, cit. supra). La specialità soggettiva della ipoteca (così definita, onde distinguerla dalla specialità oggettiva che riguarda l'oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell'art. 2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validità del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo l'ipoteca, per sua natura, connotata dall'accessorietà (v.sempre Cass. n. 18325/2014, cit. supra; cfr. Cass. n. 23669/06). Tuttavia, la specialità dell'ipotecasi rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell'obbligazione, ed al titolo costitutivo dell'ipoteca; quest'ultimo deve contenere l'indicazione della fonte (cioè, appunto, del titolo dell'obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito (v. Cass. n. 3997/2000, cfr. altresì Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02). Orbene, ai sensi dell’art. 2852 c.c., la garanzia ipotecaria, è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (cfr. Cass. n. 2786/94, n. 17886/11; nonché Cass.n. 25412/13, in motivazione, con riguardo al contratto di mutuo fondiario seguito da atto di erogazione e quietanza). Più specificamente, vanno distinti, secondo una classificazione dottrinaria, i crediti eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto già esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca (come nel caso, frequente nella prassi bancaria, dell'apertura di credito, con concessione di ipoteca); dai crediti meramente futuri, che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è nemmeno concepibile la garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 3997/00 cit., nonché già Cass. n. 686/75). Dunque, l'art. 2852 cod. civ., ove dispone che l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali od a crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, sottintende, quale principio generale,che l'ipoteca non può essere concessa, e se concessa non è atta a conferire prelazione, con riguardo a crediti dipendenti da rapporti non ancora insorti (cfr. anche Cass. n. 17886 del 2011; v. inoltre C ass. 24 febbraio 1975 n. 686). È stato altresì afferm ato che “ la garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852 cod. civ.), non puòessere validamente concessa, in sede di apertura di credito "di firma", con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente” (così espressamente: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2786del 23/03/1994). 1.2.2 Ciò posto come premessa, rileva il Collegio come nel caso in esame l’atto costitutivo di ipoteca volontaria del 20.2.2014, intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stabiliva che l’ipoteca venisse rilasciata “a garanzia dell’eventuale esborso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtù di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di [OSCURATO:PERSONA] sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della continuità negli approvvigionamenti e dell’attività aziendale”. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] sc era a sua volta fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a garanzia del pagamento del prezzo delle forniture di prodotti petroliferi a quest’ultima trasferiti da parte di terzi. Ne consegue che l’obbligazione nascente dalla fideiussione, per sua stessa natura accessoria, mutuandoil proprio contenuto dall’obbligazione principale, realizza lo scopo di affiancare al debitore principale ulteriori e solidali debitori, determinando che analogo principio debba val ere anche per l’obbligazione fideiussoria di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, per il tramite della fideiussione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] sc, trova finalmente causa nel rapporto fondamentale garantito, vale a dire la fornitura di prodotti petroliferi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da parte di terzi. Con la conseguenza che tanto il debito del fideiussore ([OSCURATO:PERSONA] sc) , come quello del fideiussore del fideiussore([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), sorge se e nella misura in cui venga ad esistenza il debito, derivante dal rapporto principale assistito dalla garanzia personale. 1.2.3 Va tuttavia osservato che l’atto costitutivo di ipoteca in esame non fornisce altre indicazioni, oltre che quelle sopra indicate(nel paragrafo che precede), quanto al rapporto obbligatorio principale dal quale avrebbe potuto nascere il creditodi regresso oggetto di garanzia ipotecaria, essendo in verità carente il predetto atto costitutivo di ipoteca proprio dell ’ indicazione delle obbligazioni garantite dal fideiussore principale e dunque dal fideiussore di secondo gradoTRENTINO [OSCURATO:SOCIETA]. Detto altrimenti, l’atto costitutivo di ipoteca non consent e, cioè, di determinare in alcun modo l’esistenza e l’entità del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, vale a dire il credito di regresso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta coincidente con il debito fideiussorio di quest’ultimo, la cui esistenza edentità dipenderà invero da i successivi accordi intercorrenti tra il debitore principale e i creditori (i terzi fornitori, cioè, di prodotti petroliferi), restando indefiniti,così, oggettivamente e soggettivamente, i futuri rapporti da cui sarebbero origin ati i debiti del debitore principale garantiti dalle fideiussionie dunque anche i crediti di regresso dei fideiussori. Ne consegue che –come correttamente rilevato anche dal Tribunale trentino – il credito garantito non può certo definirsi “eventuale” e ba sato su un rapporto esistente, nell’accezione sopra ricordata dalla giurisprudenza di questa Corte, dovendolo invece ritenere come “ meramente futuro ” e dipendente da rapporti non ancora insorti, iscrivendosi gli stessinell’attività di impresa normalmente condotta dal PVBe dai successivi rapporti di fornitura del debitore principale nei confronti di soggetti terzi neanche individuati né individuabili. Ciò che risulta necessario per la corretta costituzione dell’iscrizione ipotecaria è che il credito trovi,nel rapporto indicato nell’atto costitutivo, non già fonte indiretta ovvero di mero collegamento (proprio come avvenuto, invece, nel caso in esame in relazione al rapporto di fideiussione di secondo grado),ma titolo e originale causale.Occorre, cioè, che il creditore di regresso - per poter beneficiare della garanzia ipotecaria costituita in relazione al rapporto fideiussorio- possa vantare i l suo diritt o creditorio come avente la sua fonte nell’atto di fideiussione, di modo che possa ritenersi che si tratti di crediti "dipendenti" dalpredetto atto. 1.2.4 Nelcaso di specie tale rapporto di “dipendenza” diretta manca del tutto posto che, pur essendo indicato nell’atto di costituzione dell’ipoteca il rapporto giuridico in relazione al quale si intende costituire la garanzia reale a protezione del diritto di credito di regressodel fideiussore –e cioè, “a garanzia dell’eventuale esborso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtù di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di [OSCURATO:PERSONA] sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della continuità negli approvvigionamenti e dell’attività aziendale” -, i rapporti negoziali, la cui esecuzione avrebbe dovuto generare i crediti coperti dalla garanzia personale e dunque protetti anche dalla garanzia reale immobiliare sopra descritta in favore del credito di regresso del fideiussore, devono ritenersi ancora non sorti e comunque non determinabili, quanto alla loro dimensione oggettiva e soggettiva, al momento della costituzione dell’ipoteca. Ne consegue che viene meno il requisito stabilito dall’art. 2852 cod. civ., per come regolato dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata in premessa, requisito secondo il quale la garanzia ipotecaria è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti. Va dunque confermata la decisione impugnata, per essersi la stessa conformata ai principi dettati da questa Corte di legittimità, e rigettato pertanto il ricorso principale. 2. Merita invece accoglimento il ricorso incidentale presentato dal Fallimento. 2.1 Si duole la curatela fallimentare della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014 con relativa tabella allegata. Evidenzia il fallimento che la liquidazione delle spese legali operata nel decreto impugnata si era limitato a prevedere la somma di euro 1.700, oltre il 15% per rimborso forfettario, senza alcuna giustificazione rispetto alle somme invece liquidabili, secondo il valore della controversia, sulla base delle tariffe professionali approvate con il predetto d.m., applicabile ratione tamporis. Si evidenzia, in primo luogo, che la liquidazione effettuata dal Tribunale di Trento non avrebbe indicato in alcun modo le singole fasi del giudizio cui sarebbero riferibili i compensi liquidabili e non sarebbe comunque corrispondente ai valori indicatinelle tabelle allegate al predetto d.m., tenuto conto del valore della presente controversia determinato secondo l’art. 5 del d.m. n. 55/2014 in euro 2.000.000. 2.2 Il motivo –come sopra accennato – è fondato posto che sia che si voglia farriferimento alvalore della causa dichiarato dal ricorrente (euro 2.000.000) sia che si voglia far riferimento, come risulta più corretto, al cd. valore indeterminato alto, secondo il disposto dell’art. 5, 6 comma, d.m. sopra richiamato (venendo qui in questione in realtà il solo profilo del riconoscimento della richiesta prelazioneimmobiliare, essendo il credito già stato ammesso in via chirografaria), la determinazione della somma di euro 1.700 per la liquidazione del compenso al difensore risulta di gran lunga inferiore ai compensi liquidabili per ognuna delle tre fasi del giudizio (studio; introduzione; decisione). Occorre infatti ribadire il principio secondo cui non è legittima una liquidazione delle spese giudiziali al di sotto dei minimi di legge (Cass. 21487/2018; Cass.1018/2018). Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato limitat
Sentenza Cassazione n. 19977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris