CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, tenuto conto della corretta ed esaustiva motivazione della Corte territoriale che, in sede di rinvio, ha apprezzato, non solo i precedenti penali ai fini della sussistenza dei presupposti di legge connessi alla reiterazione della condotta, ma anche la loro natura ed esatta consistenza con particolare riguardo al passaggio in giudicato delle relative sentenze, valorizzando, invece, ai fini della maggiore pericolosità, anche i plurimi ulteriori reati nel frangente commessi per motivi di lucro e connotati da finalità predatoria; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0