CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi «in Napoli dal mese di dicembre 2019 fino al marzo 2020». 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza delle norme processuali; erroneamente il Tribunale non avrebbe riconosciuto che la condotta contestata all'indagato con l'ordinanza cautelare era la stessa per la quale il ricorrente era stato già condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la sentenza del 25 gennaio 2021 per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; secondo il ricorrente l'imputazione per cui è intervenuta la condanna si riferirebbe a condotte di detenzione commesse anche in momenti precedenti al 30 gennaio 2020, data dell'arresto in flagranza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla riferibilità all'indagato della condotta di cessione di diversi tipi di sostanze stupefacenti, e, in particolare, di droghe pesanti. L'unica condotta concretamente attuata dall'indagato sarebbe stata la cessione di hashish all'acquirente Napoletano, per la quale era già intervenuta condanna in diverso procedimento; l'unico sequestro di sostanza stupefacente sarebbe stato effettuato il 15 febbraio 2020 presso altra abitazione, estranea all'indagato. Quanto alle esigenze cautelari, non sarebbe stato considerato che la condotta risaliva al gennaio 2020 e che la «pervicacia criminale» non poteva essere dedotta dal comportamento tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, durante il quale aveva ammesso parzialmente i fatti rendendo noto che la condotta era stata già oggetto di precedente condanna, né da alcuni precedenti risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Il Tribunale del riesame, nelle pagine 17 e 18, ha spiegato chiaramente perché il fatto per il quale è intervenuta la condanna in primo grado sia diverso da quello per cui si procede. Il Tribunale del riesame ha, infatti, preso in esame le imputazioni e la motivazione della sentenza ed ha rilevato che la condanna è intervenuta, in estrema sintesi, solo per la detenzione dell'hashish e per la cessione a tale [OSCURATO:PERSONA]; il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che la somma di denaro rinvenuta fosse il frutto «presumibilmente» di precedenti cessioni. La condanna non è intervenuta per le «precedenti cessioni» ma il rifermento è stato operato solo in relazione alla somma di denaro rinvenuta in possesso dell'indagato. L'ordinanza cautelare è stata invece emessa per altri episodi, commessi in concorso con altri indagati. Il ricorso, oltre a prospettare argomentazioni in fatto, si fonda su una lettura «originale» dell'imputazione, senza alcun concreto riferimento alla sentenza di condanna, come invece effettuato dal Tribunale del riesame. Il riferimento ai «tempi diversi» concerne, infatti, la contestazione delle diverse condotte di detenzione e cessione accertate il 30 gennaio 2020. 2. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché le argomentazioni del motivo sono puramente di merito ed in fatto. Il Tribunale del riesame ha infatti ricostruito in maniera articolata la commissione dei fatti da parte degli indagati, mentre il ricorrente si limita ad indicare che gli elementi sarebbero antecedenti al 30 gennaio 2020, quindi ricompresi nella sentenza di condanna. Quanto ai fatti del 15 febbraio 2020, il ricorso prospetta solo una ricostruzione alternativa del fatto e critica l'adeguatezza della valutazione degli elementi indiziari dal Tribunale del riesame per ottenerne una diversa. Si chiede dunque alla Corte una valutazione di merito preclusa nel giudizio di legittimità. Del tutto generiche sono poi le critiche alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha indicato, nella parte relativa alla gravità indiziaria, gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto che l'indagato abbia continuato l'attività illecita nonostante l'arresto del 30 gennaio 2020. Ciò rende la motivazione dell'ordinanza priva di vizi logici, poiché ciò rende solo parziale, come ritenuto dal Tribunale del riesame, l'ammissione di responsabilità da parte dell'indagato. Va infine rilevato che il Tribunale del riesame ha fatto riferimento ai precedenti penali solo quale uno dei parametri di valutazione delle esigenze cautelari; per altro, l'esistenza di una pluralità di precedenti penali dimostra, unitamente alla condotta compiuta dopo l'arresto, concretamente l'esistenza di una personalità trasgressiva.3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att