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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 33245/2021

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ORDINANZA sul ricorso 19614-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO press/ i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA 2021 [OSCURATO:PERSONA] 12; 2928 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 275/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Chieti, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio VI - Ambito territoriale della Provincia di Chieti, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett.

C),

I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di Chieti, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, sia il Fanti che la [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett.

C),

I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM . 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, d.l. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; - che, prendendo preliminarmente in esame l'eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per nullità o inesistenza della notifica e mancata sottoscrizione del ricorso medesimo (il ricorso era privo di firma digitale dei difensori ed era stato notificato a mezzo pec in formato p.d.f.), se ne rileva l'infondatezza alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 7665/2016 e ribadita di recente da Cass. 23951/2020, secondo cui l'atto che, come nella specie, sia originariamente redatto in formato analogico e solo successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex lege n. 53/1994, munita di attestazione di conformità al documento originale, non richiede la firma digitale dei difensori, essendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale della copia telematica notificata secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis" mentre non ha alcun rilievo che il file digitale sia stato redatto in formato "pdf" anziché "p7m"; che entrambi i motivi proposti dai ricorrenti, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

A 002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren , ulteriore mporto a titolo di contribu icato pari a quello previst iDer il ricorso rma del comma 1 bis dello stesso art. 13 L.sci.c11.44,t49,i Così deciso in Roma, nell'adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19614-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO press/ i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA 2021 [OSCURATO:PERSONA] 12; 2928 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 275/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Chieti, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio VI - Ambito territoriale della Provincia di Chieti, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di Chieti, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, sia il Fanti che la [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM . 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, d.l. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; - che, prendendo preliminarmente in esame l'eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per nullità o inesistenza della notifica e mancata sottoscrizione del ricorso medesimo (il ricorso era privo di firma digitale dei difensori ed era stato notificato a mezzo pec in formato p.d.f.), se ne rileva l'infondatezza alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 7665/2016 e ribadita di recente da Cass. 23951/2020, secondo cui l'atto che, come nella specie, sia originariamente redatto in formato analogico e solo successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex lege n. 53/1994, munita di attestazione di conformità al documento originale, non richiede la firma digitale dei difensori, essendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale della copia telematica notificata secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis" mentre non ha alcun rilievo che il file digitale sia stato redatto in formato "pdf" anziché "p7m"; che entrambi i motivi proposti dai ricorrenti, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. A 002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren , ulteriore mporto a titolo di contribu icato pari a quello previst iDer il ricorso rma del comma 1 bis dello stesso art. 13 L.sci.c11.44,t49,i Così deciso in Roma, nell'adunanza
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