CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 40264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteksep~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procedimento a trattazione scritta. udito il difensore e Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento sen; a rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024 del Tril)unale di Parma, che ha parzialmente accolto il riesame ex art. 324 cod. proc penj avverso il decreto del 13 dicembre 2023, con il quale il pubblico ministerD aveva convalidato il sequestro probatorio di due armi eseguito dalla polizia giuliziaria il 12 dicembre 2023 presso il suo domicilio in Sorbolo, in ordine al reato ci omessa custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale, pur ritenendo di accogliere il gravame, ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 6 legge 2:l maggio 1975, n. 152, le due armi dovevano rimanere sequestrate. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione de la legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte, preso atto che la ricorrente, con comunicazione depcsitata in cancelleria, ha rinunciato al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 589 proc. pen. perché le armi le erano state restituite, deve dichiarare inannm ssibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse. In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente — come ne caso in esame — rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse c erivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non con 'porta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unE somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir nen° del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (51, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes:ie. C