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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22460/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Enel [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Limatola-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 727/2023 depositatail 21/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiesto l'emissione di un decretoingiuntivo per l'importo di € 419.381,58, oltre interessi moratori, a titolo dipagamento di consumi elettrici nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (EAV).Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda.Il decreto è stato notificato a EAV il 2.2.2015.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decretoingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra cui quella riguardante l'indebitarichiesta di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, esponendo di esseresottoposta a piano di riordino e razionalizzazione ai sensi dell'art. 16,comma 7, D.L. 83/2012 (conv. nella L. 134/2012), successivamenteprorogato, prevedente che i debiti delle società di trasporto pubblicoproducano solo interessi legali e non anche moratori.L’Enel ha obiettato che gli interessi moratori sono invece dovuti perché lanorma invocata da EAV si applica solo alla fase esecutiva, non anche aquella di cognizione; e che la moratoria riguarda solo i debiti oggetto diazioni esecutive, non quelli in fase di accertamento.2.- Con sentenza n. 8302/2018 del 27.9.2018 Il Tribunale di Napoli harigettato l'opposizione.2.1.- L’Enel ha notificato atto di precetto (26.11.2018) per € 628.058,52,di cui € 201.141,71 a titolo di interessi moratori.3.- La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza condue motivi.4.- La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, ribadendo che ledisposizioni del D.L. 83/2012 sono riferite alla moratoria delle sole azioniesecutive, e che EAV ha riportato solo parzialmente le disposizioninormative, suggerendo un'interpretazione non confacente al significatoletterale.Numero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/20265.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato aunico motivo.Resiste con controricorso e memoria l’Enel.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell'art. 16, co. 7, D.L. 83/2012, conv. nella L. n. 234/12.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato e applicatol'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012, riconoscendo la debenza degli interessimoratori ex lege 231/2002 sui debiti accumulati nel periodo antecedente il31.12.2015.Lamenta i giudici del merito hanno inteso la norma trascurando il sensoletterale di essa.Infatti, il testo dell'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012 contiene due distinticoncetti autonomi:a) il primo è che "non possono essere intraprese o proseguite azioniesecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazioneregionale esercenti il trasporto ferroviario regionale";b) il secondo è che "i relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periododi dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 delcodice civile".Si duole non essersi considerato che la norma ha ad oggetto l'interaesposizione debitoria aziendale e va applicata sia nella fase di cognizioneche in quella di esecuzione, non solo ai crediti oggetto di esecuzione maanche a quelli oggetto di azioni di accertamento.Quando la norma fa riferimento a "i relativi debiti insoluti" si riferisce sia aquelli delle potenziali azioni da intraprendere sia a quelli delle azioni giàintraprese.Inoltre, l’interpretazione data dalla decisione impugnata sarebbe incongruasul piano logico: non avrebbe senso applicare la norma solo alla faseNumero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/2026esecutiva e prevedere la produzione dei soli interessi legali quando i creditiazionati in via esecutiva sarebbero comunque improcedibili ex tunc per ildivieto espresso di intraprendere o proseguire azioni esecutive.L’interpretazione della Corte d'Appello creerebbe un paradosso: all'internodella massa debitoria si creerebbero due distinte categorie di debiti, quelliproduttivi di interessi moratori (debiti non azionati o in fase di cognizione)e quelli produttivi di interessi legali (debiti azionati in via esecutiva).1.1.- Il motivo è infondato.L’interpretazione letterale invocata dalla EAV conduce alla tesi seguita dallacorte di merito nell’impugnata sentenza.La norma contempla il riferimento ai debiti insoluti ma si riferisce aquelli relativi alle azioni esecutive, e cioè ai debiti fatti valere conl’azione esecutiva, non anche a quelli oggetto di accertamento.Come altre simili, la legge in argomento è volta a impedire che ilpignoramento di somme o di beni influisca negativamente sullo svolgimentodi una funzione pubblica o di un pubblico servizio, prevedendo pertanto lasospensione delle azioni esecutive per un certo periodo onde impedirepregiudizi all’attività dell’ente.Conseguenza necessaria della sospensione delle procedure esecutive èl’esclusione degli interessi moratori, i quali, essendo previsti per il ritardo,ne presuppongono l’imputabilità, e tale non è il ritardo in presenza sisospesone legislativa del pagamento del debito, con impedimento dellarelativa azione esecutiva.L’esclusione degli interessi moratori trova pertanto ragione nell’essere lanorma diretta alla regolamentazione della mera sospensione delleprocedure esecutive, non avendo ragione di essere al di fuori di tale ipotesi,né essendo ragionevole un’interpretazione che portasse a ritenere che lalegge che sospende le procedure esecutive verso determinati debitori, e chein ragione di tale sospensione impedisce che decorrano interessi moratori,escluda altresì il diritto a tali interessi, maturati prima della proceduraNumero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/2026esecutiva, o comunque neghi al creditore il diritto di fare accertare che,oltre al credito, ha diritto agli interessi per il ritardo nel pagamentoaccumulato prima della procedura esecutiva.Quest’ultimo effetto è del tutto fuori dallo scopo della norma, che, come siè detto, è quello di evitare il pagamento degli interessi moratori per via delfatto che l’esecuzione è sospesa, e dunque non ci può essere moraaddebitabile a chi è soggetto ad esecuzione, e dunque tale ratio non puòripetersi invece per il ritardo dei pagamenti al di fuori della proceduraesecutiva: la norma invocata non ha lo scopo di escludere che al di fuoridella procedura esecutiva, il creditore possa maturare interessi per il ritardoe possa avere il diritto di farli accertare.All’infondatezza nei suindicati termini del motivo consegue il rigetto delricorso.Le ragioni della decisione, attesa la novità della questione, costituisconogiusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio dicassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Enel [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Limatola-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 727/2023 depositatail 21/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiesto l'emissione di un decretoingiuntivo per l'importo di € 419.381,58, oltre interessi moratori, a titolo dipagamento di consumi elettrici nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (EAV).Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda.Il decreto è stato notificato a EAV il 2.2.2015.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decretoingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra cui quella riguardante l'indebitarichiesta di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, esponendo di esseresottoposta a piano di riordino e razionalizzazione ai sensi dell'art. 16,comma 7, D.L. 83/2012 (conv. nella L. 134/2012), successivamenteprorogato, prevedente che i debiti delle società di trasporto pubblicoproducano solo interessi legali e non anche moratori.L’Enel ha obiettato che gli interessi moratori sono invece dovuti perché lanorma invocata da EAV si applica solo alla fase esecutiva, non anche aquella di cognizione; e che la moratoria riguarda solo i debiti oggetto diazioni esecutive, non quelli in fase di accertamento.2.- Con sentenza n. 8302/2018 del 27.9.2018 Il Tribunale di Napoli harigettato l'opposizione.2.1.- L’Enel ha notificato atto di precetto (26.11.2018) per € 628.058,52,di cui € 201.141,71 a titolo di interessi moratori.3.- La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza condue motivi.4.- La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, ribadendo che ledisposizioni del D.L. 83/2012 sono riferite alla moratoria delle sole azioniesecutive, e che EAV ha riportato solo parzialmente le disposizioninormative, suggerendo un'interpretazione non confacente al significatoletterale.Numero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/20265.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato aunico motivo.Resiste con controricorso e memoria l’Enel.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell'art. 16, co. 7, D.L. 83/2012, conv. nella L. n. 234/12.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato e applicatol'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012, riconoscendo la debenza degli interessimoratori ex lege 231/2002 sui debiti accumulati nel periodo antecedente il31.12.2015.Lamenta i giudici del merito hanno inteso la norma trascurando il sensoletterale di essa.Infatti, il testo dell'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012 contiene due distinticoncetti autonomi:a) il primo è che "non possono essere intraprese o proseguite azioniesecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazioneregionale esercenti il trasporto ferroviario regionale";b) il secondo è che "i relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periododi dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 delcodice civile".Si duole non essersi considerato che la norma ha ad oggetto l'interaesposizione debitoria aziendale e va applicata sia nella fase di cognizioneche in quella di esecuzione, non solo ai crediti oggetto di esecuzione maanche a quelli oggetto di azioni di accertamento.Quando la norma fa riferimento a "i relativi debiti insoluti" si riferisce sia aquelli delle potenziali azioni da intraprendere sia a quelli delle azioni giàintraprese.Inoltre, l’interpretazione data dalla decisione impugnata sarebbe incongruasul piano logico: non avrebbe senso applicare la norma solo alla faseNumero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/2026esecutiva e prevedere la produzione dei soli interessi legali quando i creditiazionati in via esecutiva sarebbero comunque improcedibili ex tunc per ildivieto espresso di intraprendere o proseguire azioni esecutive.L’interpretazione della Corte d'Appello creerebbe un paradosso: all'internodella massa debitoria si creerebbero due distinte categorie di debiti, quelliproduttivi di interessi moratori (debiti non azionati o in fase di cognizione)e quelli produttivi di interessi legali (debiti azionati in via esecutiva).1.1.- Il motivo è infondato.L’interpretazione letterale invocata dalla EAV conduce alla tesi seguita dallacorte di merito nell’impugnata sentenza.La norma contempla il riferimento ai debiti insoluti ma si riferisce aquelli relativi alle azioni esecutive, e cioè ai debiti fatti valere conl’azione esecutiva, non anche a quelli oggetto di accertamento.Come altre simili, la legge in argomento è volta a impedire che ilpignoramento di somme o di beni influisca negativamente sullo svolgimentodi una funzione pubblica o di un pubblico servizio, prevedendo pertanto lasospensione delle azioni esecutive per un certo periodo onde impedirepregiudizi all’attività dell’ente.Conseguenza necessaria della sospensione delle procedure esecutive èl’esclusione degli interessi moratori, i quali, essendo previsti per il ritardo,ne presuppongono l’imputabilità, e tale non è il ritardo in presenza sisospesone legislativa del pagamento del debito, con impedimento dellarelativa azione esecutiva.L’esclusione degli interessi moratori trova pertanto ragione nell’essere lanorma diretta alla regolamentazione della mera sospensione delleprocedure esecutive, non avendo ragione di essere al di fuori di tale ipotesi,né essendo ragionevole un’interpretazione che portasse a ritenere che lalegge che sospende le procedure esecutive verso determinati debitori, e chein ragione di tale sospensione impedisce che decorrano interessi moratori,escluda altresì il diritto a tali interessi, maturati prima della proceduraNumero registro generale 16539/2023Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 22460/2026Data pubblicazione 30/06/2026esecutiva, o comunque neghi al creditore il diritto di fare accertare che,oltre al credito, ha diritto agli interessi per il ritardo nel pagamentoaccumulato prima della procedura esecutiva.Quest’ultimo effetto è del tutto fuori dallo scopo della norma, che, come siè detto, è quello di evitare il pagamento degli interessi moratori per via delfatto che l’esecuzione è sospesa, e dunque non ci può essere moraaddebitabile a chi è soggetto ad esecuzione, e dunque tale ratio non puòripetersi invece per il ritardo dei pagamenti al di fuori della proceduraesecutiva: la norma invocata non ha lo scopo di escludere che al di fuoridella procedura esecutiva, il creditore possa maturare interessi per il ritardoe possa avere il diritto di farli accertare.All’infondatezza nei suindicati termini del motivo consegue il rigetto delricorso.Le ragioni della decisione, attesa la novità della questione, costituisconogiusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio dicassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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