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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 luglio 1967

Cassazione n. 15097/2026

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i rappresentante legale dell'omonima ditta natoa [OSCURATO:PERSONA] il 26/07/1967avverso l'ordinanza del 30/01/2026 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2026,annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso ilmedesimo ufficio dell’importo di € 126.393 in via diretta e per equivalente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen..Riteneva il tribunale non potersi affermare la sussistenza del fumus del commessoreato in danno dell’AGEA quanto ai contributi comunitari ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] a titolodi attività di pascolo contestate come mai effettuate.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreEuropeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ederronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. postoche secondo i decreti ministeriali di settore per avere diritto ai contributiconseguenti l’attività di pascolo bisogna esercitarla per almeno 60 giorni annui e,a tal fine, è indispensabile munirsi di codice pascolo indipendentemente dallacircostanza che la superficie destinata all’attività sia o meno ubicata nello stessocomune dell’azienda, poiché solo tale codice permette di identificare il luogo delpascolamento.

Si precisava, inoltre, che la normativa sui contributi risultastrettamente correlata a quella sanitaria e ciò comporta che il pascolo è attività didetenzione di animali ad alto rischio sanitario con la conseguente necessità difornire corrette informazioni circa le località di svolgimento del pascolo, necessitatadalle attività di controllo esercitabile dai servizi veterinari delle ASP.3.

Con memoria del 30 marzo 2026 la difesa dell’indagato resisteva alleargomentazioni dell’impugnante sottolineando come l’assenza di codice pascolonon potesse integrare la contestata fattispecie.4.

Con memoria trasmessa il 2 marzo 2026 il Procuratore Europeo depositaval’esito di indagini riassunte in una informativa di reato del 25 febbraio 2026 allequali erano allegate dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve preliminarmente essere evidenziata l’inammissibilità della memoriadepositata dal Procuratore Europeo il 2 marzo 2026 contenente una informativa dipolizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 alla quale sono allegate una serie didichiarazioni assunte in sede di informazioni rese da soggetti sentiti sui fatti.

Alproposito va infatti va richiamato quel costante orientamento secondo cui nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013,Platamone, Rv. 254302-01).

Il principio della impossibilità di dedurre prove nuovenella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamentoche ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avversoprovvedimenti cautelari reali; in senso analogo si è difatti affermato che nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016,Sanvitale, Rv. 266390-01); tale ultima decisione risulta stabilita in una fattispeciedi ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui laCorte ha ritenuto proprio inammissibile la produzione di una perizia redatta in datasuccessiva la decisione del tribunale e di documentazione non esibita neiprecedenti gradi cautelari.

In entrambe dette pronunce a sostegnodell’orientamento è innanzi tutto richiamato un argomento letterale insuperabile;invero gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimorichiamato - in tema di misure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc.pen.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed inparticolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anchela produzione di "documenti nuovi".

Invero, i documenti esibiti per la prima voltain sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non haprevisto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in talmodo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procedenon ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e dellalogicità della motivazione.1.1.

Detto orientamento va certamente ribadito nel caso del ricorso avversol’ordinanza del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo che, per suanatura, ha proprio ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario chela Corte di cassazione è chiamata a svolgere sulla base degli elementi valutati nelleprecedenti fasi cautelari, senza che alcun rilievo possano assumere le nuove esuccessive prove acquisite dopo l’emissione del provvedimento impugnato.

In talicasi, quindi, è esclusa la possibilità di trasmettere nuovi elementi di provaconoscibili direttamente dal giudice della legittimità che, per definizione, nonvaluta detti elementi direttamente ma stabilisce se la loro valutazione compiutanelle fasi di merito è stata compiuta nel rispetto del quadro normativo e non siespone, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla conclusione sotto i diversi profilidella gravità indiziaria o della responsabilità, a censure di manifesta illogicità, ocontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.1.2.

Quanto al travisamento della prova pure disciplinato dall’art. 606 lett. e)cod. proc. pen. anche tale vizio, per definizione, è censurabile nel giudizio dilegittimità in quanto si assuma l’erroneità della valutazione di merito e noncertamente quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamenteall’analisi della Corte di cassazione; il travisamento, quindi, richiede che nel corsodel procedimento di valutazione degli elementi di prova acquisiti nelcontraddittorio delle parti ovvero degli atti delle indagini preliminari acquisiti dalpubblico ministero nella fase delle misure cautelari personali o reali, il giudice dimerito abbia compiuto una valutazione erronea che sia oggetto di successivomotivo di ricorso per cassazione e non può mai legittimare, invece, una direttavalutazione dinanzi il giudice di legittimità di elementi di prova nuovi e non acquisitinelle precedenti fasi.

Peraltro, va anche ricordato che tale vizio, riconducibile alparametro dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è neppure deducibile con ilricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo perviolazione di legge.1.3.

Nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi da parte della PoliziaGiudiziaria nella fase delle indagini preliminari, pertanto, è onere del pubblicoministero procedere a nuove richieste al Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] ove neabbia interesse al fine di ottenere nuove e diverse misure rispetto a quelle già inincidentali eventualmente ancora pendenti.

Invero quanto al giudizio di riesameva richiamato quel costante orientamento secondo cui in tema di riesame di misurecautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documentiformati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodottidalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione delcontraddittorio sul loro contenuto (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284410 – 01; Sez. 3, n. 3838 del 08/01/2009, Kiwan, Rv. 242671-01).

Quanto al giudizio ex art. 310 cod. proc. pen. si è analogamente affermatoche nel procedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblicoministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnanteha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, inrelazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini delladecisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originariarichiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anchemediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessarioche tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilitàdell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022,Aprovitola, Rv. 282687-03).Esclusa, quindi, la possibilità di diretta produzione al giudice della legittimitàdei nuovi elementi di prova acquisiti direttamente o per delega alla poliziagiudiziaria dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, gli stessiintegrano il fascicolo del pubblico ministero e potranno essere acquisiti o nelle fasiincidentali disciplinate dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ovvero, ove le stessenon risultino pendenti, costituiranno oggetto di esame nel prosieguo delprocedimento ai fini del rinvio a giudizio e delle eventuali successive richieste.2.

Ciò posto il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto esseredichiarato inammissibile.

Ed invero, a fronte di un provvedimento che delinea gliargomenti sulla base dei quali affermare l’insussistenza del fumus del contestatoreato di truffa finalizzata al conseguimento di contributi comunitari,l’impugnazione contiene un’esposizione di normative di grado secondarioprospettandone la ipotetica violazione da parte dell’agente senza però riuscire achiarire il vizio dell’impugnato provvedimento.Rammentato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammessosolo per violazione di legge e che nel contesto di tale vizio non possono essereincluse anche doglianze che finiscono per denunciare vizi di motivazione delprovvedimento impugnato, il ricorso del pubblico ministero europeo non haesposto alcun argomento decisivo a confutare la conclusione cui è pervenuto ilgiudice del riesame; ed invero il tribunale del riesame, all’esito di una accuratalettura della normativa di settore, ha sottolineato come per il [OSCURATO:PERSONA] non sussistessealcun obbligo di fornirsi di codice pascolo posto che nel caso in esame i terrenidestinati all’attività erano siti nel medesimo comune ove ha sede l’azienda.

Inoltre,con argomentazione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica confutazione,il provvedimento impugnato, a pagina 4, ha altresì sottolineato come la P.G. nonrisultava avere accertato l’assenza di bovini nelle aree indicate dal ricorrentementre risultava ancora affermata la presenza degli animali in azienda nellegiornate destinate ai controlli veterinari.

Così che la sola omessa richiesta delcodice pascolo anche a volere ritenere obbligatorio tale adempimento non vale aprovare il fumus della truffa perché avrebbe dovuto anche dimostrarsi ol’inesistenza dei bovini dichiarati ovvero la falsa rappresentazione di altri elementidi fatto pure posti a fondamento della domanda di beneficio economico avanzatadall’azienda di settore.Viceversa, il ricorso propone una lettura cumulativa e poco chiara dellanormativa di settore senza nulla di specifico riferire circa le conclusioni cui èpervenuto il giudice del riesame in merito all’assenza degli elementi costitutividella truffa.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i rappresentante legale dell'omonima ditta natoa [OSCURATO:PERSONA] il 26/07/1967avverso l'ordinanza del 30/01/2026 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2026,annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso ilmedesimo ufficio dell’importo di € 126.393 in via diretta e per equivalente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen..Riteneva il tribunale non potersi affermare la sussistenza del fumus del commessoreato in danno dell’AGEA quanto ai contributi comunitari ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] a titolodi attività di pascolo contestate come mai effettuate.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreEuropeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ederronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. postoche secondo i decreti ministeriali di settore per avere diritto ai contributiconseguenti l’attività di pascolo bisogna esercitarla per almeno 60 giorni annui e,a tal fine, è indispensabile munirsi di codice pascolo indipendentemente dallacircostanza che la superficie destinata all’attività sia o meno ubicata nello stessocomune dell’azienda, poiché solo tale codice permette di identificare il luogo delpascolamento. Si precisava, inoltre, che la normativa sui contributi risultastrettamente correlata a quella sanitaria e ciò comporta che il pascolo è attività didetenzione di animali ad alto rischio sanitario con la conseguente necessità difornire corrette informazioni circa le località di svolgimento del pascolo, necessitatadalle attività di controllo esercitabile dai servizi veterinari delle ASP.3. Con memoria del 30 marzo 2026 la difesa dell’indagato resisteva alleargomentazioni dell’impugnante sottolineando come l’assenza di codice pascolonon potesse integrare la contestata fattispecie.4. Con memoria trasmessa il 2 marzo 2026 il Procuratore Europeo depositaval’esito di indagini riassunte in una informativa di reato del 25 febbraio 2026 allequali erano allegate dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente essere evidenziata l’inammissibilità della memoriadepositata dal Procuratore Europeo il 2 marzo 2026 contenente una informativa dipolizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 alla quale sono allegate una serie didichiarazioni assunte in sede di informazioni rese da soggetti sentiti sui fatti. Alproposito va infatti va richiamato quel costante orientamento secondo cui nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013,Platamone, Rv. 254302-01). Il principio della impossibilità di dedurre prove nuovenella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamentoche ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avversoprovvedimenti cautelari reali; in senso analogo si è difatti affermato che nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016,Sanvitale, Rv. 266390-01); tale ultima decisione risulta stabilita in una fattispeciedi ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui laCorte ha ritenuto proprio inammissibile la produzione di una perizia redatta in datasuccessiva la decisione del tribunale e di documentazione non esibita neiprecedenti gradi cautelari. In entrambe dette pronunce a sostegnodell’orientamento è innanzi tutto richiamato un argomento letterale insuperabile;invero gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimorichiamato - in tema di misure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc.pen.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed inparticolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anchela produzione di "documenti nuovi". Invero, i documenti esibiti per la prima voltain sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non haprevisto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in talmodo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procedenon ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e dellalogicità della motivazione.1.1. Detto orientamento va certamente ribadito nel caso del ricorso avversol’ordinanza del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo che, per suanatura, ha proprio ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario chela Corte di cassazione è chiamata a svolgere sulla base degli elementi valutati nelleprecedenti fasi cautelari, senza che alcun rilievo possano assumere le nuove esuccessive prove acquisite dopo l’emissione del provvedimento impugnato. In talicasi, quindi, è esclusa la possibilità di trasmettere nuovi elementi di provaconoscibili direttamente dal giudice della legittimità che, per definizione, nonvaluta detti elementi direttamente ma stabilisce se la loro valutazione compiutanelle fasi di merito è stata compiuta nel rispetto del quadro normativo e non siespone, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla conclusione sotto i diversi profilidella gravità indiziaria o della responsabilità, a censure di manifesta illogicità, ocontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.1.2. Quanto al travisamento della prova pure disciplinato dall’art. 606 lett. e)cod. proc. pen. anche tale vizio, per definizione, è censurabile nel giudizio dilegittimità in quanto si assuma l’erroneità della valutazione di merito e noncertamente quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamenteall’analisi della Corte di cassazione; il travisamento, quindi, richiede che nel corsodel procedimento di valutazione degli elementi di prova acquisiti nelcontraddittorio delle parti ovvero degli atti delle indagini preliminari acquisiti dalpubblico ministero nella fase delle misure cautelari personali o reali, il giudice dimerito abbia compiuto una valutazione erronea che sia oggetto di successivomotivo di ricorso per cassazione e non può mai legittimare, invece, una direttavalutazione dinanzi il giudice di legittimità di elementi di prova nuovi e non acquisitinelle precedenti fasi. Peraltro, va anche ricordato che tale vizio, riconducibile alparametro dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è neppure deducibile con ilricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo perviolazione di legge.1.3. Nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi da parte della PoliziaGiudiziaria nella fase delle indagini preliminari, pertanto, è onere del pubblicoministero procedere a nuove richieste al Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] ove neabbia interesse al fine di ottenere nuove e diverse misure rispetto a quelle già inincidentali eventualmente ancora pendenti. Invero quanto al giudizio di riesameva richiamato quel costante orientamento secondo cui in tema di riesame di misurecautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documentiformati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodottidalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione delcontraddittorio sul loro contenuto (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284410 – 01; Sez. 3, n. 3838 del 08/01/2009, Kiwan, Rv. 242671-01). Quanto al giudizio ex art. 310 cod. proc. pen. si è analogamente affermatoche nel procedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblicoministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnanteha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, inrelazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini delladecisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originariarichiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anchemediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessarioche tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilitàdell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022,Aprovitola, Rv. 282687-03).Esclusa, quindi, la possibilità di diretta produzione al giudice della legittimitàdei nuovi elementi di prova acquisiti direttamente o per delega alla poliziagiudiziaria dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, gli stessiintegrano il fascicolo del pubblico ministero e potranno essere acquisiti o nelle fasiincidentali disciplinate dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ovvero, ove le stessenon risultino pendenti, costituiranno oggetto di esame nel prosieguo delprocedimento ai fini del rinvio a giudizio e delle eventuali successive richieste.2. Ciò posto il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto esseredichiarato inammissibile. Ed invero, a fronte di un provvedimento che delinea gliargomenti sulla base dei quali affermare l’insussistenza del fumus del contestatoreato di truffa finalizzata al conseguimento di contributi comunitari,l’impugnazione contiene un’esposizione di normative di grado secondarioprospettandone la ipotetica violazione da parte dell’agente senza però riuscire achiarire il vizio dell’impugnato provvedimento.Rammentato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammessosolo per violazione di legge e che nel contesto di tale vizio non possono essereincluse anche doglianze che finiscono per denunciare vizi di motivazione delprovvedimento impugnato, il ricorso del pubblico ministero europeo non haesposto alcun argomento decisivo a confutare la conclusione cui è pervenuto ilgiudice del riesame; ed invero il tribunale del riesame, all’esito di una accuratalettura della normativa di settore, ha sottolineato come per il [OSCURATO:PERSONA] non sussistessealcun obbligo di fornirsi di codice pascolo posto che nel caso in esame i terrenidestinati all’attività erano siti nel medesimo comune ove ha sede l’azienda. Inoltre,con argomentazione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica confutazione,il provvedimento impugnato, a pagina 4, ha altresì sottolineato come la P.G. nonrisultava avere accertato l’assenza di bovini nelle aree indicate dal ricorrentementre risultava ancora affermata la presenza degli animali in azienda nellegiornate destinate ai controlli veterinari. Così che la sola omessa richiesta delcodice pascolo anche a volere ritenere obbligatorio tale adempimento non vale aprovare il fumus della truffa perché avrebbe dovuto anche dimostrarsi ol’inesistenza dei bovini dichiarati ovvero la falsa rappresentazione di altri elementidi fatto pure posti a fondamento della domanda di beneficio economico avanzatadall’azienda di settore.Viceversa, il ricorso propone una lettura cumulativa e poco chiara dellanormativa di settore senza nulla di specifico riferire circa le conclusioni cui èpervenuto il giudice del riesame in merito all’assenza degli elementi costitutividella truffa. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino
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