CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 30749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Barivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto perremissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Bari che avevaaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto el’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione FrancescaPetruzzelli, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento edarticolando due motivi.2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa notificazione deldecreto di citazione per il giudizio di primo grado, in quanto consegnato apersona con lei non convivente, con conseguente nullità assoluta ed insanabile.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la intervenuta estinzione del reato perprescrizione, sostenendo che la speciale causa di sospensione del processointrodotta dalla legge n. 103 del 2017 ai commi secondo e terzo dell’art. 159cod. pen. è stata abrogata dalle leggi successive e che la conclusione, contraria atale assunto, cui sono pervenute le Sezioni Unite con la sentenza «Polichetti» èun’interpretazione delle relative disposizioni di legge che si pone in contrasto congli artt. 3 e 25 Cost.3. Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire il verbale redatto in data 14maggio 2026 presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dal quale risultache la persona offesa ha rimesso la querela e l’imputata, tramite il propriodifensore munito di procura speciale, ha accettato la remissione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve rilevarsi che la persona offesa ha rimesso la querela e l’imputata, amezzo di procura speciale, ha dichiarato di accettare la remissione.Ne deriva che, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., il reato è ormai estinto.Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio.2. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processualidevono essere poste a carico dell’imputata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]