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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 50505/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in ordine al rigetto della istanza con riferimento alla dedotta assenza della motivazione sul periculum in mora nell'ambito del provvedimento di sequestro disposto dal Gip.

Il tribunale avrebbe dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, e non sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale, che ha inteso integrare la ritenuta motivazione qui in contestazione, con il relativo richiamo a due sentenze di questa Suprema Corte (sez.

III del 13 maggio 2022 n. 39846 e del 26 aprile 2022 31380) quale conforto alla tesi per cui il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum, siccome esistente in re ipsa in ragione della confiscabilità astratta del bene.

Ciò perché con la citata sentenza si faceva riferimento a una decisione di sequestro anteriore - diversamente dal caso di specie - alla sentenza con cui le SS.UU (sent. del 24.06.2021 n. 36959 Ellade) hanno stabilito la necessità della motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, anche in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. 4.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per omessa motivazione circa la sussistenza del periculum in mora atteso che il tribunale del formulare la motivazione integrativa sul punto avrebbe confuso la posizione del ricorrente con quella della [OSCURATO:SOCIETA]. così ricorrendo ad argomenti incongrui. 5.11 primo motivo del ricorso è fondato.

In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene.

Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame.

Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez.

U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01).

Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto.

Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto.

La questione assorbe l'ulteriore censura di cui al ricorso in esame. 6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in ordine al rigetto della istanza con riferimento alla dedotta assenza della motivazione sul periculum in mora nell'ambito del provvedimento di sequestro disposto dal Gip. Il tribunale avrebbe dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, e non sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale, che ha inteso integrare la ritenuta motivazione qui in contestazione, con il relativo richiamo a due sentenze di questa Suprema Corte (sez. III del 13 maggio 2022 n. 39846 e del 26 aprile 2022 31380) quale conforto alla tesi per cui il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum, siccome esistente in re ipsa in ragione della confiscabilità astratta del bene. Ciò perché con la citata sentenza si faceva riferimento a una decisione di sequestro anteriore - diversamente dal caso di specie - alla sentenza con cui le SS.UU (sent. del 24.06.2021 n. 36959 Ellade) hanno stabilito la necessità della motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, anche in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per omessa motivazione circa la sussistenza del periculum in mora atteso che il tribunale del formulare la motivazione integrativa sul punto avrebbe confuso la posizione del ricorrente con quella della [OSCURATO:SOCIETA]. così ricorrendo ad argomenti incongrui. 5.11 primo motivo del ricorso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. La questione assorbe l'ulteriore censura di cui al ricorso in esame. 6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c
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