CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 10503/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento di proroga del trattenimento presso il Centro di identificazione e di espulsione di Sez. I- RG 10503/2020 camera di consiglio 18.1.2022 1 Brindisi emesso, in danno di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice di pace di quella stessa città in data 2 marzo 2020. 2. — Il ricorso si fonda su tre motivi. L'Amministrazione non ha rassegnato difese [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, e 19, comma 2, lett. c), oltre che dell'art. 15 dir. 2008/115/CE. Viene dedotto che il provvedimento di proroga del trattenimento risulterebbe essere nullo per difetto di motivazione: non sarebbe dato di conoscere, infatti, i presupposti legittimanti l'adozione della misura. Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 5.1 CEDU. Si assume che il trattenimento del ricorrente importerebbe la soggezione del medesimo a trattamenti disumani e degradanti, non giustificati neppure in ragione dell'eccezionalità di una situazione migratoria. Col terzo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6.3 CEDU. Il ricorrente si duole che il provvedimento di proroga non sia stato preceduto dalla propria audizione e che il suo difensore di fiducia non sia stato avvisato della fissazione dell'udienza camerale tenutasi presso il Centro di identificazione e di espulsione. 2. — Il ricorrente non ha dato esecuzione al rinnovo della notifica del ricorso disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 12317 del 2021. Ora, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625). Sez. I- RG 10503/2020 camera di consiglio 18.1.2022 2 Va dunque dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione. 3. — Nulla deve ovviamente statuirsi in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell