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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15819/2026

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RCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Gia4liarco Leonzio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso ( primo motivo) non dedotti con l'appello e comunque prospettati in termini di evidente genericità ( non si precisa in che termini l'erronea indicazione dell'aggravante ivi indicata nel capo di imputazione abbia inciso sul trattamento sanzionatorio irrogato) e per altro verso (i restanti cinque motivi) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a travisamenti su aspetti dirimenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla sussistenza dei tratti costitutivi dei reati in contestazione (la resistenza e le lesioni imputate al ricorrente), alla insussistenza degli estremi legittimanti, anche solo in via putativa, l'applicabilità dell'art. 393 bis cp, oltre che in relazione all'aggravante di cui al 61 n. 2 riferita alle lesioni, alla ritenuta impossibilità ex art. 69 comma 4 di ritenere prevalenti le generiche sulla recidiva ( considerata anche la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale paventati dalla difesa: si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Rv. 286747) e , infine, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Gia4liarco Leonzio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso ( primo motivo) non dedotti con l'appello e comunque prospettati in termini di evidente genericità ( non si precisa in che termini l'erronea indicazione dell'aggravante ivi indicata nel capo di imputazione abbia inciso sul trattamento sanzionatorio irrogato) e per altro verso (i restanti cinque motivi) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a travisamenti su aspetti dirimenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla sussistenza dei tratti costitutivi dei reati in contestazione (la resistenza e le lesioni imputate al ricorrente), alla insussistenza degli estremi legittimanti, anche solo in via putativa, l'applicabilità dell'art. 393 bis cp, oltre che in relazione all'aggravante di cui al 61 n. 2 riferita alle lesioni, alla ritenuta impossibilità ex art. 69 comma 4 di ritenere prevalenti le generiche sulla recidiva ( considerata anche la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale paventati dalla difesa: si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Rv. 286747) e , infine, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M
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