CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9568-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] '81 SRL, quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eLettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 163/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un recupero di credito d'imposta relativo al 1993; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che non possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso il diniego di autotutela tributaria censure concernenti il merito della pretesa azionata dall'amministrazione finanziaria. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituisce al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.; con atto di rinuncia depositata in data 10 dicembre 2022 la parte contribuente depositava memoria chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, essendo intervenuto l'annullamento e lo sgravio della cartella di pagamento oggetto della presente controversia. Considerato che con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 quater del Ric. 2021 n. 09568 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- D.L. n. 564 del 1994 e 2-3 del D.M. n. 37 del 1997 in materia di autotutela tributaria, per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo il diniego di autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate, in tal modo causando una doppia imposizione, sia sui redditi delle società partecipate sia sui redditi delle società percipienti; con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994 e 2-3 del D.M. n. 37 del 1997 in materia di autotutela tributaria in relazione all'art. 2948 cod. civ. perché la prescrizione della cartella ci pagamento, derivante dalla mancata riscossione nel termine quinquennale, non può determinare un interesse generale alla rimozione del 'atto. In data 10 dicembre 2022 la parte contribuente depositava atto di rinuncia, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, essendo intervenuto l'annullamento e lo sgravio della cartella di pagamento oggetto della presente controversia. La rinuncia è rituale ed è stata notificata ex art. 390 cod. proc. civ. alla controparte costituita la quale non si è opposta ad essa, del resto trattandosi dell'annullamento e dello sgravio della cartella di pagamento oggetto della presente controversia da parte dello stesso Ufficio; pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso (Cass. n. 25225 del 2022). Conformemente alla richiesta della parte contribuente, le spese devono essere compensate, dal momento che tale rinuncia con richiesta di compensazione delle spese è stata ritualmente notificata all'altra parte che non si è opposta e giustificandosi tale richiesta di compensazione Ric. 2021 n. 09568 sez. MT - ud. 13-12-2022 -3- dall'annullamento da parte della stessa Agenzia delle entrate controricorrente della cartella di pagamento n. 09720000487653844, oggetto del presente giudizio. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. n. 25225 del 2022). P.Q.M., La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso nell