Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32545/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

5/02/1973 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e motivazione apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto inammissibile il ricorso poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame, valorizzando la negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi e gravi pregiudizi anche specifici e l'intensità del dolo manifestata; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/02/1973 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e motivazione apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto inammissibile il ricorso poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame, valorizzando la negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi e gravi pregiudizi anche specifici e l'intensità del dolo manifestata; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris