CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41950/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' OTELLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIestato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19934/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva rinunciato agli altri motivi del suo atto di impugnazione) in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, tenuto conto che - oltre ad altri possibili cause di inammissibilità - l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone che l'atto di ricorso debba essere firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] 1: