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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34339/2026

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O SILVESTRI;R.G. n. 1259/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 635 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al dolo, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.MDott. dre • t mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O SILVESTRI;R.G. n. 1259/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 635 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al dolo, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.MDott. dre • t mi
Sentenza Cassazione n. 34339/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris