CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 27636/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digit ale ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Roma, numero 1680 - 2024; depositata il 7.5.2024; Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, numero 1680 - 2024; depositata il 7.5.2024; -2023 Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e comunicazione della stessa alla controparte; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14.10.202