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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22934/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, riformando integralmente la sentenza del Tribunale, condannava il ricorrente per il reato di truffa ai danni dell'Inps.

Si contestava allo stesso di essersi fatto assumere fittiziamente come bracciante agricolo presso l'azienda agricola Bilardi, senza mai svolgere alcuna attività, (a) denunciando falsamente all'Inps un numero di ore di lavoro (superiore a 102) tale da consentire il pagamento dell'indennità di disoccupazione; (b) dichiarando falsamente il proprio stato di malattia, al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione ed altri emolumenti assistenziali.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di Appello avrebbe ribaltato la sentenza assolutoria senza offrire una motivazione rafforzata, in quanto gli elementi raccolti non sarebbero indicativi della sussistenza del reato, tenuto conto che si trattava di indizi che non rassicuravano sulla circostanza - decisiva - che sul terreni di Bilardi "non" fossero mai stati coltivati ortaggi, né tantomeno che su quei terreni Crisafi non avesse mai svolto attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio riafferma che nei casi di progressione processuale non conforme, ovvero di ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) della responsabilità la sentenza di appello deve confrontarsi in modo dettagliato e specifico gli con gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado offrendo una motivazione c.d.

"rafforzata" che giustifichi la diversa decisione.

Si ribadisce cioè che nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez.

U, n. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv 191229).

1.2. Nel caso di specie la riforma della sentenza assolutoria è avvenutOlsulla base di un ragionamento indiziario insufficiente a ribaltare le conclusioni del primo giudice.

Il Tribunale aveva ritenuto, infatti, come daly, compendio processuale non fossero emersi elementi indicativi della condotta specificamente attribuita a Crisafi, tenuto conto che, comunque, Bilardi era detentore di un vasto spezzamento di terreno, che aveva adibito "anche" ad attività agricola e che, dunque, non era possibile escludere con certezza che il ricorrente vi avesse effettivamente lavorato.

La Corte d'appello aveva valorizzato un elemento significativo, ma non esaustivo, come quello del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assunto per coltivare "ortaggi", mentre dagli accertamenti svolti non erano state trovate tracce sicuramente indicative di questo tipo di coltivazione.

Si tratta, come si è già evidenziato, AND di un indizio insufficiente a dimostrare, da solo, che il ricorrente non avesse mai lavorato per Bilardi, tenuto conto delle altre emergenze processuali e, segnatamente, del fatto che l'appezzamento di terreno di Bilardi era esteso circa 77 ettari ed era stato utilizzato per impiantare delle coltivazioni (come testimoniato dal luogotenente Milazzo nel 2014 Bilardi aveva fatturato circa 25.000 euro), che richiedevano manodopera: era pertanto plausibile che vi fosse stato anche l'effettivo apporto del ricorrente.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché i fatti non sussistono.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, riformando integralmente la sentenza del Tribunale, condannava il ricorrente per il reato di truffa ai danni dell'Inps. Si contestava allo stesso di essersi fatto assumere fittiziamente come bracciante agricolo presso l'azienda agricola Bilardi, senza mai svolgere alcuna attività, (a) denunciando falsamente all'Inps un numero di ore di lavoro (superiore a 102) tale da consentire il pagamento dell'indennità di disoccupazione; (b) dichiarando falsamente il proprio stato di malattia, al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione ed altri emolumenti assistenziali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di Appello avrebbe ribaltato la sentenza assolutoria senza offrire una motivazione rafforzata, in quanto gli elementi raccolti non sarebbero indicativi della sussistenza del reato, tenuto conto che si trattava di indizi che non rassicuravano sulla circostanza - decisiva - che sul terreni di Bilardi "non" fossero mai stati coltivati ortaggi, né tantomeno che su quei terreni Crisafi non avesse mai svolto attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma che nei casi di progressione processuale non conforme, ovvero di ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) della responsabilità la sentenza di appello deve confrontarsi in modo dettagliato e specifico gli con gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado offrendo una motivazione c.d. "rafforzata" che giustifichi la diversa decisione. Si ribadisce cioè che nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U, n. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv 191229). 1.2. Nel caso di specie la riforma della sentenza assolutoria è avvenutOlsulla base di un ragionamento indiziario insufficiente a ribaltare le conclusioni del primo giudice. Il Tribunale aveva ritenuto, infatti, come daly, compendio processuale non fossero emersi elementi indicativi della condotta specificamente attribuita a Crisafi, tenuto conto che, comunque, Bilardi era detentore di un vasto spezzamento di terreno, che aveva adibito "anche" ad attività agricola e che, dunque, non era possibile escludere con certezza che il ricorrente vi avesse effettivamente lavorato. La Corte d'appello aveva valorizzato un elemento significativo, ma non esaustivo, come quello del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assunto per coltivare "ortaggi", mentre dagli accertamenti svolti non erano state trovate tracce sicuramente indicative di questo tipo di coltivazione. Si tratta, come si è già evidenziato, AND di un indizio insufficiente a dimostrare, da solo, che il ricorrente non avesse mai lavorato per Bilardi, tenuto conto delle altre emergenze processuali e, segnatamente, del fatto che l'appezzamento di terreno di Bilardi era esteso circa 77 ettari ed era stato utilizzato per impiantare delle coltivazioni (come testimoniato dal luogotenente Milazzo nel 2014 Bilardi aveva fatturato circa 25.000 euro), che richiedevano manodopera: era pertanto plausibile che vi fosse stato anche l'effettivo apporto del ricorrente. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché i fatti non sussistono. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso in Roma,
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