CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di pace lrinco,papaenza_ritsrG- er,paeekti\ Genova, avendo ritenuto che il reato di lesioni personali per cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio rientrasse nel disposto di cui all'art. 4 d.lgs 274 del 2000. 2. Ricorre contro detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova per violazione dell'art. 48 d.lgs 274 cit. e sostenendo che il Tribunale, pur avendo rilevato la propria incompetenza, avrebbe comunque dovuto pronunziarsi sulla responsabilità dell'imputato applicando, in caso di condanna, le sanzioni di cui all'ad 52 d.lgs :274 cit. . Assume la parte ricorrente che i principi della sentenza Treskine della Sezioni Unite di questa Corte (per cui l'incompetenza del Tribunale a favore di quella del Giudice di Pace deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo) trovano un'eccezione nel caso in cui la competenza sia stata originariamente determinata in maniera corretta. Evoca a questo proposito il PG ricorrente una sentenza di questa Corte che ha ribadito il principio della perpetuati() iurisdictionis in caso di competenza originariamente determinata in maniera corretta. 3. Il ricorso è inammissibile perché, a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., le sentenze di incompetenza sono escluse dal novero dei provvedimenti contro i quali è possibile proporre ricorso per cassazione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso