CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21668/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/10/2021 del TRIBUNALE di PESARO Uat2c 22~_parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 5 ottobre 2021, il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. 2. Avverso detto provvedimento, lo Spinelli ha proposto personalmente impugnazione, che è stata qualificata come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte per la decisone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] ani [OSCURATO:PERSONA] -:L