CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21933/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sentenza del Tribunale di Palmi del 03107/2023, di condanna per il reato di cui all'art. 7, comma 2, d.m. 4 del 2019 perché, quale percettore del reddito di cittadinanza, ometteva di comunicare le variazioni informative sullo stato personale dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità della ricorrente sulla scorta delle argomentazioni fornite dal giudice di primo grado. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato de quo, non avendo indicato l'iter logico-giuridico attraverso il quale affermare la sussistenza del dolo richiesto. Con un terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Ed invero, la ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile avendo la Corte correttamente ritenuto che l'odierna imputata, nell'omettere di comunicare all'organo competente l'intervenuta modifica del proprio stato familiare, quale l'arresto del marito convivente, ha scientemente integrato il reato de quo. Sul punto, giova ricordare che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di cui all'art.7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, Rv. 282637 - 01). Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile posto che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Rv. 278255 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere