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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2021

Cassazione n. 18442/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] SILVA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti con unico atto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata in data 2 marzo 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa il 26 febbraio 2021, depositata in data 11 marzo 2021, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, riducendo ad anni tre la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.

Per il resto la Corte bolognese ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accertato la responsabilità penale in concorso di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice unica della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cesena, e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto.

I due attuali ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta semplice, come previsto dagli artt.217, comma 1, n. 4, 219 e 224 legge fall., per avere aggravato il dissesto della predetta società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento: ciò benché lo stato di insolvenza in cui versava la società fallita fosse loro noto dall'agosto 2011, quando la società non era riuscita ad onorare i propri debiti verso i fornitori e verso le banche, insolvenza divenuta poi palese alla fine dell'anno 2011, quando di fatto cessava l'operatività della società fallita (capo a); del delitto di bancarotta documentale semplice, nel quale veniva riqualificata la condotta del capo b) della imputazione, in origine di bancarotta documentale fraudolenta, in quanto i ricorrenti non aggiornavano i registri obbligatori e la documentazione contabile: in particolare la contabilità veniva tenuta in maniera incompleta ed aggiornata solo parzialmente, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione esatta degli affari della fallita; infine, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1 e 219, in relazione all'art. 223 legge fall. (capo c), perché allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distraevano nell'anno 2013 dal conto corrente 4944, acceso presso la filiale n. 74 Sant'Anna della Cassa di Risparmio di Cesena, la somma di euro 86.930,00, destinandola ad uso privato dell'amministratore o ad esso riconducibile.

Il tutto veniva contestato in Cesena, il 6 ottobre 2014, data della sentenza di fallimento.

Il Tribunale riconosceva con la responsabilità penale anche le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla contestata aggravante della cd. continuazione fallimentare dell'art. 219 legge fall.

2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.

Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per illogicità della motivazione e travisamento della prova, in relazione alla sussistenza dei reati fallimentari contestati.

3.1. In particolare i ricorrenti, quanto alla bancarotta semplice per aggravio del dissesto, censurano la sentenza impugnata perché avrebbe confermato l'affidamento nelle dichiarazioni del curatore fallimentare e nella relazione depositata dallo stesso ai sensi dell'art. 33 legge fall., in forza del quale la Corte territoriale affermava che lo stato di squilibrio patrimoniale avesse avuto inizio nel 2009, allorquando gli amministratori continuavano a fornire un quadro lusinghiero dell'attività aziendale, anche con la manipolazione dei bilanci, ciò pur quando nel 2011 la società era divenuta irreversibilmente insolvibile.

3.2. La censura alla valorizzazione del 'parere', così definito dai ricorrenti, del curatore si fonda sulla tesi che nessun aggravamento della situazione aziendale avvenne dal 2011 al 2014; che il fallimento ebbe a intervenire solo su istanza di alcuni gruppi bancari, mentre nessun ulteriore debito era stato azionato da parte di creditori diversi, dipendenti o fornitori; che il passivo fallimentare era costituito per parte rilevantissima dai crediti tributari vantati da Agenzia delle Entrate.

A fronte di tali emergenze, i ricorrenti denunciano l'incongruenza della motivazione, quanto alla condotta omissiva degli imputati, avendo avuto l'amministratore una condotta diligente, tanto da soddisfare i crediti dei dipendenti e dei fornitori; in ordine alla colpa grave degli amministratori motivata dalla Corte per « avere atteso un miglioramento del fatturato e una progressiva riduzione delle perdite», in quanto l'addebito della condotta di bancarotta da aggravamento del dissesto è stata ritenuta senza che sia stata offerta la prova che il dissesto da aggravare fosse già in atto.

3.3. Quanto alla bancarotta semplice documentale, contestata al capo b), i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la stessa sarebbe comprovata solo per omessa e irregolare tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili e del libro dei verbali delle assemblee, per quanto riferito dal curatore (viene riportato uno stralcio della dichiarazione nel ricorso), che non sono però scritture contabili prescritte dalla legge.

3.4. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al capo c), i ricorrenti censurano la sentenza della Corte felsinea che ha ritenuto irregolari e non giustificati i modici prelievi effettuati per ragioni di famiglia o per l'interesse sociale nel corso degli anni, e non ha considerato come Savaclori avesse avuto un tenore di vita non ingiustificatamente elevato.

3.5. Ulteriori censure vengono rivolte alla sentenza impugnata in ordine alla illogicità della motivazione e al travisamento delle dichiarazioni della testimone Ruscelli, le cui dichiarazioni sarebbero state mal interpretate dalla Corte quanto al ruolo di amministratore di fatto di Arumahandi, indicato come responsabile del settore commerciale dell'azienda, come colui che forte di una esperienza decennale curava i rapporti con clienti e fornitori, dato emerso anche nella dichiarazione di altro testimone in altro procedimento, mentre [OSCURATO:PERSONA] era unica responsabile del ruolo gestionale, decisionale, bancario, oltre che dei rapporti con il personale.

Difetterebbero per Arumahandi le attribuzioni di funzioni proprie dell'amministratore di diritto, come anche l'autonomia decisionale, in sostanza il ruolo di dominus della società.

4. Con il secondo e terzo motivo si formulano censure per violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante della tenuità speciale del danno ai sensi dell'art. 219 legge fall.

4.1. Quanto al primo profilo di censura, i ricorrenti ritenciono non motivato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e non valutata l'incensuratezza, oltre che l'assoluzione intervenuta per i ricorrenti in ordine alle violazioni tributarie da parte del Tribunale di Forlì in altro procedimento.

4.2. In ordine al secondo profilo di censura, illogica è ritenuta la motivazione del diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, perché la Corte non ha tenuto in conto che il danno prodotto al ceto creditorio dalle condotte dei ricorrenti sarebbe limitato, consistente nel debito tributario in ordine al quale la curatela avrebbe prestato acquiescenza in sede di relativo contenzioso.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto si verte in tema di cd. doppia conforme, senza che gli argomenti di censura siano in grado di scardinare la motivazione esaustiva, coerente e immune da vizi logici resa dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.

2.1. Invero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento.

In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu ()culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto„ dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074).

Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1„ lett. e), cod. proc. pen. intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormantabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.

Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.

In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.

Pertanto, la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

2.2. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove.

Il che consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte — su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 — a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096).

2.3. A fronte di una doppia conformità il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Infatti, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non 'esaminati dal primo giudice (Sez. 4 n. 19710 del 3 febbraio 2009, p.c. in proc.

Buraschi, rv 243636).

Inoltre, il nuovo testo della citata lett, e) dell'art. 606 impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che ratto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame".

Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione.

Infine, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023).

3. Tanto premesso in ordine ai criteri di valutazione dei ricorsi, quanto al primo motivo la sentenza impugnata è congrua e ineccepibile in ordine ai punti oggetto di censura.

A ben vedere il ricorso replica, per esplicita ammissione, i punti delle censure già formulate in appello, alle quali la Corte territoriale offre una risposta puntuale e esaustiva, per altro richiamando per relationem la sentenza di primo grado.

3.1. La Corte territoriale in ordine al delitto di bancarotta semplice indicato al capo a) (motivi ai punti

3.1. e 3.2 del "ritenuto in fatto") ha confermato la sentenza impugnata ritenendo provato — grazie alle emergenze testimoniali e documentali, quali le dichiarazioni del curatore e la relazione ex art. 33 L.F. specificamente citate, oltre che globalmente valutate — che la situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo era già in atto nel 2009, che nel 2010 vi era un debito di 16 milioni di euro dei quali 15 milioni di natura tributaria e il residuo verso istituti di credito, che nel 2011 il fatturato è divenuto inesistente.

Cosicché l'omessa richiesta di dichiarazione di fallimento ebbe a determinare nei tre anni successivi l'aggravio del dissesto, anche per il maturare degli interessi su tale ingente debito sociale.

La Corte ha anche richiamato come i bilanci della società fino al fallimento rappresentavano una situazione di solvibilità della società, a riprova anche della prova dell'elemento soggettivo.

Nessun elemento di novità o censura mirata rispetto a quelle già espresse adducono i ricorsi in esame, che pertanto la Corte di appello congruamente ha valutato, in modo globale, non essendo emerso che la società comunque avesse una attività in corso produttiva di reddito, che potesse escludere l'aggravamento del dissesto.

3.2. Per altro la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto da applicarsi nel caso in esame.

Va evidenziato come l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. debba consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive.

Nel caso in esame accanto all'aumento delle poste passive per incremento degli interessi, nessun elemento di segno positivo consente di ritenere limitato o escluso l'aggravamento del dissesto, che correttamente e logicamente la Corte territoriale ha ritenuto in sé comprovato, dalla dimensione del dissesto al 2010, dall'assenza di fatturato dal 2011, in presenza di bilanci non fedeli, oltre che per il mancato rispetto del piano di rientro con [OSCURATO:PERSONA] mai adempiuto, che per altro comprovava, quanto all'elemento soggettivo, la piena consapevolezza dello stato di dissesto (sul punto della globalità della valutazione, si veda Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 - 01).

3.3. Anche le censure inerenti la valutazione delle dichiarazioni del curatore, escusso come testimone, sono inammissibili, in ossequio ai criteri generali su indicati.

Per un verso perché difettano di autosufficienza, in quanto non vengono riprodotte o indicate le dichiarazioni che renderebbero le affermazioni del curatore un 'parere', come tale probatoriamente non significativo.

Per altro verso non evidenziano in modo specifico quale sia l'errore valutativo nel quale sia incorsa la sentenza impugnata, che invece rende conto più volte delle dichiarazioni del curatore e delle risultanze della relazione ex art. 33 legge fall., valutandone il contenuto.

Né l'argomento che l'amministratore sia stato diligente con il personale dipendente e con i fornitori è in grado di disarticolare il ragionamento logico probatorio della Corte territoriale, che ha dato conto delle ragioni per cui il dissesto esisteva e l'omissione dei ricorrenti lo aggravò.

3.4. In ordine al motivo, indicato al punto

3.3. del "ritenuto in fatto", relativo alla bancarotta documentale semplice, lo stesso è inammissibile, anche in questo caso, per difetto di autosufficienza, in quanto viene riportato solo un breve stralcio della dichiarazione resa nel corso del dibattimento dal curatore, oltre che perché manifestamente infondato in quanto del tutto inidoneo a disarticolare le valutazioni della sentenza impugnata.

La Corte ha chiarito come il libro degli inventari fosse stato tenuto in modo completo solo fino al 2009, quindi irregolarmente dal 2010 in avanti, con il che ha correttamente motivato e ritenuto integrata la bancarotta documentale semplice, poiché il libro inventari è obbligatoriamente da tenersi ai sensi dell'art. 2214 cod. civ.

Per altro, come ha osservato correttamente la Corte, in tema di bancarotta semplice documentale è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che non è necessario per perfezionare la fattispecie ora in esame, bensì costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774).

La Corte di appello afferma un principio in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, in più decisioni conformi, ha ribadito come il reato di bancarotta semplice documentale, punendo il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili, rappresenti un reato di pericolo presunto, fattispecie posta dal legislatore con la finalità di evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, perseguendo la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.

La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale — il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.— integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

L'obbligo di tenere le scritture contabili permane per tutta la formale esistenza della impresa, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Rv. 215985).

Per altro la Corte felsinea, pur in assenza dell'appello del Pubblico ministero, rileva come comunque la ricostruzione del patrimonio fosse avvenuta da parte del curatore con difficoltà, a riprova della configurabilità anche dell'evento proprio della bancarotta fraudolenta oltre che con intenzionalità, il che integra certamente l'elemento psicologico richiesto dal delitto di bancarotta documentale semplice.

3.5. Quanto all'ulteriore motivo — punto

3.4. relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione va rilevato che si tratta di censura meramente reiterativa di quella proposta in appello.

La Corte territoriale argomenta con piena logicità che non è contestato che i prelievi furono effettuati, mentre alcuna prova è stata fornita dagli attuali ricorrenti — né risulta contabilizzata la destinazione di parte dei prelievi degli 86.000,00 euro — quanto all'adempimento di obbligazioni societarie; mentre comunque la parte residua dei prelievi sarebbe stata destinata a chiudere la posizione debitoria della Savadori, presso congiunti destinati al pagamento di debiti societari ovvero per la primaria sussistenza della famiglia.

La Corte rileva come tali ultime causali, indicate dagli stessi ricorrenti, costituiscano prova della distrazione in favore della Savadori e anche del coniuge Arumahandi.

Il motivo di ricorso fa riferimento, a fronte di tale motivazione, alla circostanza che la Corte d'appello non abbia valorizzato la destinazione del denaro prelevato.

Ma sul punto i ricorrenti, pur prospettando un travisamento della prova, non indicano da quali altri atti del processo - art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - possa evincersi la prova della destinazione del denaro, di talché il motivo difetta palesemente di autosufficienza; e d'altro canto il motivo è anche inammissibile in quanto, quand'anche fosse fondata la prima parte della censura, non sarebbe comunque in grado di disarticolare complessivamente il ragionamento probatorio, sia perché per una parte dei prelievi la destinazione non è stata neanche prospettata, sia anche perché per altra parte la destinazione non ha una finalità sociale.

3.6. Quanto al motivo afferente alla qualità di amministratore di fatto di Arumahandi (punto 3.5.), il travisamento riguarderebbe la dichiarazione della teste Ruscelli e di altro testimone appartenente alla polizia giudiziaria, in altro procedimento penale.

Va da subito evidenziato come il vizio del ricorso per deficit di autosufficienza, come già valutato nel paragrafo che precede, si ripete: non viene indicato alcun verbale, né trascritta la deposizione della Ruscelli, né allegato il verbale del testimone nell'altro processo.

Basti qui richiamare come in tema di ricorso per cassazione trovi applicazione il predetto principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, (da ultimo, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep., Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 -01).

3.7. D'altro canto, la necessità di una indicazione completa degli atti richiamati per comprovare il travisamento ha la sua giustific:azione oltre che nel dettato normativo - art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - che richiede l'indicazione specifica degli altri atti del processo, diversi dal provvedimento impugnato, in una ratio ben chiara: solo l'interezza dell'atto istruttorio consente la valutazione del travisamento dedotto.

3.8. Nel caso in esame la Corte di appello motiva in modo dettagliato e logico in merito alle emergenze attributive ad Arumahandi del ruolo di amministratore di fatto, non solo richiamando le espressioni della già dipendente Ruscelli, ma anche con ulteriori dichiarazioni della medesima, che riferiva come [OSCURATO:PERSONA] chiedesse a mezzo skype al coniuge Arumahandi le direttive del caso per la gestione della società.

Questa seconda parte della dichiarazione non viene allegata né richiamata nel ricorso, il che spiega la necessità di una indicazione globale dell'atto che si prospetta travisato e che invece non può essere proposto in modo frammentato, come accade, ma va valutato nella sua interezza.

Né il ricorso affronta quanto riportato nella sentenza impugnata quanto al teste [OSCURATO:PERSONA], che definisce il ricorrente un factotum, né la circostanza che un istituto di credito della società inviasse la documentazione afferente il conto corrente proprio all'Arumahandi, che nessun ruolo formale rivestiva, e neppure la circostanza riferita dal curatore che alcuni beni mobili aziendali erano stati trasferiti presso terzi in [OSCURATO:PERSONA], paese di origine dell'Arurrahandi, indicato dal coniuge Savadori come reale gestore dell'operazione di cessione.

Pertanto, a fronte di una compiuta, logica e complessiva motivazione nella sentenza impugnata, che tiene in conto di una pluralità di elementi sintomatici di significativo rilievo, il ricorso risulta oltremodo generico limitandosi a censurarne solo pochi e per altro prospettandoli parzialmente.

3.9. Inoltre, il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157), laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

3.10. La sentenza impugnata è, per altro, coerente con il consolidato orientamento espresso da questa Corte, che, nel definire la nozione di amministratore di fatto, ha più volte chiarito come in proposito occorra aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti — quelli certamente mantenuti dal Arumahandi - ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 -dep. 22/02/2017- Rv. 269101; Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 -dep. 22/08/2013- Rv. 256534).

Di tali elementi sintomatici, su richiamati, la Corte di appello ha dato conto in modo ineccepibile e completo, con motivazione non disarticolabile con le argomentazioni dei ricorrenti in tema di travisamento della prova e illogicità.

4. Quanto alle censure per violazione di legge e vizio di motivazione indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 del 'Ritenuto in fatto', relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno, ai sensi dell'art.219, comma 3, legge fall. e alla critica del giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell'art. 219, comma 2, n. 1), la sentenza impugnata ha fatto buon governo e logica applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità, con corretta applicazione della legge penale.

4.1. Quanto alla prima censura, in tema di bancarotta fraudolenta la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01); quanto alla bancarotta semplice documentale, il danno di speciale tenuità è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare; detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098 - 01; Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01).

4.2. Logica e completa è la motivazione che ha escluso che la distrazione di quasi 87.000,00 euro possa integrare un danno di speciale tenuità, che va commisurato al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed in modo del tutto indipendente dalla relazione con l'importo globale del passivo, a differenza di quanto si sostiene nei ricorsi, che pertanto sono manifestamente infondati (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658; Sez. 5 , n. 19981 del 01/04/2019, Rancati, Rv. 277243 Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822). 4.3 Quanto alla censura relativa all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, va richiamato il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, come nel caso in esame, oltre che —osserva la Corte di appello — per il difetto di qualsivoglia concreta resipiscenza, oltre che per le modalità dell'azione delittuosa, la gravità del danno cagionato, l'intensità del dolo (cfr. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874).

A fronte di tale completa motivazione a conferma del giudizio di equivalenza la censura non 'attacca' alcuno di tali argomenti, cosicché il motivo è anche, quanto a questo profilo, inammissibile perché aspecifico, ossia generico e indeterminato, riproponendo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] SILVA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti con unico atto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata in data 2 marzo 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa il 26 febbraio 2021, depositata in data 11 marzo 2021, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, riducendo ad anni tre la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. Per il resto la Corte bolognese ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accertato la responsabilità penale in concorso di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice unica della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cesena, e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto. I due attuali ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta semplice, come previsto dagli artt.217, comma 1, n. 4, 219 e 224 legge fall., per avere aggravato il dissesto della predetta società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento: ciò benché lo stato di insolvenza in cui versava la società fallita fosse loro noto dall'agosto 2011, quando la società non era riuscita ad onorare i propri debiti verso i fornitori e verso le banche, insolvenza divenuta poi palese alla fine dell'anno 2011, quando di fatto cessava l'operatività della società fallita (capo a); del delitto di bancarotta documentale semplice, nel quale veniva riqualificata la condotta del capo b) della imputazione, in origine di bancarotta documentale fraudolenta, in quanto i ricorrenti non aggiornavano i registri obbligatori e la documentazione contabile: in particolare la contabilità veniva tenuta in maniera incompleta ed aggiornata solo parzialmente, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione esatta degli affari della fallita; infine, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1 e 219, in relazione all'art. 223 legge fall. (capo c), perché allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distraevano nell'anno 2013 dal conto corrente 4944, acceso presso la filiale n. 74 Sant'Anna della Cassa di Risparmio di Cesena, la somma di euro 86.930,00, destinandola ad uso privato dell'amministratore o ad esso riconducibile. Il tutto veniva contestato in Cesena, il 6 ottobre 2014, data della sentenza di fallimento. Il Tribunale riconosceva con la responsabilità penale anche le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla contestata aggravante della cd. continuazione fallimentare dell'art. 219 legge fall. 2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per illogicità della motivazione e travisamento della prova, in relazione alla sussistenza dei reati fallimentari contestati. 3.1. In particolare i ricorrenti, quanto alla bancarotta semplice per aggravio del dissesto, censurano la sentenza impugnata perché avrebbe confermato l'affidamento nelle dichiarazioni del curatore fallimentare e nella relazione depositata dallo stesso ai sensi dell'art. 33 legge fall., in forza del quale la Corte territoriale affermava che lo stato di squilibrio patrimoniale avesse avuto inizio nel 2009, allorquando gli amministratori continuavano a fornire un quadro lusinghiero dell'attività aziendale, anche con la manipolazione dei bilanci, ciò pur quando nel 2011 la società era divenuta irreversibilmente insolvibile. 3.2. La censura alla valorizzazione del 'parere', così definito dai ricorrenti, del curatore si fonda sulla tesi che nessun aggravamento della situazione aziendale avvenne dal 2011 al 2014; che il fallimento ebbe a intervenire solo su istanza di alcuni gruppi bancari, mentre nessun ulteriore debito era stato azionato da parte di creditori diversi, dipendenti o fornitori; che il passivo fallimentare era costituito per parte rilevantissima dai crediti tributari vantati da Agenzia delle Entrate. A fronte di tali emergenze, i ricorrenti denunciano l'incongruenza della motivazione, quanto alla condotta omissiva degli imputati, avendo avuto l'amministratore una condotta diligente, tanto da soddisfare i crediti dei dipendenti e dei fornitori; in ordine alla colpa grave degli amministratori motivata dalla Corte per « avere atteso un miglioramento del fatturato e una progressiva riduzione delle perdite», in quanto l'addebito della condotta di bancarotta da aggravamento del dissesto è stata ritenuta senza che sia stata offerta la prova che il dissesto da aggravare fosse già in atto. 3.3. Quanto alla bancarotta semplice documentale, contestata al capo b), i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la stessa sarebbe comprovata solo per omessa e irregolare tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili e del libro dei verbali delle assemblee, per quanto riferito dal curatore (viene riportato uno stralcio della dichiarazione nel ricorso), che non sono però scritture contabili prescritte dalla legge. 3.4. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al capo c), i ricorrenti censurano la sentenza della Corte felsinea che ha ritenuto irregolari e non giustificati i modici prelievi effettuati per ragioni di famiglia o per l'interesse sociale nel corso degli anni, e non ha considerato come Savaclori avesse avuto un tenore di vita non ingiustificatamente elevato. 3.5. Ulteriori censure vengono rivolte alla sentenza impugnata in ordine alla illogicità della motivazione e al travisamento delle dichiarazioni della testimone Ruscelli, le cui dichiarazioni sarebbero state mal interpretate dalla Corte quanto al ruolo di amministratore di fatto di Arumahandi, indicato come responsabile del settore commerciale dell'azienda, come colui che forte di una esperienza decennale curava i rapporti con clienti e fornitori, dato emerso anche nella dichiarazione di altro testimone in altro procedimento, mentre [OSCURATO:PERSONA] era unica responsabile del ruolo gestionale, decisionale, bancario, oltre che dei rapporti con il personale. Difetterebbero per Arumahandi le attribuzioni di funzioni proprie dell'amministratore di diritto, come anche l'autonomia decisionale, in sostanza il ruolo di dominus della società. 4. Con il secondo e terzo motivo si formulano censure per violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante della tenuità speciale del danno ai sensi dell'art. 219 legge fall. 4.1. Quanto al primo profilo di censura, i ricorrenti ritenciono non motivato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e non valutata l'incensuratezza, oltre che l'assoluzione intervenuta per i ricorrenti in ordine alle violazioni tributarie da parte del Tribunale di Forlì in altro procedimento. 4.2. In ordine al secondo profilo di censura, illogica è ritenuta la motivazione del diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, perché la Corte non ha tenuto in conto che il danno prodotto al ceto creditorio dalle condotte dei ricorrenti sarebbe limitato, consistente nel debito tributario in ordine al quale la curatela avrebbe prestato acquiescenza in sede di relativo contenzioso. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto si verte in tema di cd. doppia conforme, senza che gli argomenti di censura siano in grado di scardinare la motivazione esaustiva, coerente e immune da vizi logici resa dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito. 2.1. Invero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento. In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu ()culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto„ dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1„ lett. e), cod. proc. pen. intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormantabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto, la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. 2.2. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Il che consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte — su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 — a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). 2.3. A fronte di una doppia conformità il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Infatti, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non 'esaminati dal primo giudice (Sez. 4 n. 19710 del 3 febbraio 2009, p.c. in proc. Buraschi, rv 243636). Inoltre, il nuovo testo della citata lett, e) dell'art. 606 impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che ratto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame". Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Infine, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023). 3. Tanto premesso in ordine ai criteri di valutazione dei ricorsi, quanto al primo motivo la sentenza impugnata è congrua e ineccepibile in ordine ai punti oggetto di censura. A ben vedere il ricorso replica, per esplicita ammissione, i punti delle censure già formulate in appello, alle quali la Corte territoriale offre una risposta puntuale e esaustiva, per altro richiamando per relationem la sentenza di primo grado. 3.1. La Corte territoriale in ordine al delitto di bancarotta semplice indicato al capo a) (motivi ai punti 3.1. e 3.2 del "ritenuto in fatto") ha confermato la sentenza impugnata ritenendo provato — grazie alle emergenze testimoniali e documentali, quali le dichiarazioni del curatore e la relazione ex art. 33 L.F. specificamente citate, oltre che globalmente valutate — che la situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo era già in atto nel 2009, che nel 2010 vi era un debito di 16 milioni di euro dei quali 15 milioni di natura tributaria e il residuo verso istituti di credito, che nel 2011 il fatturato è divenuto inesistente. Cosicché l'omessa richiesta di dichiarazione di fallimento ebbe a determinare nei tre anni successivi l'aggravio del dissesto, anche per il maturare degli interessi su tale ingente debito sociale. La Corte ha anche richiamato come i bilanci della società fino al fallimento rappresentavano una situazione di solvibilità della società, a riprova anche della prova dell'elemento soggettivo. Nessun elemento di novità o censura mirata rispetto a quelle già espresse adducono i ricorsi in esame, che pertanto la Corte di appello congruamente ha valutato, in modo globale, non essendo emerso che la società comunque avesse una attività in corso produttiva di reddito, che potesse escludere l'aggravamento del dissesto. 3.2. Per altro la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto da applicarsi nel caso in esame. Va evidenziato come l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. debba consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive. Nel caso in esame accanto all'aumento delle poste passive per incremento degli interessi, nessun elemento di segno positivo consente di ritenere limitato o escluso l'aggravamento del dissesto, che correttamente e logicamente la Corte territoriale ha ritenuto in sé comprovato, dalla dimensione del dissesto al 2010, dall'assenza di fatturato dal 2011, in presenza di bilanci non fedeli, oltre che per il mancato rispetto del piano di rientro con [OSCURATO:PERSONA] mai adempiuto, che per altro comprovava, quanto all'elemento soggettivo, la piena consapevolezza dello stato di dissesto (sul punto della globalità della valutazione, si veda Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 - 01). 3.3. Anche le censure inerenti la valutazione delle dichiarazioni del curatore, escusso come testimone, sono inammissibili, in ossequio ai criteri generali su indicati. Per un verso perché difettano di autosufficienza, in quanto non vengono riprodotte o indicate le dichiarazioni che renderebbero le affermazioni del curatore un 'parere', come tale probatoriamente non significativo. Per altro verso non evidenziano in modo specifico quale sia l'errore valutativo nel quale sia incorsa la sentenza impugnata, che invece rende conto più volte delle dichiarazioni del curatore e delle risultanze della relazione ex art. 33 legge fall., valutandone il contenuto. Né l'argomento che l'amministratore sia stato diligente con il personale dipendente e con i fornitori è in grado di disarticolare il ragionamento logico probatorio della Corte territoriale, che ha dato conto delle ragioni per cui il dissesto esisteva e l'omissione dei ricorrenti lo aggravò. 3.4. In ordine al motivo, indicato al punto 3.3. del "ritenuto in fatto", relativo alla bancarotta documentale semplice, lo stesso è inammissibile, anche in questo caso, per difetto di autosufficienza, in quanto viene riportato solo un breve stralcio della dichiarazione resa nel corso del dibattimento dal curatore, oltre che perché manifestamente infondato in quanto del tutto inidoneo a disarticolare le valutazioni della sentenza impugnata. La Corte ha chiarito come il libro degli inventari fosse stato tenuto in modo completo solo fino al 2009, quindi irregolarmente dal 2010 in avanti, con il che ha correttamente motivato e ritenuto integrata la bancarotta documentale semplice, poiché il libro inventari è obbligatoriamente da tenersi ai sensi dell'art. 2214 cod. civ. Per altro, come ha osservato correttamente la Corte, in tema di bancarotta semplice documentale è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che non è necessario per perfezionare la fattispecie ora in esame, bensì costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774). La Corte di appello afferma un principio in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, in più decisioni conformi, ha ribadito come il reato di bancarotta semplice documentale, punendo il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili, rappresenti un reato di pericolo presunto, fattispecie posta dal legislatore con la finalità di evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, perseguendo la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale — il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.— integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. L'obbligo di tenere le scritture contabili permane per tutta la formale esistenza della impresa, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Rv. 215985). Per altro la Corte felsinea, pur in assenza dell'appello del Pubblico ministero, rileva come comunque la ricostruzione del patrimonio fosse avvenuta da parte del curatore con difficoltà, a riprova della configurabilità anche dell'evento proprio della bancarotta fraudolenta oltre che con intenzionalità, il che integra certamente l'elemento psicologico richiesto dal delitto di bancarotta documentale semplice. 3.5. Quanto all'ulteriore motivo — punto 3.4. relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione va rilevato che si tratta di censura meramente reiterativa di quella proposta in appello. La Corte territoriale argomenta con piena logicità che non è contestato che i prelievi furono effettuati, mentre alcuna prova è stata fornita dagli attuali ricorrenti — né risulta contabilizzata la destinazione di parte dei prelievi degli 86.000,00 euro — quanto all'adempimento di obbligazioni societarie; mentre comunque la parte residua dei prelievi sarebbe stata destinata a chiudere la posizione debitoria della Savadori, presso congiunti destinati al pagamento di debiti societari ovvero per la primaria sussistenza della famiglia. La Corte rileva come tali ultime causali, indicate dagli stessi ricorrenti, costituiscano prova della distrazione in favore della Savadori e anche del coniuge Arumahandi. Il motivo di ricorso fa riferimento, a fronte di tale motivazione, alla circostanza che la Corte d'appello non abbia valorizzato la destinazione del denaro prelevato. Ma sul punto i ricorrenti, pur prospettando un travisamento della prova, non indicano da quali altri atti del processo - art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - possa evincersi la prova della destinazione del denaro, di talché il motivo difetta palesemente di autosufficienza; e d'altro canto il motivo è anche inammissibile in quanto, quand'anche fosse fondata la prima parte della censura, non sarebbe comunque in grado di disarticolare complessivamente il ragionamento probatorio, sia perché per una parte dei prelievi la destinazione non è stata neanche prospettata, sia anche perché per altra parte la destinazione non ha una finalità sociale. 3.6. Quanto al motivo afferente alla qualità di amministratore di fatto di Arumahandi (punto 3.5.), il travisamento riguarderebbe la dichiarazione della teste Ruscelli e di altro testimone appartenente alla polizia giudiziaria, in altro procedimento penale. Va da subito evidenziato come il vizio del ricorso per deficit di autosufficienza, come già valutato nel paragrafo che precede, si ripete: non viene indicato alcun verbale, né trascritta la deposizione della Ruscelli, né allegato il verbale del testimone nell'altro processo. Basti qui richiamare come in tema di ricorso per cassazione trovi applicazione il predetto principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, (da ultimo, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep., Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 -01). 3.7. D'altro canto, la necessità di una indicazione completa degli atti richiamati per comprovare il travisamento ha la sua giustific:azione oltre che nel dettato normativo - art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - che richiede l'indicazione specifica degli altri atti del processo, diversi dal provvedimento impugnato, in una ratio ben chiara: solo l'interezza dell'atto istruttorio consente la valutazione del travisamento dedotto. 3.8. Nel caso in esame la Corte di appello motiva in modo dettagliato e logico in merito alle emergenze attributive ad Arumahandi del ruolo di amministratore di fatto, non solo richiamando le espressioni della già dipendente Ruscelli, ma anche con ulteriori dichiarazioni della medesima, che riferiva come [OSCURATO:PERSONA] chiedesse a mezzo skype al coniuge Arumahandi le direttive del caso per la gestione della società. Questa seconda parte della dichiarazione non viene allegata né richiamata nel ricorso, il che spiega la necessità di una indicazione globale dell'atto che si prospetta travisato e che invece non può essere proposto in modo frammentato, come accade, ma va valutato nella sua interezza. Né il ricorso affronta quanto riportato nella sentenza impugnata quanto al teste [OSCURATO:PERSONA], che definisce il ricorrente un factotum, né la circostanza che un istituto di credito della società inviasse la documentazione afferente il conto corrente proprio all'Arumahandi, che nessun ruolo formale rivestiva, e neppure la circostanza riferita dal curatore che alcuni beni mobili aziendali erano stati trasferiti presso terzi in [OSCURATO:PERSONA], paese di origine dell'Arurrahandi, indicato dal coniuge Savadori come reale gestore dell'operazione di cessione. Pertanto, a fronte di una compiuta, logica e complessiva motivazione nella sentenza impugnata, che tiene in conto di una pluralità di elementi sintomatici di significativo rilievo, il ricorso risulta oltremodo generico limitandosi a censurarne solo pochi e per altro prospettandoli parzialmente. 3.9. Inoltre, il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157), laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). 3.10. La sentenza impugnata è, per altro, coerente con il consolidato orientamento espresso da questa Corte, che, nel definire la nozione di amministratore di fatto, ha più volte chiarito come in proposito occorra aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti — quelli certamente mantenuti dal Arumahandi - ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 -dep. 22/02/2017- Rv. 269101; Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 -dep. 22/08/2013- Rv. 256534). Di tali elementi sintomatici, su richiamati, la Corte di appello ha dato conto in modo ineccepibile e completo, con motivazione non disarticolabile con le argomentazioni dei ricorrenti in tema di travisamento della prova e illogicità. 4. Quanto alle censure per violazione di legge e vizio di motivazione indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 del 'Ritenuto in fatto', relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno, ai sensi dell'art.219, comma 3, legge fall. e alla critica del giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell'art. 219, comma 2, n. 1), la sentenza impugnata ha fatto buon governo e logica applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità, con corretta applicazione della legge penale. 4.1. Quanto alla prima censura, in tema di bancarotta fraudolenta la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01); quanto alla bancarotta semplice documentale, il danno di speciale tenuità è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare; detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098 - 01; Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01). 4.2. Logica e completa è la motivazione che ha escluso che la distrazione di quasi 87.000,00 euro possa integrare un danno di speciale tenuità, che va commisurato al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed in modo del tutto indipendente dalla relazione con l'importo globale del passivo, a differenza di quanto si sostiene nei ricorsi, che pertanto sono manifestamente infondati (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658; Sez. 5 , n. 19981 del 01/04/2019, Rancati, Rv. 277243 Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822). 4.3 Quanto alla censura relativa all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, va richiamato il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, come nel caso in esame, oltre che —osserva la Corte di appello — per il difetto di qualsivoglia concreta resipiscenza, oltre che per le modalità dell'azione delittuosa, la gravità del danno cagionato, l'intensità del dolo (cfr. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). A fronte di tale completa motivazione a conferma del giudizio di equivalenza la censura non 'attacca' alcuno di tali argomenti, cosicché il motivo è anche, quanto a questo profilo, inammissibile perché aspecifico, ossia generico e indeterminato, riproponendo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 5. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 18442/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris