CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30482/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,A. Cimmino, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato,il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’estinzione dei reati giudicati con le sentenze di condanna a pena sospesadi cui ai n. 1 e 2 dell’istanza, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2016, divenutadefinitiva il 16 febbraio 2017 per furto aggravato commesso fino al 3 ottobre 2013,nonché il 19 giugno 2018, divenuta definitiva il 18 settembre 2018, per reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 189 C.d.S., fatti commessi il 5 marzo 2017, per decorso del termine di anni cinque successivoalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena senza aver commesso un delitto o contravvenzione della stessa indole. 2. Ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale denuncia violazione dell’art. 167 cod. proc. pen. Con riferimento alla prima sentenza, l’imputato ha commesso, nel quinquennio dall’irrevocabilità, la seconda condotta giudicata con la sentenza sub 2per la quale il condannato ha riportato nuova condanna per delitto, ancorché a pena sospesa, ai sensi dell’art. 164 ultimo comma cod. pen., perché complessivamente le pene irrogate non superavano il limite di legge. Quindi, per l’impugnante, non può essere dichiarato estinto il primo reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 167 cod. pen. avendoil ricorrente commesso un delitto nel quinquennio. Si sostiene che,se non è possibile disporre la revoca della sospensione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., ciò non implica anche che il divieto di applicazione dell’istituto dell’estinzione del reato di cui all’art. 167 cod. pen. non sia operante. Tanto, peraltro, tenendo conto che spesso la seconda sospensione condizionale della pena viene concessa dal Giudice della cognizione procedente senza contezza della prima sospensione condizionale, svolgendo quindi un giudizio di prognosi favorevole non pieno. Ciò, invero, è avvenuto nel caso al vaglio in cui la seconda sospensione condizionale della pena è stata concessa, come si legge nella sentenza citata emessa in data 19 g iugno 2018, reputando lo stato di incensuratezza dell’imputato che, invece, aveva già riportato condanna irrevocabile (in data 16febbraio 2017) per furto aggravato. Infine, si rileva che il Giudice dell’esecuzione ha richiamato un unico precedente, peraltro relativo a diversa fattispecie, perché riguardante una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. e valutava la coesistenza delle cause di estinzione di cui agli artt. 167 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. La soluzione adottata nell’ordinanza impugnata comporta, per il ricorrente, disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno commesso un reato entro i cinque anni dall’irrevocabilità della prima sentenza, ma non hanno ottenuto, con la seconda sentenza, la sospensione condizionale per una prognosi non favorevole. 3. IlSostituto Procuratore generale , A . Ci mmino, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, in modo costante, ha affermato che l 'art.167 cod. pen. dispone che se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delittoovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Tuttavia,ciò non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma, posto che il comma secondodel citato art. 167 cod. pen. si limita semplicemente ad affermare che «in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene»; sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv . 241685 -01). Questa Corte, poi, ha precisato (Sez.1, n. 38043 del 27/10/2006 , Ravaioli, Rv.235167 – 01 ) in relazione alla disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. , chequesta prevede le condizioni per l'estinzione del reato all'esito della sentenza di applicazione di pena e che tale norma non presenta caratteri di specialità rispetto a quella di cui all'art. 167 cod. pen., relativa all'estinzione del reato in conseguenza del provvedimento di sospensione condizionale della pena, essendo l'ambito di applicazione delle due discipline del tutto differenziato. Infatti, l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. attiene unicamente alla sentenza di applicazione concordata della pena come tale e stabilisce l'estinzione del reato per il solo fatto che non è commesso un nuovo reato nel termine prescritto; per contro, l'operatività dell'art. 167 cod. pen., è legata a qualsiasi tipo di sentenza a pena condizionalmente sospesa ed è collegata al giudizio prognostico su cui è fondata la concessione del beneficio e alla mancata commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge. Le due disposizioni sono, dunque, collocate su piani diversi, senza reciproche interferenze, e la ritenuta esclusione delle condizioni dalle quali dipende l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen., non può esimere il Giudice dell'esecuzione dall'accertare se l'estinzione può derivare dalla disciplina di cui all'art. 167 cod. pen. Quindi, in sede esecutiva, anche dopo avere escluso la sussistenza d e lle condizioni necessarie per dichiarare l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen.,il Giudice dell’esecuzione deve accertare l’eventuale ricorrenza degli elementi per la declaratoria di estinzione secondo quanto previsto dagli artt. 165 cod. pen. e ss.Questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 1033 7 del 19/12/202 4, de p. 2025, Galletta, in motivazione), anzi, sul puntoha espresso il con divisibile pr incipio , ch e va ribadito nella presente sede, secondo il quale l’estinzione della pena si verifica quando la nuova condotta non è causa di revoca, ragionamento che, applicato al caso di specie, conduce alla infondatezzadel ricorso.Va, infatti, espressa soluzione negativa rispetto alla prospettazione del ricorrente, in quanto, dal coordinamento dell'art. 167 cod. pen., 164, ultimo comma e 168 cod. pen., vanno tratti precisi e inequivoci argomenti logici e sistematici per ritenere che l'estinzione del reato si verifichi qualora la commissione del nuovo reato non dia causa alla revoca del beneficio perché una nuova sospensione condizionale è stata applicata a norma dell'art. 164 c.p., ultimo comma. È,invero, individuabile una stretta correlazione tra le citate disposizioni, nel senso che le cause ostative all'estinzione corrispondono a quelle che implicano la revoca del beneficio, tant'è che,ove si dovesse negare l'estinzione ai sensi dell ’art.167 cod. pen., non si potrebbe comunque disporre la revoca ai sensi dell’art.168 cod. pen.che, difatti, fa salva la previsione dell’art. 164 ultimo comma cod. pen.: di talché la logica del sistema giustifica la conclusione ineccepibile cui è giunto il Giudice dell’esecuzione, per cui, in mancanza di idonea causa di revoca della sospensione condizionale della pena (e tale non è indubbiamente la situazione prefigurata dall’art. 164 ultimo comma cod. pen.)è comunque operante la causa diestinzione del reato. 2. Segue il rigetto del ricorso senzacondanna alle spese processuali posto che la natura pubblica della parte ricorrente osta a tale pronuncia , in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). P.Q.M