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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24602/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità e inattendibilità del contenuto delle intercettazioni poste a base del giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, in particolare, le suddette doglianze risultano riproduttive di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità della motivazione posta a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5 e 6); che, infatti, deve ravvisarsi come, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, i giudici di appello, da un lato, hanno affermato la piena utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali, legittimamente disposte per notizia di reato rientrante tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e, dall'altro lato, hanno sottolineato come, rispetto alla valutazione di affidabilità della consulenza effettuata, risultino irrilevanti le rettifiche apportate, in udienza, dal perito alla trascrizione delle conversazioni captate, non ponendosi così alcuna esigenza di procedere a una rinnovazione istruttoria; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità e inattendibilità del contenuto delle intercettazioni poste a base del giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, in particolare, le suddette doglianze risultano riproduttive di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità della motivazione posta a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5 e 6); che, infatti, deve ravvisarsi come, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, i giudici di appello, da un lato, hanno affermato la piena utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali, legittimamente disposte per notizia di reato rientrante tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e, dall'altro lato, hanno sottolineato come, rispetto alla valutazione di affidabilità della consulenza effettuata, risultino irrilevanti le rettifiche apportate, in udienza, dal perito alla trascrizione delle conversazioni captate, non ponendosi così alcuna esigenza di procedere a una rinnovazione istruttoria; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris