CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 33739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava parzialmente la pronuncia emessa il 2/11/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che attiene alle medesime questioni già sollevate con l'atto di appello - risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto alla tesi per cui la responsabilità sarebbe stata affermata esclusivamente in forza di presunzioni tributarie, si osserva che la Corte di merito ha respinto l'argomento con motivazione del tutto solida e congrua: richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle presunzioni legali previste da norme tributarie, la sentenza ha infatti concluso che l'imputato aveva artificiosamente creato un credito d'imposta inesistente e, quindi, lo aveva indebitamente utilizzato in compensazione. In particolare, a seguito del mancato riscontro all'avviso di accertamento, il reddito della società (della quale il Trudu era legale rappresentante) era stato ricostruito dall'Agenzia delle Entrate con metodo induttivo, peraltro estraneo a censura in sede di appello; ancora, era emerso che in ordine gli acquisti effettuati nel 2012 (anno d'imposta oggetto di contestazione) non erano state esibite le relative fatture, né prodotto alcun documento a giustificazione degli elevati costi apparentemente sostenuti. Ad un tale argomento, invero ben più ampio di un mero rinvio a presunzioni tributarie, è stata poi aggiunta la considerazione che la società prestava servizi di revisione contabile e, dunque, un'attività professionale prevalentemente intellettuale, che non necessita di rilevanti mezzi produttivi, così da apparire inverosimile che avesse acquistato beni strumentali per quasi due milioni di euro. Importi analoghi, sempre concernenti l'acquisto di beni ammortizzabili, erano stati poi indicati anche nella dichiarazione 2013. In senso contrario, peraltro, non rilevava il generico riferimento all'apertura - nel 2012 - di due unità locali con personale e mezzi, trattandosi di un dato che non costituiva prova né dell'effettiva esistenza dei costi indicati in dichiarazione, né di un importo differente di iva evasa. E senza che possa accedersi alla tesi - di cui al ricorso - per cui la responsabilità sarebbe stata affermata anche per fatti estranei alla contestazione e che ciò avrebbe leso il diritto di difesa; il riferimento a condotte illecite anche per l'anno di imposta 2013, infatti, è stato compiuto solo per evidenziare il dolo del reato. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 luglio 2022