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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 29846/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 551/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Numero registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n.726/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 551/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Numero registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n.726/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025
Decreto Cassazione n. 29846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris