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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 48485/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Genarale presso la Corte di Appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 23/09/2022 dal Tribunale di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di difensiva e le conclusioni formulate dalla difesa dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia aggravata, perché estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, il ricorrente lamenta che il giudice di merito ha omesso di considerare che l'art. 1, d.

Igs. 10 aprile 2018, n. 36 - richiamato in motivazione e posto a base della decisione assunta -, non ha escluso la procedibilità d'ufficio del reato di minaccia aggravata «fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» cod. pen., che prevede anche l'ipotesi delle «più persone riunite». [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere che, su richiesta di questa Corte, il Tribunale di Campobasso ha attestato che, avverso la sentenza, ha proposto ricorso solo la Procura Generale della corte territoriale che, pertanto, risulta legittimata ex art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il Procuratore della Repubblica di Campobasso non ha proposto ricorso.

2. Il motivo di ricorso proposto presenta profili di inammissibilità.

3. A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. per aver, in concorso con un minore di età, minacciato di morte [OSCURATO:PERSONA].

4. L'imputazione del delitto di minaccia aggravata dalle «più persone riunite», per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio, non può risolversi nella generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma deve contenere la chiara descrizione della condotta aggravatrice correlata alla contemporanea presenza di più persone durante l'actio criminis, con la conseguenza che «la contestazione della circostanza predetta non può ritenersi contenuta nella contestazione del concorso di persone nel reato» Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Fracasso, Rv. 283575).

5. Se pur vero, poi, che ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è necessaria una formula specifica, espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede, tuttavia, occorre che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputazione contenga la precisa enunciazione «in fatto» della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e, pertanto, sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242027 - 01).

6. Nel caso di specie, all'imputata è stato contestato di aver agito in concorso con un soggetto minore di età, ma non le è stato ascritto - non solo perché non è vi è alcun richiamo normativo, ma soprattutto perché non vi è alcuna indicazione in tale senso nella descrizione della condotta - di aver commesso il delitto in «più persone riunite», profilo distinto dal mero concorso di persone nel reato.

7. Dunque, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il delitto in discorso, così come contestato; 91.aprocedibile a querela di parte.

Yvc

8. Dalle ragioni esposte consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Genarale presso la Corte di Appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 23/09/2022 dal Tribunale di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di difensiva e le conclusioni formulate dalla difesa dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia aggravata, perché estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, il ricorrente lamenta che il giudice di merito ha omesso di considerare che l'art. 1, d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36 - richiamato in motivazione e posto a base della decisione assunta -, non ha escluso la procedibilità d'ufficio del reato di minaccia aggravata «fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» cod. pen., che prevede anche l'ipotesi delle «più persone riunite». [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere che, su richiesta di questa Corte, il Tribunale di Campobasso ha attestato che, avverso la sentenza, ha proposto ricorso solo la Procura Generale della corte territoriale che, pertanto, risulta legittimata ex art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il Procuratore della Repubblica di Campobasso non ha proposto ricorso. 2. Il motivo di ricorso proposto presenta profili di inammissibilità. 3. A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. per aver, in concorso con un minore di età, minacciato di morte [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'imputazione del delitto di minaccia aggravata dalle «più persone riunite», per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio, non può risolversi nella generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma deve contenere la chiara descrizione della condotta aggravatrice correlata alla contemporanea presenza di più persone durante l'actio criminis, con la conseguenza che «la contestazione della circostanza predetta non può ritenersi contenuta nella contestazione del concorso di persone nel reato» Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Fracasso, Rv. 283575). 5. Se pur vero, poi, che ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è necessaria una formula specifica, espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede, tuttavia, occorre che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputazione contenga la precisa enunciazione «in fatto» della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e, pertanto, sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242027 - 01). 6. Nel caso di specie, all'imputata è stato contestato di aver agito in concorso con un soggetto minore di età, ma non le è stato ascritto - non solo perché non è vi è alcun richiamo normativo, ma soprattutto perché non vi è alcuna indicazione in tale senso nella descrizione della condotta - di aver commesso il delitto in «più persone riunite», profilo distinto dal mero concorso di persone nel reato. 7. Dunque, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il delitto in discorso, così come contestato; 91.aprocedibile a querela di parte. Yvc 8. Dalle ragioni esposte consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
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