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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 aprile 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata rapina, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia immune da vizi logici di ragionamento, avendo il secondo giudice evidenziato a pagina 2 la non minima gravità della condotta (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); considerato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, poiché le "modalità dimostrano la lieve entità del fatto", risulta del tutto generica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 aprile 2022, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata rapina, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia immune da vizi logici di ragionamento, avendo il secondo giudice evidenziato a pagina 2 la non minima gravità della condotta (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); considerato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, poiché le "modalità dimostrano la lieve entità del fatto", risulta del tutto generica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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