CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2025
Cassazione n. 31209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F._1 che le rappresenta e difende-ricorrenti-controC.Z. , telematicamente domiciliata presso l’avvocatoSTROZZIERI VINCENZO ( C.F._2 che la rappresentae difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025ISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] GLINumero di raccolta generale 31209/2025INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) e D.E. o ne 30/11/2025-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n.373/2023 depositata il 10 marzo 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Svolgimento del processo1. C.S. , S.V. e M.A. , in qualità di mogliee figlie di W.B. , ricorrono avverso la sentenza n.373/2023 della Corte d’appello di L’Aquila. L’intimata [...C.Z. si difende con controricorso. Gli altri intimati D.E.[...] e INAIL non svolgono difese.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui la C.S. , in proprio e quale esercente laresponsabilità genitoriale sulle figlie S.V. e M.A.conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nonché D.E. e C.Z. , chiedendone lacondanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito deldecesso del congiunto W.B. , avvenuto il 25 maggio 2012a causa di un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro.L’attrice esponeva che il W.B operaio dipendente di GiemmePlastik, svolgeva ordinariamente la propria attività, anche seprivo di regolare assunzione e di copertura assicurativa,all’interno di un capannone industriale in costruzione sito inLuogo_1 in comproprietà dei due soci nonché coniugiD.E. e C.Z. . L’attrice sosteneva che il locale era privodelle più elementari dotazioni di sicurezza — mancando diinfissi, impianti idrici ed elettrici, scala di accesso ai piani2 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025superiori e parapetti — e che l’infortunio era avvenuto mentre ilData pubblicazione 30/11/2025lavoratore si trovava su una pedana sollevata da un carrelloelevatore (“muletto”), manovrato dal figlio dell’amministratoredella società D.E. pedana dalla quale il W.Bprecipitava per cinque metri di altezza, riportando un traumacranico che ne causava la morte.L’attrice deduceva che la C.Z. , quale comproprietariadell’immobile e socia di [OSCURATO:PERSONA], dovesse risponderedell’accaduto ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., per averetollerato lo svolgimento dell’attività in condizioni di pericolo eper avere messo a disposizione per i lavori un immobilestrutturalmente inidoneo alla sicurezza dei lavoratori di GiemmePlastik.3. Per quanto di interesse, il Tribunale di Pescara, con sentenzan. 1875/2019, accoglieva le domande attoree nei confronti ditutti i convenuti, condannandoli in solido al risarcimento deidanni e disponendo il sequestro conservativo dei beni a garanziadel credito. Affermava che l’infortunio mortale era avvenuto inun immobile non ultimato e privo delle minime misure disicurezza, e che il sistema di sollevamento utilizzato perstoccare i prodotti nei piani superiori era del tutto inidoneo.Riteneva che la C.Z. dovesse rispondere, in via solidale,della morte del lavoratore nella qualità di comproprietariadell’immobile ex art. 2051 c.c., osservando che, in quanto sociadi [OSCURATO:PERSONA] e moglie dell’amministratore della società,aveva tollerato che l’attività produttiva si svolgesse in condizionistrutturali precarie.4. Proponeva appello la C.Z. , censurando la sentenza di primogrado per avere erroneamente affermato la sua responsabilità aisensi dell’art. 2051 c.c. ed escluso il concorso di colpa dellavittima.3 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025Le odierne ricorrenti - vedova e figlie del W.B - si costituivanoData pubblicazione 30/11/2025per chiedere che l’appello fosse dichiarato inammissibile, sulrilievo che la sentenza di primo grado si fondava su dueautonome rationes decidendi: responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c. e responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c., delle qualil’appellante aveva impugnato soltanto la prima, fondata appuntosulla responsabilità da custodia. In subordine, chiedevano ilrigetto dell’appello, e in via incidentale condizionata insistevanola responsabilità della C.Z. anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.5. La Corte d’appello di L’Aquila, ritenendo che la sentenza di primogrado si fosse basata su una sola ratio decidendi, quellaconcernente la responsabilità ex art. 2051 c.c., accoglieval’appello principale, rigettando quello incidentale proposto dallecontroparti sul dedotto passaggio in giudicato dellaresponsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo stata rilevata dalgiudice del primo grado una responsabilità della C.Z. ex art.2043 c.c., che avrebbe richiesto da parte del giudice un maggiorsforzo motivazionale sull’individuazione dell’obbligo giuridicospecifico o generico di tenere la condotta omessa; sotto il profilodella responsabilità da custodia rilevava poi che, rispetto alladinamica dell’infortunio, difettasse il nesso causale tra la cosa(l’immobile) in custodia della C.Z. e il danno, atteso chel’evento era stato determinato dall’uso anomalo del carrelloelevatore da parte dei lavoratori, e non dalla struttura o dallecondizioni dell’immobile, le quali avevano avuto un “ruoloneutro” nella genesi dell’evento.6. Il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte diCassazione ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis 1c.p.c. Le ricorrenti e la resistente C.Z. hanno depositatomemorie illustrative.Motivi della decisione4 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/20257. Le ricorrenti propongono nel ricorso i seguenti quattro motivi.Data pubblicazione 30/11/20258. Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamenta“Travisamento della sentenza di primo grado. Erroneo rigettodell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Violazione delgiudicato interno. Violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c.”.In particolare, la Corte territoriale avrebbe commesso un errorin procedendo ritenendo ammissibile l’appello proposto dallaC.Z. sul presupposto che la sentenza di primo grado avessefondato la condanna su un’unica ratio decidendi. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, accolto la domanda risarcitoria per dueautonome ragioni: da un lato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., inquanto la C.Z. era comproprietaria e custode del capannoneindustriale ove si verificò l’infortunio; dall’altro, ai sensi dell’art.2043 c.c., per aver la C.Z. colposamente tollerato cheall’interno dell’immobile venisse esercitata un’attività produttivain condizioni di grave pericolo e in assenza delle minime misuredi sicurezza.Il motivo, in sostanza, censura la decisione perché avrebbeviolato il giudicato interno in relazione all’accertamento dellacondotta colposa della C.Z. , non oggetto di specificaimpugnazione.9. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente denuncia “Erronea esclusione del nesso di causa tral'immobile di proprietà di C.Z. e il danno” in tema diresponsabilità ex art. 2051 c.c.- Violazione delle regolegiuridiche sulla causalità materiale”, in relazione all’erroneaesclusione, da parte della Corte d’appello, del nesso di causa tral’immobile di proprietà della C.Z. e l’evento dannoso.La Corte di merito – pur ritenendo che la C.Z. fosse custodedel capannone nel quale si verificò la morte di W.B. – haritenuto che il bene costituisse soltanto lo “sfondo”dell’incidente, attribuendone la causa esclusivamente alla scelta5 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025del datore di lavoro di usare un elevatore a forche per sollevareData pubblicazione 30/11/2025gli operai al soppalco. Secondo le ricorrenti, tale conclusionecontrasterebbe con i principi consolidati in materia di causalitàmateriale, che impongono di valutare il nesso eziologico secondoil criterio del giudizio controfattuale e della preponderanzadell’evidenza, nonché con il principio di equivalenza causale, peril quale il danno si considera causato dalla cosa ogniqualvoltal’evento non si sarebbe verificato se la cosa avesse avuto unaconformazione diversa. Nel caso di specie, l’immobile – comeaccertato dal Tribunale – non era stato ultimato, risultando privodi scale, montacarichi, parapetti e dispositivi di sicurezza.Applicando correttamente i principi del giudizio controfattuale, ildanno non si sarebbe verificato se il capannone fosse statodotato delle misure di sicurezza prescritte.Ancora, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere laconcorrente responsabilità del custode con quelladell’amministratore della società ritenuto responsabile, nonpotendosi escludere il nesso causale per il solo concorso di unanegligente condotta umana. D.E. era il maritoe socio della C.Z. , la quale, in quanto proprietaria e sociadella società, aveva l’obbligo di vigilare sull’utilizzo dell’immobilee di garantirne la sicurezza.10. Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si denuncia“omesso esame del fatto decisivo”.Sempre in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il giudice diseconde cure avrebbe escluso il nesso di causalità tra ilcapannone in costruzione e il verificarsi dell’infortunio,affermando che il danno si sarebbe comunque prodotto “inqualsiasi altro capannone” in cui si fosse deciso di utilizzare unelevatore a forche per sollevare un operaio al piano superiore. Sisostiene che tale affermazione sarebbe viziata dall’omessaconsiderazione di un fatto decisivo, costituito dalle condizioni6 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025oggettive dell’immobile, come accertato dal Tribunale privo diData pubblicazione 30/11/2025scale, di parapetti e di qualunque altra via di accesso alsoppalco, risultando pertanto privo delle minime dotazioni disicurezza. Tali circostanze, se correttamente valutate, avrebberoimposto di riconoscere che l’uso dell’elevatore non fu una sceltaimprudente, ma imposta dalle condizioni strutturali delcapannone, le quali costituirono dunque una causa, oquantomeno una concausa, dell’evento dannoso. Detti elementi,evidenziati fin dall’atto di citazione e comprovati mediantedocumentazione fotografica, verbali di sopralluogo ecomunicazioni delle autorità intervenute, avrebbero rivestitocarattere determinante: in un immobile privo di scale peraccedere ai piani superiori, l’uso di un sistema alternativo dielevazione si presentava infatti come inevitabile, integrando cosìun nesso eziologico diretto tra le condizioni della cosa e ilverificarsi del sinistro.11. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sicensura violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c.Anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 2051 c.c., ilgiudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere la responsabilitàdella C.Z. per violazione del dovere generale di diligenza edel principio del neminem laedere, in quanto proprietariadell’immobile e socia della società che vi svolgeva l’attivitàlavorativa in condizioni gravemente pericolose. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece erroneamente escluso la sussistenzadi una responsabilità aquiliana, ritenendo che la mancanza delnesso causale tra la cosa e l’evento di danno escludesse anchela responsabilità generica da fatto illecito. Tale affermazione siporrebbe in evidente contrasto con l’art. 2043 c.c., consideratoche le due forme di responsabilità civile – da posizione (c.d.aggravata) e da condotta colposa – sono tra loro autonome e7 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025indipendenti, onde l’esclusione dell’una non comportaData pubblicazione 30/11/2025automaticamente l’esclusione dell’altra.Ancora, le ricorrenti sostengono che la C.Z. , qualecomproprietaria del capannone e socia della società utilizzatrice,aveva il dovere giuridico di vigilare sull’uso dell’immobile e diopporsi a modalità di impiego pericolose per i terzi. Ciò inapplicazione dei principi pacifici offerti dalla giurisprudenza dilegittimità, per cui il proprietario di un bene deve adoperarsiaffinché nel proprio immobile non vengano compiute attivitàdannose per i terzi (cfr., per es., Cass., 28.2.2008 n. 5273). Laviolazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1176 c.c. nonchédel dovere di prudenza e controllo sancito dagli artt. 2043 e2476 c.c. risulterebbe evidente: la C.Z. , pur potendo edovendo intervenire, non avrebbe esercitato alcun controllosull’attività della società, amministrata dal coniuge, né adottatoalcuna misura per garantire la sicurezza dell’immobile di suaproprietà. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ilproprietario dell’immobile è inoltre tenuto a vigilare sullo stato diconservazione delle strutture e sull’efficienza degli impianti, erisponde anche ex art. 2043 c.c. per le omissioni checonsentano l’esecuzione di attività pericolose.12. Il secondo e terzo motivo meritano una trattazione congiuntae determinano, come ora si vedrà, l’assorbimento del primo equarto motivo, sulla base del principio della ragione più liquida(cfr. Cass. ord. 21.6.2017 n. 15350; Cass. ord. 20.3.2015 n.5724; Cass. 9.10.2012 n. 17219).13. Essi sono entrambi fondati.14. La Corte territoriale ha ritenuto che l’odiernacontroricorrente, comproprietaria dell’immobile in cui si èverificato l’evento letale, poteva, in via astratta, essereconsiderata responsabile ex art. 2051 c.c., già senza considerarela diversa ipotesi di cui all’art. 2043 c.c. Tuttavia, in concreto, ha8 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025ritenuto che non fosse ravvisabile la responsabilità del custode,Data pubblicazione 30/11/2025difettando il rapporto causale tra la cosa custodita e il danno inrelazione alle modalità attraverso le quali si è verificatol’infortunio, ritenendolo un profilo del tutto trascurato dal giudicedi prime cure.Relativamente alla dinamica dell’occorso, in cui la vittima eraprecipitata da una pedana sulla quale era salita e da cui erastata sollevata con un carrello elevatore a forche fino al primopiano ove si stoccavano le merci prodotte, la Corte di merito haritenuto che a cagionare l’evento dannoso non fosse stata lacosa che la C.Z. doveva custodire, ossia il capannone,essendosi questo verificato al suo interno per l’uso anomalo diun bene strumentale della società.15. L’esclusione del nesso causale affermata nei suddetti termininon è conforme a diritto.16. Quanto alla qualità del custode, in primo luogo, devericordarsi che va qualificato “custode” della cosa, per i fini di cuiall'art. 2051 c.c., chi ne ha la disponibilità di fatto (cfr. Cass. ord.10.5.2024 n.12796 e Cass. 27.4.2023 n. 11152). Purtuttavia,la Corte territoriale ha escluso il nesso di causalità tra la cosa -qui, il capannone - e il danno, omettendo di considerare chel’infortunio si è verificato in un immobile adibito a opificio puressendo privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni disicurezza, essendo in corso di costruzione e utilizzato(illegalmente) dalla società, nella consapevolezza dei suoi soci,come luogo ove la vittima prestava lavoro, oltretutto “in nero”.17. Orbene, il giudice d’appello non ha impostato l’accertamentodella responsabilità custodiale in modo corretto, non mostrandodi avere adeguatamente considerato che le rilevate e obiettivecondizioni precarie in cui si trovava l’immobile - in quantoadibito, con la consapevolezza dei due comproprietari/soci, aun’attività produttiva benché fosse privo, al suo interno, dei più9 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025elementari strumenti di sicurezza - rendevano l’evento non soloData pubblicazione 30/11/2025prevedibile, ma intensamente probabile secondo l’id quodplerumque accidit, e ciò in relazione all’attività produttiva, deltutto fuori regola, che in esso veniva svolta con il benestare deidue soci comproprietari dell’opificio, e dunque anche della sociaC.Z. (la quale, tuttavia, non aveva assunto alcun altro ruolodi rilievo nella conduzione dell’impresa gestita dalla società, adifferenza del coniuge che ne era anche l’amministratore) .18. In base agli approdi della giurisprudenza sin qui affermati laresponsabilità del custode si fonda sulla relazione dell’eventolesivo con la natura intrinsecamente pericolosa della res, chepuò essere esclusa solamente ove sia provato (dal custode) chel’evento sia dovuto a caso fortuito. In ogni caso, infatti,la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussistenon solo allorquando il danno scaturisca quale effettodell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddoveconsegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di unprocesso dannoso nella cosa medesima, purché vi sia comunquenesso causale tra res ed evento (Cass. ord. 12.7.2022 n.21977).19. La caratterizzazione oggettiva della nozione di caso fortuito,tale da escludere il nesso causale tra res ed evento fondante laresponsabilità del custode, del tutto diversa da quellatradizionale che lo identifica con l’assenza di colpa (casus=nonculpa), trova base nell’orientamento giurisprudenziale (cfr., peres., Cass. ord. 1.2.2018, n. 2477) suggellato dal massimoconsesso (S.U. ord. 30.6.2022 n. 20943), oltre che di recenteulteriormente ribadito (Cass. n. 11152/2023, cit.), per cui laresponsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattereoggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la suaconfigurazione, la prova da parte dell'attore del nesso dicausalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode10 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,Data pubblicazione 30/11/2025rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di unterzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto divista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senzaalcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord.31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U.20943/2022).20. Pertanto, nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c. la colpa del danneggiato, intesa non nel senso dicriterio di imputazione del fatto (perché il soggetto chedanneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art.2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causaledel fatto del danneggiato, non è certamente estranea allaverifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere,potendo la condotta del danneggiato stesso produrre qualeeffetto l'esclusione della responsabilità del custode ovecostituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno,relegando al rango di mera occasione la relazione con la res(Cass. ord.31.3.2025 n. 8449) .21. Sulla base dei menzionati principi di diritto, la vicendaoggetto di causa, astrattamente considerata, è idonea aqualificarsi situazione di intrinseca e obiettiva pericolositàdell’immobile, adibito a opificio pur se ancora in costruzione,rivelatosi quale luogo stabile, e non occasionale, per losvolgimento di attività lavorative con modalità di alto rischio. Ilche, se effettivamente accertato dal giudice di merito (che,come si è visto, nella sentenza qui impugnata considerato non loha, estraendolo apoditticamente da ogni correlazione incidentalecon il sinistro), porterebbe a ritenere che, quale comproprietariadi un opificio ancora in costruzione, la C.Z. avrebbe dovutofar sì che l’immobile venisse dotato di adeguati presidi al suointerno, quali parapetti e idonee scale o impianti di accesso ai11 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025vani superiori, per eliderne l’intrinseca e obiettiva pericolositàData pubblicazione 30/11/2025per gli utenti.22. Se, dunque, a rigore, la colpa in sé del custode non integraun elemento costitutivo della sua responsabilità, ai sensi dell’art.2051 c.c., come stabilito da principi consolidati, la prova che ildanneggiato deve dare è sul nesso di causalità in concreto trala natura e la qualità intrinseca della cosa in custodia e l’eventodannoso occorso, mentre la prova liberatoria che il custode èonerato a fornire non può avere ad oggetto, appunto, l’assenzadi colpa (id est la posizione in essere, da parte sua, di unacondotta conforme al modello di comportamento esigibiledall’homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzodiligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma deveavere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in sensostretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si poneesso stesso in relazione causale con l’evento di danno,caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primoperiodo, c.p., come causa esclusiva di tale evento (così Cass.7.9.2023 n. 26142).23. In mancanza della corretta valutazione sulla natura della cosain cui è accaduto il sinistro, non è possibile ritenere l’assenza delnesso di causalità tra la cosa rivelatasi pericolosa e in condizioninon idonee all’uso cui è destinata e l’infausto evento in dannodel lavoratore, sull’assunto, del tutto apodittico, che l’opificio nelquale è avvenuto l’incidente “è obiettivamente un elementoneutro rispetto alla serie causale dalla quale è scaturito l’eventomortale, serie che è originata dall’uso da parte del datore dilavoro del montacarichi per far salire al primo piano il W.B edallo sbilanciamento della pedana sollevata sul quale egli sitrovava che lo faceva precipitare a terra; la cosa coinvolta nellaserie causale è, dunque, il macchinario montacarichi dellaGIEMME [OSCURATO:SOCIETA]. e non l’opificio di proprietà (anche) della12 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025C.Z. ove veniva esercitata l’attività produttiva”; così siData pubblicazione 30/11/2025esprime la corte territoriale, eludendo il pur quanto evidenteelemento della inesistenza nel capannone delle usuali strutture(scale, ascensori, e neppure montacarichi) che rendesseroaltrimenti possibile salire al primo piano.24. Il suddetto passaggio motivazionale, oggetto di critica dallericorrenti, non tiene infatti in alcun conto l’accertata naturapericolosa dell’immobile in cui è avvenuto il sinistro.25. Come correttamente evidenziato dalle ricorrenti, ma piùancora che erroneamente, illogicamente ritenuto non rilevantedalla Corte di merito, la responsabilità del custode, ai sensidell’art. 2051 c.c. può affermarsi come elemento causativodell’evento nei casi nei quali la natura della cosa in custodiaabbia obiettivamente interagito con esso. Il che vale a dire cheuna res intrinsecamente e obiettivamente pericolosa e quindiinidonea all’uso per cui è affidata, divenuta infatti propriol’imprescindibile teatro dell’incidente occorso, non puòconsiderarsi quale elemento neutro rispetto all’accadimento diquesto, laddove, come nel caso de quo, la natura e laconformazione del bene hanno reso, in concomitanza conl’incauto comportamento umano che ne abbia consentitol’utilizzo in tal senso, l’infortunio come generato in evidentitermini causali.26. Il relativo principio di inquadramento giuridico è affermato,tra le altre, da Cass. ord. 34886/2021, cit., Cass.13.3.2013n.6306, Cass. 5.2.2013 n.2660, ed è riportato dalla medesimasentenza impugnata che, tuttavia, lo ha malamente applicato inrelazione al caso concreto.27. In realtà, è mancata anche una corretta valutazione dellacondotta del danneggiato entrato in interazione “causale” conl’immobile. Detta condotta, infatti, si atteggia diversamente aseconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in13 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.,Data pubblicazione 30/11/2025richiedendo una valutazione che tenga conto del doveregenerale di ragionevole cautela, riconducibile al principio disolidarietà espresso dall'art. 2 Cost (si veda ancora Cass. ord. n.34886/2021, cit.).28. Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità perdanno cagionato da cosa in custodia, la natura della cosa incidenon solo sul piano causale, ma anche sul piano della provadell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la resè intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione dipossibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superatadanneggiato, tanto più il comportamento imprudente diquest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale,fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e adescludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass. ord.31.3.2025 n. 8450 e Cass. ord. 9.5.2024 n. 12663). Mentre,nell’ipotesi inversa, come quella in esame, tanto più la naturadella res in custodia risulta essere intrinsecamente eobiettivamente pericolosa e la situazione di pericolo nonsuscettibile di essere agevolmente superata attraversol’adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato,tantomeno si può affermare che la cosa non si pone in nessocausale con l’evento e che il comportamento umano diimprudenza abbia potuto incidere nel dinamismo causale comecaso fortuito.29. Per l'integrazione del fortuito, d’altronde, qui si sarebbedovuto valutare se, in ipotesi, la condotta dell’infortunatopresentasse caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali dainterrompere del tutto il nesso causale tra la cosa in custodia e ildanno, e ciò in relazione alla natura altamente pericolosa delbene in cui si è verificato il sinistro, così da degradare la14 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/2025condizione della cosa pericolosa al rango di mera occasioneData pubblicazione 30/11/2025dell'evento (cfr. Cass. ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 37059).30. La Corte d’appello, male applicando tali principi dopo averlicorrettamente riconosciuti in astratto, è dunque incorsa nellaviolazione dell’art. 2051 c.c., irragionevolmente denegando lasussistenza del nesso causale tra la res, obiettivamentepericolosa per le attività d’impresa cui era di fatto adibita, el’evento lesivo, strettamente collegato al fatto che il piano ovel’operaio doveva svolgere le sue mansioni non era agevolmenteraggiungibile con scale idonee o altri più sicuri mezzi elevatori.31. Con riguardo poi al terzo motivo, del pari fondato, lasentenza impugnata ha omesso l’esame di un fatto decisivo peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti: lo stato diincompiuta e insicura costruzione del capannone in cui si èverificato l’evento mortale.Come precisato dalle Sezioni Unite (S.U. 7.4.2014 n. 8053), ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre quando ilgiudice di merito non esamina un fatto storico principale,emergente dagli atti e discusso tra le parti, idoneo a condurread una diversa decisione. Qui, tuttavia, la censura variqualificata come n.4, indicando una complessiva carenzamotivazionale sulla questione delle caratteristiche dell’utilizzatocapannone.Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel valutare la naturadella cosa – il capannone -, nulla ha motivato sugli elementidocumentali e sulle testimonianze relativi all’assenza di scale eparapetti, alla mancanza di impianti e alla precarietà dellastruttura, fattori tutti ictu oculi determinanti nella catena causaledell’evento e nelle scelte obbligate adottate dallo stessolavoratore per espletare le sue normali mansioni di carico merciai piani superiori.15 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 10973/2023Numero sezionale 4388/2025Numero di raccolta generale 31209/202532. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni cheData pubblicazione 30/11/2025precedono, la Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo eterzo motivo, assorbiti il primo e il quarto, e per l’effetto cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],in diversa sezione e diversa composizione, anche per le speseprocessuali. P.Q.Maccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo eil quarto motivo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese,alla Corte di appello di L’Aquila.Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI16 di 16