CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che — a differenza di quel che si adduce nel ricorso di LahOrach — la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche rimarcando che l'imputata ha commesso il fatto mentre era sottoposta a misura cautelare non detentiva per altra causa e che la sua confessione risulta strettamente connessa all'essere stata colta nella flagranza della detenzione illecita della sostanza stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202