CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 9 marzo 2023, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 18 giugno 2010 al 21 luglio 2011, essendo indagato per concorso in estorsione pluriaggravata dalla quale era stato assolto con sentenza irrevocabile pronunciata in secondo grado il 19 ottobre 2017. Il fatto contestatogli riguardava l'essersi recato insieme con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere una somma di denaro, pari a settemila euro, da tale sig. [OSCURATO:PERSONA] presso un albergo di Pomigliano d'Arco, contando personalmente le banconote contenute in una busta che egli stesso aveva consegnato al richiedente [OSCURATO:PERSONA], il quale reclamava il pagamento di 25 mila euro che, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], non erano dovuti. 2. Il giudice della riparazione rigettava l'istanza considerando sussistente la colpa grave del ricorrente. Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del compendio probatorio esaminato nel processo a carico del Fulchignoni, che, pur non essendo stata raggiunta la prova circa la colpevolezza di quest'ultimo, erano state comunque accertate alcune circostanze di fatto che, congiuntamente esaminate, permettevano di ricostruire come gravemente colposo il comportamento del ricorrente, il quale aveva negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. Inoltre, ad avviso dei giudici di merito, il Fulchignoni aveva reso, in sede di interrogatorio davanti al GIP, una versione dei fatti considerata non veritiera dalle stesse sentenze di assoluzione. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, elementi dai quali non potevano evincersi elementi di negligenza e imprudenza aventi carattere macroscopico, essendo pacifico _che nelle sentenze assolutorie era t a LI r /-t !- stato ripetutamente chiarito che non era stata a\./--arrpt___Unei confronti del [OSCURATO:PERSONA] alcuna forma di pressione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Più recentemente, Cass. n.11475 del 2372/2021, Rv 280704 osserva che "(...) la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso". 3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Piu precisamente, la Corte partenopea sottolinea come le stesse sentenze assolutorie avessero qualificato oggettivamente " inquietante" il comportamento del ricorrente, consistito nella presenza all'incontro destinato alla consegna del denaro, in cui egli aveva avuto un ruolo attivo, ricevendo la busta e conteggiando le banconote. Inoltre, le medesime pronunce avevano aggiunto che la spiegazione offerta dal predetto ricorrente per avallare la sua totale estraneità alla consegna del denaro ( ossia il fatto che egli aveva avuto rapporti di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] ed aveva saputo che quest'ultimo aveva truffato alcuni clienti) doveva certamente ritenersi inattendibile. Ciò posto, non è manifestamente illogica, ma è anzi pienamente esaustiva e coerente, la motivazione dei giudici di merito secondo cui può certamente considerarsi macroscopicamente imprudente la condotta del Fulchignoni, presentatosi alla riscossione di una somma che il supposto debitore riteneva non dovuta, e, come detto, giocando un ruolo attivo nell'episodio, poiché certamente tale è l'ordinario contesto in cui maturano le condotte estorsive. Inoltre, è rispettosa dei principi recentemente affermati da questa Corte di legittimità l'ulteriore osservazione secondo cui la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Fulchignoni davanti al GIP ( accertata da statuizioni coperte dal giudicato) integra una tipica condizione ostativa alla riparazione. In proposito, va ricordato che, anche a seguito della intervenuta modifica dell'art. 314 cod proc pen, riguardante la irrilevanza del silenzio, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, continua a conservare rilievo ai fini della verifica dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (ez. 4, n. 3755 del 20/1/2022, Pacifico, Rv. 282581; n. 51333 del 21/9/2018, C., Rv. 274005). 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R