CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, pronunciata il 22 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019-24/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963) e nella specie la Corte territoriale, nel riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., aveva già considerato il ridotto valore patrimoniale del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]