CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 18678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26303-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza IRNERIO n. 67, presso il proprio studio professionale, difeso in proprio; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in BRESCIA, al viale STAZIONE n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10136/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, quale contraente del contratto di somministrazione di energia elettrica con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., convenne in giudizio detto ente dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per sentir accertare l'eccessivo addebito, nei suoi confronti, di consumi elettrici. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel contraddittorio delle parti, rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA], ancora difeso in proprio, proponeva appello e l'impugnazione era rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10136 del 10/06/2021 per mancato rispetto della specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. Avverso la sentenza d'appello ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a un unico, complesso, motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata alle parti costituite. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso, in difformità dalla proposta originariamente formulata, è manifestamente fondato. L'unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, si incentra sulla inadeguata applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e risulta meritevole Ric. 2021 n. 26303 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -2- di favorevole seguito in quanto il giudice d'appello, nel ritenere sussistente il vizio di aspecificità, nell'atto di citazione dinanzi ad esso proposto, ha malamente interpretato l'art. 342 cod. proc. civ., pur richiamando, alla pag. 11, il noto arresto di questa Corte (Sez. U n. 27199 del 16/11/2017), inteso quale espressione di «indfrio ,giurisprudeniale meno rigoroso», affermando di volersi a esso conformarei ha, tuttavia, posto in essere una lettura disarticolata e comunque frammentaria dell'atto di appello e non ne ha colto il significato ultimo, di censura alla contraddittoria affermazione della sentenza di prime cure, che pur avendo accertato un eccessivo addebito di consumo di energia elettrica aveva rigettato la domanda in quanto trattandosi di / «domanda netta» il Quadrani aveva omesso di provare l'esattezza / dell'eccesso di addebito e affermando che, comunque, un consumo di energia elettrica vi era stato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire, e dare ulteriore seguito, all'orientamento di questa Corte in punto di sindacato sulla specificità dei motivi d'appello (Cass. n. 07675 del 19/03/2019 Rv. 653027 - 01) che afferma: «Non può considerarsi a3pecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condkione (sena necessità di esplorare, in asseika di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergoke di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per Pim irunaione a ‘5 -‘, critica vincolata.». L'atto d'appello del Quadrani, riportato nelle sue parti essenziali in questa sede di legittimità (si veda, in tema, la più recente giurisprudenza successiva alla nomofilachia sopra richiamata e Ric. 2021 n. 26303 sez. M3 - ed. 21-04-2022 -3- segnatamente Cass. n. 13535 del 30/05/2018 Rv. 648722 - 01), era, dunque, da ritenersi adeguatamente specifico e l'impugnazione di merito non doveva essere dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma, che, avendo riportato (alle pag. 3 e seguenti della motivazione) ampi stralci degli atti processuali e della sentenza di prime cure, contraddice sé stesso laddove non reputa specifico l'atto d'impugnazione. Il ricorso è, per quanto motivato, accolto. La sentenza impugnata è cassata. È necessario procedere a nuovi accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., in ordine all'effettivo addebito di consumi in eccesso e alla liquidazione dell'eventuale ristoro e la causa deve, pertanto, essere rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà alla stregua di quanto in questa sede statuito e regolerà, altresì, le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] do la [OSCURATO:PERSONA] C