CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25730/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 978/2021 depositatail 14/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], agronomo e titolare di un’azienda agricolaortoflorovivaistica, curava fra il 2001 e il 2002 la sistemazione a verde deglispazi esterni della villa di [OSCURATO:PERSONA] in Merine di Lizzanello, sulla baseNumero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026di una relazione illustrativa dei lavori redatta su carta intestata dell’azienda,che ne preventivava il costo in lire 31.404.000, pari a € 16.218,81,comprendendovi la direzione dei lavori. Le opere erano eseguite in parte daimprese terze, fra le quali la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cherealizzava l’impianto di irrigazione. Nel giugno 2002 la committente, conuna lettera nella quale lamentava il mancato conseguimento dei risultatipromessi, faceva cessare il rapporto, e i lavori venivano interrotti; nel 2003promuoveva un accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi.Nel 2005 il Marini otteneva, quale agronomo, dal Tribunale di Lecce ildecreto ingiuntivo n. 477/2005 per € 17.074,90, a titolo di compensoliquidato su parere dell’Ordine professionale per la progettazione, ladirezione e la contabilità dei lavori dello spazio verde e per altre prestazioniprofessionali (i progetti di un muro di cinta e di una fontana, due consulenzee l’istruttoria di una pratica per l’estrazione di acque da un pozzo); qualetitolare dell’azienda otteneva dal Giudice di pace di Lecce un decretoingiuntivo per il residuo prezzo di piante vendute. La ditta [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 644/2005, per € 7.747,89,quale corrispettivo dei lavori eseguiti.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai tre decreti. In quella al decreton. 477/2005, introdotta con citazione notificata il 5 ottobre 2005 (r.g.5308/2005), negava di avere conferito un incarico professionale e deducevache il rapporto, avente a oggetto la progettazione, la sistemazione a verdee la direzione dei lavori, era un appalto concluso con il Marini quale titolaredell’azienda, regolato dalla relazione illustrativa e dal prezzo ivipreventivato, del quale affermava di avere pagato una parte, rifiutando ilresiduo per l’inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1460 c.c.Nell’opposizione al decreto del Giudice di pace ella spiegava domandariconvenzionale di risarcimento dei danni da inadempimento del medesimoappalto, che, per ragioni di valore, era rimessa al Tribunale e ivi riassunta(r.g. 2823/2006). Nell’opposizione al decreto n. 644/2005 negava ogniNumero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026rapporto con la ditta [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe operato su incarico delMarini (r.g. 6388/2005).Nel giudizio r.g. 5308/2005 il Marini, costituendosi, chiedeva il rigettodell’opposizione e, in via subordinata, l’accertamento del proprio credito ela condanna dell’opponente al pagamento di € 17.074,90. Negata laprovvisoria esecuzione del decreto con ordinanza che riteneva più probabilela ricorrenza di un appalto, con la memoria depositata il 18 maggio 2007 aisensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. chiedeva, ferma la domandaprincipale e in via subordinata, per il caso in cui il giudice ritenessesussistente l’appalto, la condanna dell’opponente al pagamento dellamedesima somma di € 17.074,90, a parziale soddisfo del maggior creditoderivante dal corrispettivo dell’appalto, per la progettazione, la direzionedei lavori, la realizzazione dello spazio verde e la fornitura delle piante, edalle ulteriori prestazioni professionali, previa determinazione anche in viaincidentale dell’intero credito. L’opponente dichiarava di non accettare ilcontraddittorio su tale domanda.Riunite le tre cause e istruite con interrogatori formali, prove testimoniali,l’acquisizione dell’accertamento tecnico preventivo e una consulenzatecnica d’ufficio, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4774/2016, revocavai decreti ingiuntivi n. 477/2005 e n. 644/2005, ritenendo che fra il Marini ela Corvino fosse intercorso un appalto con l’azienda ortoflorovivaistica e nonun contratto d’opera professionale, e che la ditta [OSCURATO:PERSONA] avesseoperato su incarico del Marini; accoglieva la domanda riconvenzionale econdannava l’azienda del Marini al risarcimento di € 4.400, secondo la stimadel consulente d’ufficio, che aveva valutato i lavori in € 12.749,28 e gliacconti versati in € 4.282,28; dichiarava inammissibile, perché nuova e nonaccettata dall’opponente, la domanda subordinata proposta con la memoriadel 18 maggio 2007, e perciò non provvedeva sulla differenza a credito delMarini, conteggiata dal consulente in € 4.067.Numero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, ha rigettatol’appello principale del Marini e l’appello incidentale della ditta ProgettoVerde. Esaminati congiuntamente i motivi sulla qualificazione del rapportoe sulla prova degli incarichi professionali, ha confermato l’esistenza di unappalto con l’azienda, desumendola dal tenore delle lettere dellacommittente e del suo difensore, dalla relazione dei lavori, redatta su cartaintestata dell’azienda e priva di richiami a prestazioni proprie dell’agronomo,e dalla previsione che le opere fossero eseguite da ditte collaboratricidell’azienda, come poi avvenuto; ha ritenuto generici i riferimenti al murodi cinta e alla fontana, e ha osservato che la pratica relativa al pozzo erastata curata per la madre della Corvino, estranea al rapporto. Haconfermato la condanna risarcitoria, richiamando la consulenza tecnica, cheaveva verificato le voci di danno (alberi essiccati, impianto di irrigazionerifatto in sostituzione di quello non funzionante) computandole unitamenteal valore delle opere. Ha infine ritenuto inammissibile la domandasubordinata per due ragioni: perché, anche a voler ipotizzare che le difesedell’opponente avessero fatto sorgere l’interesse a proporla, essa andavaintrodotta con la comparsa di costituzione; e perché l’opposto, attore insenso sostanziale, può proporre domande diverse da quella monitoriasoltanto in presenza di una riconvenzionale dell’opponente, che nel giudizior.g. 5308/2005 mancava.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso. La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1321 ss. e 1362 ss. c.c. e degli artt. 2229 ss. e 1655 ss. c.c., questi ultimianche per errata e distorta sussunzione della fattispecie contrattuale,nonché l’omessa o apparente motivazione in violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in meritoNumero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026all’individuazione della natura del rapporto o dei rapporti contrattualiintercorsi fra le parti. Il motivo articola tre profili: la relazione illustrativanon sarebbe un contratto, l’appaltatore dovrebbe essere un imprenditorecommerciale o artigiano, qualità che il ricorrente non riveste, e la direzionedei lavori, che egli aveva riservato a sé e che ha effettivamente prestato,sarebbe incompatibile con la figura dell’appaltatore; la motivazione sullaqualificazione sarebbe apparente, perché fondata su una lettura distortadelle lettere, della relazione e delle deposizioni; la progettazione, laredazione della relazione e la direzione dei lavori sarebbero in ogni casodovute come prestazioni professionali, preliminari o estranee all’appalto.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.La qualificazione del contratto, in quanto fondata sulla ricostruzione dellacomune volontà delle parti e sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie,è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltantoper violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione neilimiti in cui questo è ancora deducibile. Il ricorso non individua alcun canoneermeneutico violato: sotto la veste della violazione di legge sollecita unadiversa lettura della relazione, delle lettere e delle deposizioni testimoniali,e con essa una diversa ricostruzione del rapporto, inammissibile in questasede. Né la direzione dei lavori è un fatto storico il cui esame sia statoomesso: essa è compresa fra le voci della relazione illustrativa, che la Cortedi appello ha esaminato e posto a fondamento della qualificazione, e ciò cheil ricorrente contesta è il peso da attribuirle, cioè un apprezzamento dimerito.Non sussiste il vizio di motivazione apparente. La Corte di appello haesposto le ragioni della qualificazione (il tenore delle lettere dellacommittente e del suo difensore, la redazione della relazione su cartaintestata dell’azienda e la sua estraneità a prestazioni propriedell’agronomo, la previsione dell’esecuzione delle opere da parte di dittecollaboratrici dell’azienda), con una motivazione che rende percepibile ilNumero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026fondamento della decisione e supera il minimo costituzionale (Cass. SU8053/2014); che quelle ragioni muovano da una lettura dei documentidiversa da quella proposta dal ricorrente attiene alla sufficienza dellamotivazione, non alla sua esistenza.È infondato l’assunto che l’appaltatore debba essere un imprenditorecommerciale o artigiano: l’art. 1655 c.c. richiede l’organizzazione dei mezzinecessari e la gestione a proprio rischio, non una determinata qualificazionedell’impresa, e i giudici di merito hanno accertato che l’azienda delricorrente aveva assunto la sistemazione a verde avvalendosi di dittecollaboratrici. Quanto, infine, al compenso per la progettazione, laredazione della relazione e la direzione dei lavori quali prestazioniprofessionali distinte dall’appalto, la pretesa presuppone una ricostruzionedel rapporto opposta a quella accertata, che le ha ricondotte al medesimorapporto con l’azienda; il loro corrispettivo, nell’ambito dell’appalto, ècompreso nella domanda subordinata, di cui si dirà a proposito del terzomotivo.2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper omessa o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., la violazione dell’art. 2697 c.c. edegli artt. 2730 ss. c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, quanto allaconferma della condanna al risarcimento dei danni: la Corte di appello nonavrebbe indicato le ragioni per cui ha ritenuto provati i danni e il nessocausale, né perché abbia seguito la consulenza tecnica d’ufficio espletatanel giudizio di merito anziché quella dell’accertamento tecnico preventivo,che aveva trovato le piante in buono stato vegetativo e l’impianto diirrigazione bisognoso soltanto di regolazione; avrebbe omesso diconsiderare la tranciatura dei tubi avvenuta nel giugno 2003, durante lalavorazione del terreno per la semina del prato, e l’assenza di fatture per ilrifacimento dell’impianto; e avrebbe trascurato il valore confessorio dellelettere della committente e del ricorso per accertamento tecnico preventivo.Numero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile. La condannarisarcitoria è stata pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte diappello sulla base della medesima consulenza tecnica d’ufficio, e dunquedelle medesime ragioni di fatto: è preclusa perciò la censura, non avendo ilricorrente indicato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle dueconformi decisioni.Non sussiste la motivazione apparente. La Corte di appello ha fondato laconferma della condanna sulla consulenza tecnica d’ufficio, che avevaverificato partitamente le voci di danno; il giudice di merito che aderiscealle conclusioni del consulente d’ufficio assolve l’obbligo di motivazione conil richiamo a esse, senza dover confutare le contrarie deduzioni di parte chenon siano specifiche e decisive. Né ricorre un contrasto fra consulenze cheimponesse una motivazione della scelta: l’accertamento tecnico preventivo,svolto nel novembre 2003, descriveva lo stato dei luoghi a quella data, e lostesso Tribunale se ne era avvalso per ritenere inidoneo l’impianto diirrigazione, con decisione confermata in appello.È infondata, infine, la denuncia di violazione degli artt. 2697 e 2730 ss.c.c. La regola sull’onere della prova è violata soltanto quando il giudicequando, come nella specie, ritenga assolto l’onere dell’attrice inriconvenzionale sulla base delle prove acquisite. La valenza confessoria cheil ricorrente attribuisce alle lettere della committente e al ricorso peraccertamento tecnico preventivo si risolve, a sua volta, in una diversavalutazione del loro contenuto quanto al nesso causale, riservata al giudicedi merito: quelle dichiarazioni, con le quali la committente imputavaall’impianto tubazioni inadeguate e posate a profondità insufficiente, noncontengono l’ammissione che i danni dipendessero da un fatto proprio.3. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 183,quinto comma, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 353 del 1990 eNumero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito dalla l. n. 80 del 2005, in temadi modifica della domanda, nonché, in combinato disposto, degli artt. 100,645 e 189 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in merito alla legittima precisazioneo modificazione della domanda proposta dall’opposto: la domandasubordinata formulata con la memoria del 18 maggio 2007 non sarebbenuova, perché, fermo il petitum, si è adeguata alla qualificazione delrapporto introdotta dall’opponente, e la sua ammissibilità non dipendeva dauna riconvenzionale di questa.Il motivo è fondato.Il rigetto del primo motivo rende definitivo l’accertamento che fra le partiè intercorso un appalto e, con esso, il rigetto della domanda principale: si èdunque verificata la condizione cui l’opposto aveva subordinato la domandafondata sull’appalto, sulla cui ammissibilità verte il motivo.Al giudizio r.g. 5308/2005, introdotto con citazione notificata il 5 ottobre2005, si applica l’art. 183 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n.35 del 2005, che si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo2006 (art. 2, comma 3-quinquies, del medesimo decreto, nel testomodificato dal d.l. n. 273 del 2005, convertito dalla l. n. 51 del 2006). Queltesto consentiva alle parti di «precisare e modificare le domande, leeccezioni e le conclusioni già formulate», e al giudice di concedere untermine per il deposito di memorie «contenenti precisazioni o modificazionidelle domande». A tale termine risponde la memoria depositata dall’oppostoil 18 maggio 2007, il cui contenuto questa Corte può esaminaredirettamente, data la natura processuale del vizio denunciato.La domanda proposta con quella memoria non è nuova. Il petitum èrimasto quello della domanda monitoria: la condanna al pagamento di€ 17.074,90. La vicenda sostanziale è la stessa: il rapporto negozialeintercorso fra le parti per la sistemazione a verde della villa, con lemedesime prestazioni, a cominciare dalla direzione dei lavori, che il decretoingiuntivo remunerava come prestazione professionale e che la relazioneNumero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/2026illustrativa comprendeva nel prezzo delle opere. I fatti su cui la subordinatasi fonda sono quelli che l’opponente aveva introdotto nel giudizio con l’attodi opposizione: l’appalto, il prezzo preventivato, gli acconti, l’eccezioned’inadempimento. Muta soltanto la qualificazione giuridica del rapporto, chel’opposto ha adeguato a quella prospettata dalla controparte e che spettain ogni caso al giudice; la determinazione, anche in via incidentale,dell’intero credito serve a verificarne la capienza, non amplia la domanda.Si tratta dunque di una emendatio libelli, che la memoria prevista dall’art.183 c.p.c. poteva accogliere (Cass. SU 12310/2015).Ne discende l’erroneità di entrambe le ragioni su cui la Corte di appelloha fondato la declaratoria di inammissibilità. Tanto il richiamo al terminedella comparsa di costituzione ex art. 167, secondo comma, c.p.c., quantola necessità di una riconvenzionale dell’opponente cui collegare la domandasecondo i criteri dell’art. 36 c.p.c. (Cass. 5415/2019) presuppongono che ladomanda dell’opposto sia nuova e riconvenzionale, e tale essa non è. Sulsecondo profilo, peraltro, le Sezioni Unite hanno superato l’indirizzo chesubordinava le domande dell’opposto diverse da quella monitoria a unariconvenzionale dell’opponente (Cass. SU 26727/2024).Né la conclusione contrasta con la regola, enunciata dalla stessapronuncia, per cui l’opposto deve proporre nella comparsa di risposta ledomande alternative a quella monitoria. Quella regola governal’introduzione di domande alternative rispetto alla domanda che ha apertoil processo per via monitoria, come erano nel caso deciso le domande dirisarcimento per responsabilità precontrattuale e di indennizzo perarricchimento senza causa. Resta fuori dal suo campo la domanda che,come nel presente caso di specie, lasciando fermi il petitum e i fatti giàacquisiti al giudizio, recepisce la qualificazione giuridica del medesimorapporto introdotta dall’opponente: in questo caso non si aggiunge al themadecidendum nulla che l’opponente stessa non vi abbia portato, e non si ponealcuna esigenza di tutela della sua difesa.Numero registro generale 8123/2022Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 25730/2026Data pubblicazione 23/09/20264. - Accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, lasentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI