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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18306/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 474, cornma 2, cod. pen. (fatto commesso in Canicattì il 27 luglio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, tenuto conto di 238 giorni di ,sospensione del relativo termine, la prescrizione del reato stesso verrà a maturare il 21 settembre 2024; in ogni caso, pur senza tenere conto degli indicati giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è spirato il 27 gennaio 2024, quindi ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello (in data 6 aprile 2023), tanto comportando l'applicazione del principio di diritto secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa per le ragioni di seguito illustrate; - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generic:he, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 1 e 2, punto 1, della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato, è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico in ordine alla ricaduta nel reato da parte dell'imputato, richiamando l'attività di commerciante di abbigliamento e calzature da lui svolta e gli assai poco commendevoli motivi dell'azione (vedasi pag. 3, punto 2.1 della sentenza impugnata); - che la declaratoria inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 474, cornma 2, cod. pen. (fatto commesso in Canicattì il 27 luglio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, tenuto conto di 238 giorni di ,sospensione del relativo termine, la prescrizione del reato stesso verrà a maturare il 21 settembre 2024; in ogni caso, pur senza tenere conto degli indicati giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è spirato il 27 gennaio 2024, quindi ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello (in data 6 aprile 2023), tanto comportando l'applicazione del principio di diritto secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa per le ragioni di seguito illustrate; - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generic:he, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 1 e 2, punto 1, della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato, è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico in ordine alla ricaduta nel reato da parte dell'imputato, richiamando l'attività di commerciante di abbigliamento e calzature da lui svolta e gli assai poco commendevoli motivi dell'azione (vedasi pag. 3, punto 2.1 della sentenza impugnata); - che la declaratoria inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e
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