CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6453/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l a cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONEe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7794/2021 depositata il24/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.6.2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Rieti (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) innanzi il Tribunale di Rieti, deducendo di essere comproprietari, unitamente ai convenuti –con la sola eccezione di Serit– di alcuni immobili e chiedendo lo scioglimento della comunione e la divisione. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale di usucapione dei cespiti oggetto di causa. Gli altri convenuti rimanevano invece contumaci. Con sentenza non definitiva n. 117/2016 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, disponendo la remissione della causa sul ruolo per procedere alla divisione. Con la sentenza oggi impugnata, n. 7794/2021, la Corte di Appello di Roma riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda riconvenzionale di usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., la seguente proposta: “ACCOGLIMENTO dei primi sei motivi di ricorso e assorbimento degli altri. Con atto di citazione notificato il 15.6.2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Rieti (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) innanzi il Tribunale di Rieti, deducendo di essere comproprietari, unitamente ai convenuti –con la sola eccezione di Serit– di alcuni immobili e chiedendo lo scioglimento della comunione e la divisione. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale di usucapione dei cespiti oggetto di causa. Gli altri convenuti rimanevano invece contumaci. Con sentenza non definitiva n. 117/2016 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, disponendo la remissione della causa sul ruolo per procedere alla divisione. Con la sentenza oggi impugnata, n. 7794/2021, la Corte di Appello di Roma riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda riconvenzionale di usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto non specificamente contestati, e dunque ammessi, i fatti costitutivi della domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo e terzo motivo, invece, lamentano la violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ritenuto tardiva la prova contraria da essi articolata, rispetto alla domanda predetta, nella memoria ex art. 183, sesto coma, n. 3, c.p.c., sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere formulata nella precedente memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., trattandosi di prova diretta a dimostrare la natura non esclusiva del possesso rivendicato dagli attori in riconvenzionale. Con il quarto, quinto e sesto motivo, i ricorrenti lamentano, sotto altro profilo, la violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c., nonché l’erronea qualificazione dei fatti oggetto della loro richiesta istruttoria, poiché quest’ultima avrebbe dovuto essere considerata prova contraria, come tale ammissibile anche con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non avessero specificamente contestato la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “… atteso che risulta dal verbale della prima udienza di comparizione del 18/11/2009 che il difensore di costoro si è limitato ad “eccepire la tardività e l’infondatezza” di detta domanda, aggiungendo “impugna in particolare l’eccezione di avvenuta usucapione”, senza però contrapporre ad essa alcuna circostanza specifica” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ha poi dato atto che il Tribunale aveva ritenuto, sulla scorta delle risultanze della prova orale escussa in prime cure, che non fosse stata raggiunta la dimostrazione del possesso esclusivo dei beni oggetto di causa in capo agli attori in riconvenzionale, ma ha ritenuto che detta valutazione fosse erronea, in quanto il primo giudice aveva considerato anche le risultanze della prova articolata dagli odierni ricorrenti, la quale – invece– avrebbe dovuto essere considerata inammissibile perché dedotta solo con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte capitolina, infatti, tale prova, avendo ad oggetto fatti impeditivi, modificativi ed estintivi mai precedentemente dedotti nel giudizio, avrebbe dovuto essere proposta al massimo nella memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. In realtà, la verbalizzazione riportata testualmente nella sentenza impugnata è più che sufficiente ai fini della contestazione della domanda riconvenzionale di usucapione. Va infatti ribadito il principio per cui “Ifatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9741 del 05/07/2002 , Rv. 555537; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020 , Rv. 659532). Quando invece, come nel caso di specie, la parte destinataria di una domanda ne abbia contestato espressamente la fondatezza, i fatti costitutivi della stessa devono essere dimostrati nel rispetto dell’ordinario regime di riparto della prova. Inoltre, anche laddove fosse mancata una iniziale contestazione, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che la contestazione della titolarità del rapporto, o del diritto, oggetto di causa ha natura di mera difesa, e può essere dunque sollevata in qualsiasi fase del giudizio, senza che l'eventuale ritardo possa assumere valore di non contestazione o alterare l’ordinaria ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U , Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv.638372). Sotto questo profilo, infatti, va ribadito che “Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte …” (Cass. Sez.2, Ordinanzan. 42035 del 30/12/2021 , Rv. 663401). Il tema, dunque, si sposta sul piano della prova, in relazione al quale è doveroso osservare che i ricorren ti riportano, nel corpo del ricorso (cfr. pag. 10), le istanze contenute nella loro memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., con la quale, “Ad integrazione dei mezzi istruttori già versati in atti” si chiedeva l’ammissione della “prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, eventualmente ammessi, con i seguenti testimoni …”. Si trattava, dunque, di una istanza di prova contraria, che –come tale– avrebbe dovuto essere considerata perfettamente ammissibile. Per corroborare le censure, i ricorrenti riportano anche (cfr. pagg. 13 e ss. del ricorso) i capitoli indicati a prova diretta dagli attori in riconvenzionale, evidentemente finalizzati a dimostrare il possesso esclusivo degli immobili di cui è causa: ciò rende evidente che le istanze di prova contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. erano dirette a contestare i fatti costitutivi della domanda di usucapione e, dunque, erano perfettamente ammissibili. Il ragionamento condotto dalla Corte di merito sarebbe invero stato condivisibile soltanto laddove gli odierni ricorrenti avessero proposto, a loro volta, una domanda di riconoscimento della proprietà esclusiva degli immobili oggetto di causa: poiché invece la domanda originaria era di divisione, e dunque presupponeva la comproprietà dei detti beni tra attori e convenuti, erano questi ultimi, in quanto attori in riconvenzionale, a dover dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi dell’usucapione da loro rivendicata. Su tale terreno, infine, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che, proprio in quanto trattavasi di domanda di usucapione di beni in comunione, la prova richiesta era particolarmente rigorosa, nel rispetto del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui chi deduca di avere usucapito la cosa comune “… deveprovare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapionee cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo laprova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto incomproprietà” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2261 del 02/03/1998, Rv. 513195). Infatti “ In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune … da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini dellausucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativaprova su colui che invochi l'avvenutausucapione del bene" (Cass. Sez. 2 , S entenza n. 19478 del 20/09/2007, Rv.599374). L’accoglimento dei primi sei motivi implica l’assorbimento dei restanti tre, con i quali i ricorrenti deducono, rispettivamente, la violazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., perché non sarebbe stata conseguita la prova del possesso esclusivo sui beni oggetto della domanda di usucapione (settimo motivo), nonché l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 1144 c.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe valutato la sussistenza di una condotta di mera tolleranza legata al rapporto di parentela esistente tra le parti (ottavo e nono motivo)”. IlCollegio condivide la proposta del Relatore. In definitiva, vanno accolti i primi sei motivi di ricorso, e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. PQM la Corteaccoglie i primi sei motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte