CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 1978
Cassazione n. 30772/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'AMICO Claudia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14/12/1978 avverso la sentenza emessa in data 21/11/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21/11/2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non punibile D'AMICO Claudia, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato a lei ascritto di cui all'art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81 del 2008. 2. L'appello proposto nell'interesse della D'AMICO è stato qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Messina, e trasmesso a questa Suprema Corte con nota del 05/03/2025. Con un unico motivo, la difesa lamenta la mancata assoluzione della D'AMICO per insussistenza del fatto, non avendo il Tribunale chiarito le ragioni della ritenuta superfluità delle risultanze acquisite diverse dalla deposizione dell'ispettrice della ASL, e non essendo state chiarite le irregolarità del ponteggio al quale si riferiva la violazione contestata. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, essendo chiaramente emersa, dall'istruttoria espletata, l'omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale da parte dell'imputata committente, ed essendo tale elemento rimasto senza contestazione alcuna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta invero evidente, in primo luogo, che le censure difensive si risolvono in censure del merito della valutazione compiutamente espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria (pur ricondotta nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen.), e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite che, in questa sede, è evidentemente precluso. In secondo luogo, la difesa evita di prospettare, con la indispensabile specificità, quale siano le lacune rilevabili nella sentenza impugnata in conseguenza della mancata valorizzazione degli altri testi escussi. In realtà, la genericità della doglianza ben si comprende qualora si ponga mente al fatto che, secondo la difesa, la D'AMICO sarebbe stata ritenuta responsabile perché il ponteggio realizzato nell'ambito dei lavori da lei commissionati non sarebbe stato realizzato "nel rispetto delle norme di riferimento". È invece pacifico che alla D'AMICO era stata contestata la ben diversa accusa di non aver adeguatamente verificato, in qualità di committente, la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale della ditta impegnata nei lavori commissionati dalla stessa ricorrente. Accusa originata dagli esiti del sopralluogo presso il cantiere sito nell'abitazione della D'AMICO, essendo stato accertato il rinvenimento di due operai, uno dei quali si era definito "ditta", in assenza peraltro di tutta la necessaria documentazione di supporto (iscrizione alla Camera di commercio, ecc.: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Altrettanto incontroverso è il fatto che le iniziative subito dopo assunte dalla D'AMICO hanno indotto il Tribunale, in una valutazione complessiva dell'episodio, a ritenere la vicenda inquadrabile nella particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In definitiva, i rilievi difensivi volti a sostenere un difetto motivazionale circa la irregolarità del ponteggio rinvenuto dagli operanti appaiono distonici rispetto all'effettivo addebito mosso alla D'AMICO ai sensi dell'art. 90, comma 9, letti a), d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, "verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare". Addebito che è rimasto, come sottolineato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, del tutto privo di confutazione. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della .ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa 'delle Ammende. Così deciso il 27 giu