CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31744/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Sassari haaccolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria(D.A.P.) avverso l'ordinanza del 28 ottobre 2025, con la quale il Magistrato disorvegl ianza, in accogl imento i l rec lamo proposto dal detenutoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alregime di cui all’art. 41-bis legge26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), aveva disposto che l'istituto penitenziario gliconsentisse di effettuare colloqui in videochiamata con i familiari già a tantoautorizzati (moglie, suocera e figlie minori di età).A ragione della decisione il Tribunale ha posto l’assenza della provadell’impossibilità ovvero della gravissima difficoltà per i familiari del condannatoa effettuare i colloqui in presenza, non essendo stato neppure dedotto che isoggetti adulti si trovassero in condizioni tali da non poter raggiungere il carceredi Nuoro, chiarendo che le figlie minori ben avrebbero potuto presenziare aicolloqui in presenza accompagnati dagli adulti.2. Avverso l’ordinanza ricorre il condannato, per il tramite del difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e – con unico e articolato motivo – denuncia la violazionedegli artt. 1, 6, 15, 28, 18, comma 3, Ord. pen., 27, 29, 30 e 31 Cost., 8Convezione EDU, in punto di negata autorizzazione ai colloqui visivi.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe negletto l’ormai granitica giurisprudenzadi legittimità che riconosce il diritto del detenuto sottoposto al regimepenitenziario differenziato a godere di colloqui con i familiari, anche medianteforme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo le modalitàesecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dall’art. 41-bisOrd. pen. Ciò – si è stabilito – in ossequio ai principi costituzionali econvenzionali che affermano la priorità e primarietà del diritto del detenuto allavita familiare e al mantenimento delle relazioni con i prossimi congiunti.Sarebbe stato trascurato il duplice dato della lontananza dal luogo diresidenza dei familiari del condannato e la minore età delle figlie, in età scolare,ragione per la quale il video colloquio consentirebbe sia il risparmio del costolegato al viaggio, sia la frequenza scolastica.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 12 maggio 2026, ha chiesto il rigettodell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia è passibile di rigetto per le ragioni che si indicano diseguito.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento espresso da questaCorte, in tema di video colloquio sostitutivo del colloquio in presenza per idetenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., secondo cuiil detenuto sottoposto a regime differenziato può essere autorizzato ad averecolloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, digravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza – mediante forme dicomunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutiveidonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (Sez.1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577 – 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014,dep. 2015, Trigila).La ratio dell'orientamento al quale si presta adesione è costituitadall'importanza rivestita dai colloqui ai fini del trattamento penitenziario edall'esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato sianostrettamente connesse «a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e disicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito» (Sez. 1, n. 42647 del15/06/2022, Costa, in motivazione, ove è stata ribadita la natura«fondamentale» del diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimentodelle relazioni con i più stretti congiunti alla luce degli artt. 1, 6, 15, 28, 18,comma 3, Ord. pen., 29, 30 e 31 Cost., 8 Convezione EDU). Questa Corte ha,invero, da tempo affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato dicui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediantecolloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti deldetenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuoleincontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operareun giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività delsoggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenuteprevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego distrumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], . 287288;Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).Si è poi ulteriormente e condivisibilmente precisato che, «nei casi diimpossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato adeffettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo,ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative allafruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza»(Sez. 5, n. 50469 del 08/11/2023, Giorgi, Rv. 285594 – 01).3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei principi sin quirichiamati, valorizzando ai fini dell’accoglimento del reclamo l’assenza delpresupposto della impossibilità ovvero della gravissima difficoltà per anche unosolo degli adulti a svolgere i colloqui in presenza, presupposto che – ovesussistente -– avrebbe consentito, per il principio di diritto da ultimo richiamato,anche agli altri di fruire del colloquio audiovisivo.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del provvedimento.Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.