CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00875/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.sez.1757/2025 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28037/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi di Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 25/02/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale con annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 16 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nel non aver versato tempestivamente l’IVA perché aveva utilizzato in compensazione un credito inesistente di euro 60.224,97. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in assenza dei presupposti del proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ricorre per cassazione per violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva esaminato gli altri CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 875/2026 Roma, lì, 09/01/2026 motivi di ricorso inerenti all’accertamento di responsabilità e insiste per la sua assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi fondati. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ma l’ha prosciolta ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, affermando che era “oggettivamente modesto”, perché l’imputata, con condotta estemporanea e non reiterata, aveva portato in compensazione un credito che non poteva essere utilizzato, in virtù di una circolare dell’Agenzia delle Entrate emessa otto giorni prima, aveva agìto su spinta del padre, aveva arrecato una lesione minima all’Erario. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato nel ricorso per cassazione la mancata valutazione dei motivi di appello relativi alla sua responsabilità. E la censura è fondata perché la Corte di appello, prima di motivare sulla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., avrebbe dovuto motivare sulla responsabilità e sull’assenza dei presupposti per l’assoluzione, chiarendo le ragioni per cui era corretta la dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti prodotti, e segnatamente l’interrogatorio reso a Milano, in cui l’imputata si era proclamata innocente - documento ritualmente depositato a Napoli - e il verbale con la confessione del padre, che si era autoaccusato e l’aveva completamente scagionata - atto irripetibile stante il successivo decesso -. Correttamente la difesa ha evidenziato che dall’accoglimento del motivo sulla causa di proscioglimento non poteva desumersi la risposta per implicito ai motivi della responsabilità perché questi, specificamente menzionati nella parte in fatto, sono stati del tutto pretermessi nella parte in diritto. Il Procuratore generale, dal suo canto, ha censurato la decisione quanto al proscioglimento e, sebbene il motivo sia da ritenersi assorbito dalla fondatezza della doglianza dell’imputata, non può non sottolinearsi che la motivazione della sentenza, affidata a poche righe conclusive, non è coerente né con l’ampia trattazione del tema della non punibilità per particolare tenuità del fatto né con le emergenze processuali. Sono corretti tutti i rilievi formulati dal ricorrente. Il Tribunale ha, innanzi tutto, accertato che l’imputata ha evaso l’IVA utilizzando in compensazione un credito addirittura inesistente, fatto di per sé grave, e poi ha negato rilevanza alle istanze difensive, ritenendole inutilizzabili. La Corte di appello, invece, senza dare alcuna evidenza del percorso motivazionale seguito, ha ritenuto le dichiarazioni difensive, non solo utilizzabili, ma anche rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, senza spingersi tuttavia a ritenerle decisive ai fini dell’assoluzione. Il ricorrente ha, però, sottolineato l’inattendibilità di queste affermazioni perché rese da soggetto, che di lì a poco sarebbe morto, già pluripregiudicato per reati fallimentari. Inoltre, non può considerarsi esigua l’entità dell’evasione in misura superiore di oltre diecimila euro la soglia, alla luce dei parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, tra le più recenti, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01, che ha escluso la causa di non punibilità con riferimento a una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]